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Parere

Parere n. 1306/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza di sospensione, proposto con presentazione diretta ex art.11, comma 2, del d.P.R. n.1199 del 1971 dal signor -OMISSIS-contro il Ministero dell’interno e la Prefettura di -OMISSIS--Sportello unico per l’immigrazione per l’annullamento del decreto prot. P--OMISSIS-/L/Q/2025/100174 del 4 settembre 2025 di revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202600006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto del 4 settembre 2025 di revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 42 del d.l. n. 73/2022, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Ha sostenuto che il sistema informatico ministeriale avrebbe individuato automaticamente lo Sportello unico competente sulla base dei dati della Camera di commercio e che, pertanto, l’erronea individuazione territoriale non sarebbe imputabile al datore di lavoro. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, lamentando la lesione del legittimo affidamento, dei doveri di collaborazione, correttezza e buona fede, nonché l’omessa comparazione tra l’interesse pubblico alla corretta ripartizione delle competenze e il pregiudizio arrecato al lavoratore. Il ricorrente ha inoltre chiesto la sospensione dell’efficacia del provvedimento, prospettando il rischio di espulsione per la mancanza di un titolo definitivo di soggiorno.

Il parere

La Sezione ha ritenuto preliminarmente che il provvedimento impugnato fosse plurimotivato e che il ricorso non avesse contestato tutte le autonome ragioni poste a fondamento della revoca. Ne deriva l’inammissibilità per difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., poiché l’eventuale accoglimento delle censure non avrebbe comunque consentito di eliminare il provvedimento sorretto dalla motivazione autonoma non impugnata. Nel merito, la Sezione ha comunque ritenuto infondati entrambi i motivi. Il sistema telematico acquisisce dalla Camera di commercio i dati essenziali dell’impresa, ma non determina automaticamente lo Sportello unico competente, che viene individuato sulla base delle informazioni inserite dal richiedente. L’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998 impone la trasmissione della richiesta allo Sportello unico della Provincia di residenza del datore di lavoro, della sede legale dell’impresa o del luogo di prestazione lavorativa; tali criteri tassativi non sono stati rispettati. La documentazione prodotta dal datore di lavoro risultava inoltre carente e contraddittoria quanto alla sede legale, al luogo di lavoro e alla sistemazione alloggiativa, oltre a evidenziare un numero molto elevato di domande rispetto alle dimensioni aziendali dichiarate. La revoca è stata pertanto ritenuta legittima. Il parere conclusivo è di inammissibilità e, comunque, infondatezza del ricorso.

Osservazioni

Plurimotivazione del provvedimento

Il decreto di revoca è fondato su una pluralità di motivazioni autonome. La mancata contestazione di tutte le ragioni giustificatrici determina l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, perché l’eventuale accoglimento delle censure proposte non potrebbe condurre all’annullamento dell’atto.

Art. 22, comma 2, d.lgs. n. 286/1998 - Competenza territoriale dello Sportello unico

La richiesta di nulla osta deve essere trasmessa allo Sportello unico della Provincia di residenza del datore di lavoro, della sede legale dell’impresa o del luogo in cui si svolgerà la prestazione lavorativa. Il mancato rispetto di tali criteri tassativi legittima la revoca del nulla osta.

Sistema telematico ministeriale

Il sistema informatico acquisisce dalla Camera di commercio i dati essenziali dell’impresa, ma non individua automaticamente lo Sportello unico competente. Quest’ultimo è selezionato sulla base delle informazioni inserite dal compilatore o richiedente.

Documentazione carente e contraddittoria

La documentazione presentata dal datore di lavoro indicava in modo non coerente la sede legale, il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa e la sistemazione alloggiativa del lavoratore. Tali elementi hanno confermato la violazione dei criteri di competenza territoriale e giustificato la revoca.

Legittimo affidamento e buona fede

Le censure relative al legittimo affidamento, alla buona fede e alla mancata ponderazione degli interessi sono infondate, poiché il nulla osta è stato rilasciato in violazione delle modalità legali di individuazione dello Sportello unico e sulla base di una documentazione carente e contraddittoria.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971

    La disposizione è richiamata in relazione alla presentazione diretta del ricorso straordinario al Consiglio di Stato.

  • art. 22, comma 2, d.lgs. n. 286/1998

    Stabilisce i criteri territoriali tassativi per la trasmissione della richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato: Provincia di residenza del datore di lavoro, sede legale dell’impresa o luogo della prestazione lavorativa.

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Costituisce il fondamento dell’inammissibilità per difetto di interesse quando il ricorso non contesta tutte le autonome ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990

    È richiamato dal ricorrente in relazione ai doveri di collaborazione, correttezza e buona fede dell’amministrazione; tali doglianze non hanno inciso sulla legittimità della revoca.

