Cassazione Civile, Ordinanza n. 25149/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'istanza di rimborso presentata da una società che gestisce il trasporto pubblico locale e altri servizi connessi, la quale chiedeva la restituzione di somme versate a titolo di accisa sull'energia elettrica ritenuta indebitamente pagata, invocando l'uso esente dell'energia per le proprie attività. L'Ufficio doganale ha negato il rimborso sostenendo, da un lato, che la richiesta fosse in realtà una domanda di esenzione tardiva e, dall'altro, che il soggetto legittimato nei rapporti con l'Amministrazione fosse il fornitore dell'energia e non il consumatore finale. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, riconoscendo la giurisdizione tributaria e la legittimazione della società consumatrice finale. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: difetto di giurisdizione del giudice tributario, perché la domanda sarebbe una ripetizione di indebito civilistica verso il fornitore ex art. 2033 c.c.; e violazione degli artt. 14, 52 e 53 TUA, per carenza di legittimazione della società consumatrice a chiedere il rimborso direttamente all'Amministrazione finanziaria.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, affermando che la controversia sul diniego di rimborso dell'accisa rientra nella giurisdizione tributaria perché ha a oggetto l'impugnazione di un atto dell'Amministrazione relativo a un'imposta. Ha invece accolto il secondo motivo, ribadendo che, nel sistema delle accise sull'energia elettrica, il legittimato a chiedere il rimborso all'Erario è il fornitore, quale soggetto passivo del tributo, mentre il consumatore finale sopporta solo il peso economico dell'imposta per effetto della rivalsa e non acquisisce, di regola, una legittimazione diretta verso l'Amministrazione. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della società contribuente contro il diniego di rimborso. Le spese sono state compensate integralmente per la complessità delle questioni e il progressivo assestamento giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
viene invocato per il motivo di ricorso relativo al difetto di giurisdizione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene invocato per denunciare violazione di legge in tema di legittimazione al rimborso
individua la giurisdizione tributaria sulle controversie aventi natura tributaria; la Corte conferma che la lite sul diniego di rimborso dell'accisa vi rientra
artt. 19 e 21 D.Lgs. n. 546/1992
il diniego di rimborso è atto impugnabile nel processo tributario
art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 504/1995
disciplina il rimborso delle accise indebitamente pagate; la Corte valorizza il fatto che non indica una specifica categoria di legittimati, ma ne ricava comunque la legittimazione del fornitore quale soggetto passivo del tributo
art. 52, comma 3, lett. c) e d), D.Lgs. n. 504/1995
richiamato dalla parte ricorrente come disposizione sulle esenzioni per determinati usi dell'energia elettrica
indicato dalla ricorrente come norma che impone di far valere l'agevolazione nei confronti del fornitore
art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 504/1995
richiamato per sostenere che la traslazione al consumatore avviene a titolo di rivalsa e non come sostituzione d'imposta
richiamato per qualificare la pretesa del consumatore verso il fornitore come ripetizione dell'indebito di natura civilistica
richiamato nel procedimento amministrativo di diniego per comunicazione dei motivi ostativi
Massime di principio
- Nel giudizio di giurisdizione rilevano il petitum sostanziale e il tipo di potere giurisdizionale richiesto, sicché l'impugnazione del diniego di rimborso di un tributo integra, di regola, controversia tributaria anche se il pagamento sia avvenuto tramite traslazione economica del tributo sul consumatore finale.
- Nel sistema delle accise, la traslazione dell'onere economico sul consumatore finale non comporta il trasferimento della posizione giuridica passiva del tributo: il soggetto passivo verso l'Erario resta il fornitore.
- L'istanza di rimborso delle accise indebitamente pagate spetta, in via ordinaria, al fornitore quale titolare del rapporto tributario; il consumatore finale può agire direttamente verso l'Amministrazione solo in via eccezionale e se dimostra l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di ottenere tutela nei confronti del fornitore.
- La mera allegazione della contrarietà della disciplina interna al diritto unionale non basta, da sola, a radicare la legittimazione diretta del consumatore finale al rimborso verso l'Erario.
- L'eventuale azione del consumatore contro il fornitore per la quota di prezzo corrispondente all'imposta mantiene natura civilistica di ripetizione dell'indebito e non si confonde con l'azione tributaria di rimborso verso l'Amministrazione.
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