Cassazione Civile, Ordinanza n. 02380/2024 del 24/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda riguarda l'impugnazione, in materia di ICI, di una cartella di pagamento relativa all'anno 2008 e, in via presupposta, la contestazione della ritualità della notifica di alcuni avvisi di accertamento ICI per annualità precedenti. Dopo il rigetto del ricorso originario in Cassazione, la società contribuente ha proposto ricorso per revocazione dell'ordinanza n. 26799/2020, deducendo un errore di fatto ex artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che il thema decidendum riguardasse la notifica della cartella esattoriale, mentre il vero nucleo del ricorso concerneva la mancata o nulla notifica degli avvisi di accertamento prodromici. Nel merito del ricorso revocatorio, la società ha inoltre sostenuto che le notifiche degli avvisi sarebbero state eseguite presso la persona fisica rappresentante e presso la sua abitazione, anziché presso la società e la sua sede legale, con conseguente nullità dell'atto esattoriale derivato. La Corte ha ritenuto configurabile l'errore revocatorio e, revocata la precedente ordinanza, ha poi esaminato il ricorso originario rigettandolo nel merito perché la notificazione degli avvisi risultava effettuata nel rispetto delle forme di legge, ai sensi degli artt. 60 d.P.R. 600/1973 e 145 c.p.c., essendo chiaramente individuabili sia il legale rappresentante sia l'ente destinatario.
La decisione
In sede rescindente la Corte ha revocato l'ordinanza di Cassazione n. 26799/2020 per errore di fatto. In sede rescissoria ha esaminato il ricorso originario e lo ha rigettato, ritenendo infondate le doglianze sulla notifica degli avvisi di accertamento ICI. Ha inoltre rilevato la tardività del controricorso del Comune, ma ha deciso di non provvedere sulle spese per la mancata rituale costituzione delle parti intimate. È stato infine dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
consente la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c., incluso l'errore di fatto.
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
l'errore di fatto revocatorio è configurabile quando il giudice abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo, purché non controverso e risultante dagli atti.
richiamato dalla ricorrente come norma processuale tributaria nella censura sulla nullità/invalidità degli atti impugnati.
le nullità sono sanate quando l'atto ha raggiunto lo scopo; la Corte ha escluso che vi fosse una lesione del contraddittorio tale da travolgere gli atti.
art. 101, secondo comma, c.p.c.
richiamato nel motivo originario per lamentare violazione del contraddittorio; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata.
richiamato nel primo motivo originario in tema di conoscenza dell'atto notificato.
art. 11 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504
richiamato per contestare la regolarità formale degli avvisi ICI relativi ad annualità pregresse.
la notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari avviene secondo le norme del c.p.c. presso il domicilio fiscale del contribuente.
per le società e gli enti la notifica può essere eseguita presso la sede oppure, in via alternativa, alla persona fisica che rappresenta l'ente, se questi è chiaramente individuato e l'ente è univocamente identificabile.
richiamato come modalità alternativa quando la notificazione non può eseguirsi presso la sede dell'ente.
richiamati come ulteriori forme di notificazione applicabili, in via sistematica, anche agli enti nei casi previsti.
richiamato per sottolineare la responsabilità dei soci accomandatari e la non decisività della mancata formale spendita della qualità del destinatario.
richiamato per dichiarare tardivo il controricorso del Comune rispetto al termine per la costituzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
impone, in caso di rigetto dell'impugnazione, il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile anche quando la Corte di cassazione abbia deciso un ricorso sulla base di una rappresentazione fattuale divergente dagli atti, specie se abbia omesso di esaminare uno o più motivi di ricorso per avere erroneamente individuato l'oggetto della controversia.
- Nelle notifiche degli atti tributari rivolti a società di persone o enti privi di personalità giuridica, la notifica è valida se l'atto risulta chiaramente diretto alla società e il destinatario persona fisica che la rappresenta è comunque individuabile, anche senza una formale ed espressa spendita della qualità di legale rappresentante o accomandatario.
- L'art. 145 c.p.c. consente, per gli enti, una notificazione alternativa presso la sede oppure direttamente alla persona fisica rappresentante, purché dall'atto e dalle circostanze risulti univoco sia il destinatario sostanziale sia il soggetto che riceve la notifica.
- La doglianza sulla nullità della notifica degli atti presupposti non può essere accolta quando, dalla ricostruzione di merito, risulti che gli avvisi siano stati consegnati in un luogo riferibile al rappresentante della società e a un familiare convivente, essendo così raggiunto lo scopo dell'atto e non emergendo una concreta lesione del contraddittorio.
- In presenza di una nullità sanabile ex art. 156 c.p.c., la contestazione formale sulla modalità di notificazione non è sufficiente a travolgere l'atto se il destinatario ha comunque potuto conoscere l'atto e difendersi nel processo.
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