Cassazione Civile, Ordinanza n. 08368/2026 del 03/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una dipendente del comparto sanità, inquadrata come collaboratore professionale sanitario-infermiere, volta a ottenere la quantificazione delle differenze retributive conseguenti all'accertato svolgimento di mansioni superiori. In un precedente giudizio era già stato riconosciuto il diritto alle differenze stipendiali, con riferimento al livello DS; nel nuovo giudizio la lavoratrice ha però chiesto che la quantificazione avvenisse assumendo come parametro il livello DS6, sostenendo che la progressione economica già maturata nella categoria D6 dovesse essere "trascinata" nel livello superiore DS. I giudici di merito hanno respinto la domanda ritenendo che il precedente giudicato coprisse soltanto il livello DS, non anche DS6, e che il calcolo dovesse essere effettuato tra il trattamento iniziale della categoria/posizione superiore e quello della posizione di appartenenza, senza mantenere la progressione economica 6 nel nuovo livello. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto, da un lato, violazione dell'art. 36 Cost., dell'art. 28 CCNL 7.4.1999 comparto sanità, dell'art. 52 d.lgs. 165/2001 e dell'art. 23 d.lgs. 150/2009, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente applicato la disciplina contrattuale e che il riconoscimento del livello DS non potesse eliminare la fascia D6 già acquisita; dall'altro, ha denunciato violazione di norme processuali e sostanziali sul dovere del giudice di decidere la quantificazione, anche avvalendosi di consulenza tecnica, lamentando che la Corte territoriale non avesse proceduto alla liquidazione delle somme dovute.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e per il resto infondato, osservando anzitutto che il ricorso non riportava in modo sufficiente il contenuto della precedente sentenza sull'an debeatur, così da consentire il controllo sulla base del giudicato invocato. Nel merito, ha confermato la correttezza della decisione di merito che aveva escluso la quantificazione secondo il parametro DS6: il diritto accertato nel precedente giudizio riguardava le differenze tra quanto percepito e quanto dovuto in base al livello DS, non già la fascia DS6; inoltre, nel pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore assegnato a mansioni appartenenti alla categoria superiore ha diritto alla differenza tra il trattamento economico iniziale della categoria superiore e quello iniziale della categoria di inquadramento, aggiungendosi quanto percepito per la posizione economica di appartenenza e l'eventuale anzianità, ma non opera il trascinamento della progressione economica maturata in una categoria diversa verso il nuovo livello. Il secondo motivo è stato respinto come conseguenza del rigetto del primo. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36 Cost.
invocato dalla ricorrente per sostenere che la retribuzione riconosciuta non potesse risultare inferiore o inadeguata rispetto alle mansioni superiori svolte; la Corte non ne ha ravvisato la violazione.
art. 28 CCNL 7 aprile 1999 Comparto Sanità
Il dipendente assegnato alle mansioni superiori indicate nel comma 2 ha diritto alla differenza tra i trattamenti economici iniziali previsti per la posizione rivestita e quella corrispondente alle relative mansioni nella tabella 9 e 9 bis, fermo rimanendo quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità, di fascia retributiva nella propria posizione nonché di indennità specifica professionale ove spettante per il profilo ma non prevista per la posizione superiore. Ove questa sia prevista il relativo importo è assorbito per la durata delle mansioni dall’indennità attribuita al profilo di riferimento
la clausola contrattuale è stata letta nel senso che il calcolo delle differenze retributive va effettuato fra i trattamenti iniziali della posizione di appartenenza e della posizione superiore effettivamente svolta, senza trascinamento automatico della fascia economica già maturata nella precedente posizione.
art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001
richiamato dalla ricorrente per sostenere che le progressioni economiche avvengono solo all'interno della stessa categoria e che, quindi, la fascia D6 doveva restare ferma; la Corte ha ritenuto non corretto il suo richiamo per la tesi del trascinamento nel livello DS.
art. 52, comma 5, d.lgs. 165/2001
interpretato nel senso che, nel pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore assegnato a mansioni appartenenti alla categoria superiore ha diritto alla differenza tra il trattamento economico iniziale della categoria superiore e quello iniziale della categoria di inquadramento, oltre a quanto eventualmente già percepito per la posizione economica di appartenenza e per l'anzianità.
richiamato dalla ricorrente in correlazione alla disciplina delle progressioni economiche e dei principi di selettività; non è stato ritenuto decisivo ai fini della pretesa di trascinamento della fascia economica.
invocato per sostenere che le tabelle retributive della contrattazione collettiva avessero valore legale e fossero direttamente conoscibili dal giudice.
richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 40 d.lgs. 165/2001 per affermare la rilevanza legale delle tabelle retributive.
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo per sostenere che il giudice dovesse decidere la quantificazione applicando direttamente le tabelle contrattuali note al giudice.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la possibilità/doverosità di disporre consulenza tecnica contabile ai fini della quantificazione.
richiamato nel secondo motivo ma non è specificato nel testo un autonomo ruolo argomentativo decisivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a base della denuncia di violazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'assegnazione a mansioni superiori dà diritto alle differenze retributive parametrate al trattamento economico iniziale della categoria superiore e non consente, di regola, il trascinamento automatico della progressione economica maturata nella precedente posizione di inquadramento.
- Se una precedente sentenza ha accertato soltanto il diritto alle differenze retributive con riferimento a una specifica posizione o categoria, nel successivo giudizio di quantificazione non è consentito ampliarne l'oggetto oltre i limiti del giudicato formatosi sull'an debeatur.
- Chi impugna una sentenza per violazione di legge deve trascrivere in modo sufficiente le parti rilevanti della decisione presupposta o degli atti su cui fonda la censura, altrimenti il motivo può risultare inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Le clausole del CCNL che disciplinano le mansioni superiori vanno lette sistematicamente e coordinate con la disciplina legale del pubblico impiego contrattualizzato, senza isolare singoli segmenti testuali in modo da alterarne la portata applicativa.
- La quantificazione giudiziale delle differenze retributive richiede il rispetto dei criteri legali e contrattuali applicabili al rapporto concretamente dedotto; il giudice non deve accogliere conteggi che assumano parametri diversi da quelli ricavati dal titolo giudiziale o dalla disciplina pertinente.
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