Cassazione Civile, Ordinanza n. 36165/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di rimborso, da parte di un ex dirigente di ENEL, delle maggiori ritenute IRPEF applicate sulla prestazione in capitale erogata da un fondo di previdenza integrativa aziendale (Fondo PIA, poi FONDENEL). In primo e secondo grado era stato riconosciuto il diritto al rimborso, ritenendo applicabile, per una parte delle somme, la ritenuta del 12,50% prevista per i redditi di capitale, anziché la tassazione separata propria dell'indennità di fine rapporto. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia nullità della sentenza di appello per motivazione apparente/per relationem, violazione dell'obbligo di motivazione, del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e delle regole sull'onere della prova; con il secondo lamenta violazione della disciplina fiscale di settore, sostenendo che la CTR abbia applicato il regime del 12,50% senza accertare quale quota della prestazione fosse effettivamente riferibile al rendimento netto derivante da investimenti sul mercato del capitale accantonato, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità e dalle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibili e fondati entrambi i motivi. Ha affermato che la CTR ha reso una motivazione meramente apparente, limitandosi a recepire acriticamente la sentenza di primo grado senza esaminare i motivi di appello e senza dare conto delle ragioni della decisione. Ha inoltre rilevato che il giudice di merito non si è conformato al principio secondo cui l'aliquota del 12,50% si applica solo alle somme che costituiscono rendimento netto da effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato, onere di prova che grava sul contribuente. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.
richiamato per la trattazione camerale non partecipata
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma di censura per violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma di censura per nullità processuali, richiamata per la motivazione apparente e la violazione dell'art. 112 c.p.c.
richiamato quale parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 132, comma 2, n. 3 c.p.c.
richiamato quale parametro del requisito di motivazione della sentenza
richiamato per il dovere di motivazione delle sentenze tributarie
richiamato, insieme all'art. 36, per la nullità della sentenza con motivazione solo apparente
richiamato come parametro del contenuto della motivazione
nel testo è verosimilmente riferito all'art. 2697 c.c.; richiamo al riparto dell'onere della prova
art. 13 d.lgs. n. 124/1993
richiamato dalla ricorrente nella disciplina dei fondi pensione complementari
fonte della ritenuta del 12,50% sui redditi di capitale, applicabile solo al rendimento netto da investimento
artt. 16, 17, 19, 20, 42, comma 4, e 52 d.P.R. n. 917/1986
richiamati per la disciplina della tassazione separata e del trattamento fiscale della prestazione
richiamato nella disciplina previdenziale complementare
regola sull'onere della prova: il contribuente che chiede il rimborso deve provare la quota di prestazione riferibile a rendimenti effettivamente maturati sul mercato
Massime di principio
- Nelle controversie di rimborso IRPEF su prestazioni in capitale di fondi di previdenza complementare aziendale, il regime agevolato della ritenuta del 12,50% si applica solo alla quota della prestazione che il contribuente dimostri essere rendimento netto derivante da effettivi investimenti del fondo sul mercato del capitale accantonato.
- La mera indicazione di un "rendimento" in documenti del datore di lavoro o del fondo non basta: occorre una prova specifica dei criteri di calcolo e della riconducibilità della somma a investimenti sul mercato, non a mera rivalutazione attuariale o a dati contabili interni.
- Nel processo tributario la sentenza di appello motivata per relationem è nulla quando si limita ad aderire alla decisione di primo grado senza confrontarsi con i motivi di gravame e con le difese delle parti, rendendo impossibile individuare il thema decidendum e la ratio decidendi.
- In materia di rimborso tributario, il contribuente è attore in senso sostanziale e sopporta l'onere di provare i presupposti della propria pretesa restitutoria.
- Il giudice di merito, nel decidere sulla tassazione delle prestazioni pensionistiche complementari, deve verificare in concreto se e in quale misura vi sia stato effettivo impiego del capitale accantonato sul mercato, poiché solo quel rendimento può essere attratto al regime più favorevole del 12,50%.
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