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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16228/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria ha rideterminato sinteticamente il reddito imponibile di un contribuente per gli anni d'imposta 2006 e 2007, valorizzando alcuni indici di capacità contributiva: per il 2006 l'acquisto di un'autovettura Audi A6 e la disponibilità di quote di due immobili; per entrambi gli anni la conseguente ricostruzione di un reddito molto superiore a quello dichiarato. I giudizi di merito sono stati definiti sfavorevolmente al contribuente, che ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: violazione dell'art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 6 e 10 l. n. 212/2000; violazione dell'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000; violazione dell'art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600/1973; violazione dell'art. 38, commi 4 e 6, d.P.R. n. 600/1973; omesso esame di un fatto decisivo. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha poi depositato istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 119/2018, conv. in l. n. 136/2018, e ha formulato espressa rinuncia al ricorso per intervenuta definizione, notificando la rinuncia alla controparte; è stato però rappresentato che il pagamento integrale non risultava completato.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso. Ha ritenuto che, in relazione alla definizione agevolata ex art. 3 d.l. n. 119/2018, il mancato pagamento integrale non impedisce la dichiarazione di estinzione quando vi sia espressa rinuncia al ricorso da parte del difensore munito di potere, anche se non intervenga accettazione dell'Agenzia delle Entrate. Ha inoltre disposto che le spese restano a carico di chi le ha sostenute e ha escluso la condanna al doppio contributo unificato in ragione dell'adesione alla definizione agevolata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nell'ambito della definizione agevolata delle liti fiscali, la mancata prova del pagamento integrale non impedisce l'estinzione del giudizio di cassazione quando la parte ricorrente abbia validamente rinunciato al ricorso e la rinuncia sia stata notificata alla controparte.
  • La rinuncia al ricorso, se proviene da difensore munito di potere, produce l'estinzione del giudizio anche in difetto di accettazione dell'amministrazione resistente.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese restano a carico della parte che le ha sostenute, salvo diversa disciplina applicabile.
  • L'adesione alla procedura di definizione agevolata esclude i presupposti per la condanna al raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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