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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19374/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l’anno 2011 con recupero dell’imposta indebitamente detratta in relazione a operazioni soggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della società e dei soci, ritenendo non provata dall’Ufficio né l’interposizione fittizia delle società fornitrici né la consapevolezza, in capo al cessionario, della frode fiscale. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 21, comma 7, e dell’art. 54 del d.P.R. 633/1972, nonché degli artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse mal governato il riparto dell’onere della prova e il ragionamento presuntivo, trascurando diversi indizi: le società cedenti sarebbero state prive di personale dipendente e il contribuente avrebbe trattato con soggetti diversi dai soci/amministratori formali. I contribuenti, con ricorso incidentale condizionato, hanno a loro volta lamentato carenza di motivazione dell’atto impositivo e violazione delle norme sul procedimento e sulla motivazione dell’avviso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate. Ha ritenuto inammissibile la censura perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a contestare l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, che è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato. La Corte ha ribadito che, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare anche la consapevolezza del cessionario della frode, pure tramite presunzioni, mentre il contribuente deve provare la propria buona fede e la diligenza massima esigibile. Tuttavia, nel caso concreto la CTR aveva escluso che le dichiarazioni del legale rappresentante implicassero consapevolezza della fittizietà dei fornitori e aveva rilevato l’assenza di ulteriori elementi idonei a dimostrare la frode. Il ricorso incidentale dei contribuenti è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state poste a carico dell’Agenzia secondo soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La deduzione della violazione di legge non può essere utilizzata per contestare la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.

  • art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato come norma sostanziale in tema di IVA e fatturazione, ma la Corte non entra nel merito di una sua autonoma violazione perché il motivo è ritenuto inammissibile.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dall'Agenzia a fondamento del recupero IVA; la Corte non ne esamina in concreto la portata per effetto dell'inammissibilità della censura.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione si configura solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata, non quando valuta erroneamente l'esito della prova.

  • art. 2727 c.c.

    Le censure sulle presunzioni non sono ammissibili se si risolvono nella mera richiesta di una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 2728 c.c.

    Richiamato insieme alle norme sulle presunzioni per contestare l'apprezzamento del materiale indiziario da parte del giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    La falsa applicazione delle presunzioni richiede la dimostrazione che il ragionamento inferenziale abbia violato i parametri di gravità, precisione e concordanza; non basta prospettare una diversa inferenza probatoria.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Richiamato nel ricorso incidentale quale parametro della motivazione dell'atto impositivo.

  • art. 7 l. n. 212/2000

    Richiamato nel ricorso incidentale quale parametro di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la violazione di legge non può essere invocata per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove: se la censura attacca l'apprezzamento probatorio del giudice di merito, essa è inammissibile o comunque non pertinente al vizio denunciato.
  • In materia di operazioni soggettivamente inesistenti e detrazione dell'IVA, l'Amministrazione finanziaria deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza, o almeno la conoscibilità con l'ordinaria diligenza, della frode da parte del cessionario.
  • Il contribuente, una volta che l'Ufficio abbia allegato elementi indiziari idonei, può superare la pretesa solo dimostrando di aver agito senza consapevolezza dell'evasione e di aver adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice ha invertito il riparto dell'onere della prova; non quando si contesta la valutazione dell'adeguatezza o meno della prova raccolta.
  • La critica al ragionamento presuntivo è ammissibile solo se si dimostra che il giudice ha utilizzato presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è sufficiente opporre una diversa lettura delle circostanze di fatto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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