  • art. 42 d.l. n. 73/2022

    È richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che il parere ne espliciti una distinta interpretazione.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più motivazioni autonome, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse se non contesta tutte le ragioni giustificatrici, poiché l’eventuale accoglimento delle censure proposte non potrebbe comunque determinare l’annullamento dell’atto.
  • Nel procedimento di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, il sistema telematico può acquisire automaticamente i dati dell’impresa dalle banche dati pubbliche, ma ciò non esonera il richiedente dall’inserire correttamente le informazioni rilevanti per l’individuazione dello Sportello unico territorialmente competente.
  • I criteri territoriali previsti dall’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998 per la presentazione della richiesta di nulla osta al lavoro subordinato hanno carattere tassativo; la loro violazione può giustificare la revoca del nulla osta già rilasciato.
  • Il legittimo affidamento derivante dal rilascio di un nulla osta non prevale sulla necessità di rispettare i presupposti e le modalità tassative stabiliti dalla legge quando il titolo favorevole sia stato ottenuto sulla base di una documentazione carente o contraddittoria.

Revoca del nulla osta al lavoro subordinato per incompetenza territoriale

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un lavoratore straniero contro il Ministero dell’interno e lo Sportello unico per l’immigrazione di una Prefettura, per l’annullamento del decreto del 4 settembre 2025 con cui era stato revocato il nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato.

Premesse e svolgimento della vicenda

Una società aveva presentato telematicamente la richiesta di nulla osta per l’assunzione del lavoratore. Il ricorrente sosteneva che il sistema ministeriale avesse acquisito automaticamente i dati della sede lavorativa dalle banche dati della Camera di commercio e avesse conseguentemente indirizzato la domanda allo Sportello unico ritenuto competente.

Dopo il rilascio del nulla osta, la Prefettura aveva notificato un preavviso di revoca, rilevando inizialmente l’assenza del DURC. La documentazione integrativa era stata successivamente trasmessa, ma il nulla osta era stato comunque revocato perché, secondo l’amministrazione, lo Sportello unico non era territorialmente competente ai sensi dell’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998.

Motivi del ricorso

Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 42 del d.l. n. 73/2022, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Il ricorrente negava che l’erronea individuazione dello Sportello unico fosse imputabile al datore di lavoro e sosteneva che il sistema informatico avesse determinato automaticamente l’ufficio competente.

Il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, per lesione dei principi di imparzialità, buon andamento, collaborazione e buona fede. Il ricorrente invocava inoltre il legittimo affidamento maturato in conseguenza del rilascio del nulla osta e lamentava l’omessa comparazione tra l’interesse pubblico alla corretta ripartizione delle competenze e il pregiudizio subito.

Era stata chiesta anche la sospensione del provvedimento, prospettando il rischio di espulsione per la mancanza di un titolo definitivo di soggiorno.

Inammissibilità per mancata contestazione di tutte le motivazioni

La Sezione ha osservato in via preliminare che il decreto impugnato era un atto plurimotivato, fondato su più ragioni autonome. Secondo il principio richiamato, quando il provvedimento contiene diverse motivazioni indipendenti, il ricorrente deve contestarle tutte.

Se una delle ragioni non viene impugnata, l’eventuale accoglimento delle censure rivolte alle altre motivazioni non procurerebbe alcuna utilità concreta, perché l’atto resterebbe comunque sorretto dalla causa giustificatrice non contestata. Ne consegue l’inammissibilità per difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., secondo l’indirizzo richiamato dalla Sezione, tra cui Cons. Stato, Sez. VI, 30 giugno 2022, n. 5453.

Valutazione nel merito

Anche nel merito, la Sezione ha ritenuto infondato il ricorso. Il sistema telematico ministeriale interagisce con la Camera di commercio per acquisire dati quali iscrizione dell’impresa, partita IVA e localizzazione delle sedi, ma non individua automaticamente lo Sportello unico competente. La scelta dell’ufficio dipende dalle informazioni fornite dal compilatore o richiedente.

L’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998 impone che la richiesta nominativa di nulla osta sia trasmessa allo Sportello unico della Provincia di residenza del datore di lavoro, della sede legale dell’impresa oppure del luogo in cui si svolgerà la prestazione lavorativa. Nel caso esaminato tali criteri non erano stati rispettati.

La documentazione risultava inoltre incoerente sotto diversi profili:

  • la sede legale della società coincideva con il luogo di residenza del legale rappresentante;
  • il luogo di lavoro era stato indicato in due diversi Comuni e Province;
  • la sistemazione alloggiativa del lavoratore era stata individuata in un ulteriore Comune;
  • la documentazione iniziale era carente e quella successiva presentava elementi contraddittori;
  • la società aveva presentato 183 domande a livello nazionale, di cui 116 presso il medesimo Sportello unico, a fronte di una dimensione aziendale dichiarata di otto dipendenti, poi risultata ridotta a un solo dipendente dalla visura camerale;
  • il fatturato dichiarato per il 2022 era pari a 397.853 euro.

La documentazione era stata anche oggetto di segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente.

Legittimo affidamento e revoca

La Sezione ha ritenuto che il legittimo affidamento invocato dal ricorrente non potesse impedire la revoca del nulla osta. Il titolo era stato rilasciato in violazione dei criteri legali di competenza territoriale e sulla base di dati documentali carenti e contraddittori. In tale situazione, l’interesse al rispetto delle condizioni tassative previste dalla legge prevale sulla conservazione del titolo favorevole.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e, comunque, infondato. Il ricorrente non prevale sull’amministrazione e la revoca del nulla osta è stata ritenuta legittima.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàLegittimo affidamentoEccesso di potere

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