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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05519/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una contribuente, di avvisi di addebito emessi per crediti previdenziali e riscossivi. In primo e in secondo grado i giudici hanno respinto le sue doglianze, ritenendo regolare la notificazione degli avvisi e inefficace il disconoscimento delle copie documentali prodotte dagli enti. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 2719 c.c., 214 e 215 c.p.c. e dell’art. 26, comma 4, d.P.R. 602/1973, sostenendo che il disconoscimento delle copie era stato tempestivo e rituale; (2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè il tempestivo disconoscimento di tutta la documentazione in copia e la richiesta di esibizione degli originali; (3) violazione dell’art. 8 l. 890/1992, perché la notifica a mezzo posta dell’avviso di addebito sarebbe stata nulla per mancanza di prova dell’invio e del ricevimento della raccomandata informativa. La ricorrente aveva anche chiesto un rinvio per depositare prova di un aderito meccanismo di definizione agevolata della controversia, ma non ha poi documentato ulteriori pagamenti tali da determinare la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i motivi si risolvessero non in violazioni di legge, ma in censure alla ricognizione del fatto compiuta dai giudici di merito. Quanto al disconoscimento delle copie, ha richiamato il principio per cui esso deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito per privare il documento della sua efficacia probatoria. Quanto alla notificazione, ha affermato che per gli avvisi di addebito notificati direttamente dall’INPS trova applicazione il procedimento speciale dell’art. 30 d.l. 78/2010, che consente anche l’invio di raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità delle formalità proprie della notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario; l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario si presume conosciuto ex art. 1335 c.c., salvo prova contraria dell’impossibilità incolpevole di prenderne cognizione. Il motivo sull’omesso esame è stato inoltre dichiarato inammissibile per la doppia conforme e perché non riguardava un fatto storico, ma una valutazione giuridica. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell’INPS; nulla è stato disposto per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, il cui controricorso è stato ritenuto tardivo. È stato infine dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2719 c.c.

    Il disconoscimento delle copie deve essere specifico e idoneo a incidere sulla loro efficacia probatoria.

  • artt. 214 e 215 c.p.c.

    Il disconoscimento dei documenti deve essere rituale e tempestivo; un disconoscimento generico non è sufficiente.

  • art. 26, comma 4, d.P.R. 602/1973

    Richiamato come disciplina della notificazione degli atti della riscossione.

  • art. 30 d.l. 78/2010

    Consente all’INPS di notificare l’avviso di addebito con procedimento semplificato, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

  • art. 8 l. 890/1992

    La disciplina è stata ritenuta non applicabile alla notificazione diretta dell’avviso di addebito da parte dell’ente, poiché riguarda la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario.

  • art. 1335 c.c.

    L’atto giunto all’indirizzo del destinatario si presume conosciuto, salvo prova contraria dell’impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione non può limitarsi a contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, se la doglianza non investe l’interpretazione della norma ma la valutazione delle risultanze istruttorie.
  • Il disconoscimento di una copia documentale, per produrre effetti impeditivi dell’efficacia probatoria, deve essere espresso in modo chiaro, circostanziato ed esplicito; un disconoscimento generico o preventivo non è sufficiente.
  • Per gli avvisi di addebito dell’INPS opera il procedimento notificatorio speciale previsto dalla normativa previdenziale, che consente la notifica anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento senza applicare integralmente le formalità proprie della notifica dell’ufficiale giudiziario.
  • L’atto inviato all’indirizzo del destinatario si presume conosciuto, e la presunzione può essere vinta solo con prova dell’impossibilità, non imputabile al destinatario, di prenderne cognizione.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito.
  • Non costituisce 'fatto storico' il giudizio di conformità o ritualità di un disconoscimento documentale, trattandosi di valutazione giuridica e non di mero fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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