Cassazione Civile, Ordinanza n. 16228/2024 del 11/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria ha rideterminato sinteticamente il reddito imponibile di un contribuente per gli anni d'imposta 2006 e 2007, valorizzando alcuni indici di capacità contributiva: per il 2006 l'acquisto di un'autovettura Audi A6 e la disponibilità di quote di due immobili; per entrambi gli anni la conseguente ricostruzione di un reddito molto superiore a quello dichiarato. I giudizi di merito sono stati definiti sfavorevolmente al contribuente, che ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: violazione dell'art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 6 e 10 l. n. 212/2000; violazione dell'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000; violazione dell'art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600/1973; violazione dell'art. 38, commi 4 e 6, d.P.R. n. 600/1973; omesso esame di un fatto decisivo. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha poi depositato istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 119/2018, conv. in l. n. 136/2018, e ha formulato espressa rinuncia al ricorso per intervenuta definizione, notificando la rinuncia alla controparte; è stato però rappresentato che il pagamento integrale non risultava completato.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso. Ha ritenuto che, in relazione alla definizione agevolata ex art. 3 d.l. n. 119/2018, il mancato pagamento integrale non impedisce la dichiarazione di estinzione quando vi sia espressa rinuncia al ricorso da parte del difensore munito di potere, anche se non intervenga accettazione dell'Agenzia delle Entrate. Ha inoltre disposto che le spese restano a carico di chi le ha sostenute e ha escluso la condanna al doppio contributo unificato in ragione dell'adesione alla definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come norma asseritamente violata nei motivi di ricorso contro l'accertamento sintetico del reddito
art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come parametro della censura relativa alla rideterminazione sintetica del reddito
art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato insieme ai commi precedenti in relazione alla disciplina dell'accertamento sintetico
invocato dal ricorrente come norma violata
invocato dal ricorrente come norma violata
art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000
invocato dal ricorrente come norma violata
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
utilizzato come vizio dedotto per violazione di legge nei primi quattro motivi
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
utilizzato come vizio dedotto per omesso esame di un fatto decisivo
art. 3 d.l. 23/10/2018, n. 119, conv. con l. 27/12/2018, n. 136
la Corte afferma che la definizione agevolata prevista da questa norma può condurre all'estinzione del giudizio anche se non risulta completato il pagamento integrale, purché vi sia rinuncia al ricorso
la rinuncia al ricorso, anche senza accettazione della controparte, è idonea a determinare l'estinzione del giudizio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude l'applicazione del doppio contributo unificato in presenza di adesione alla definizione agevolata
Massime di principio
- Nell'ambito della definizione agevolata delle liti fiscali, la mancata prova del pagamento integrale non impedisce l'estinzione del giudizio di cassazione quando la parte ricorrente abbia validamente rinunciato al ricorso e la rinuncia sia stata notificata alla controparte.
- La rinuncia al ricorso, se proviene da difensore munito di potere, produce l'estinzione del giudizio anche in difetto di accettazione dell'amministrazione resistente.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese restano a carico della parte che le ha sostenute, salvo diversa disciplina applicabile.
- L'adesione alla procedura di definizione agevolata esclude i presupposti per la condanna al raddoppio del contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16122/2024 del 11/06/2024
- ordinanza_civile · 11 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16123/2024 del 11/06/2024
- ordinanza_civile · 11 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16126/2024 del 11/06/2024
- ordinanza_civile · 11 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16128/2024 del 11/06/2024
- ordinanza_civile · 11 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16129/2024 del 11/06/2024
- ordinanza_civile · 11 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16130/2024 del 11/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →