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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09966/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per il periodo d’imposta 2007 nei confronti di una società in liquidazione e dei suoi partecipanti, con recupero a tassazione di maggiori IRES, IRAP e IVA e rideterminazione dell’IRPEF delle persone fisiche, a seguito di indagini finanziarie. La CTP aveva accolto i ricorsi dei contribuenti e la CTR aveva confermato la decisione. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; con il secondo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto invalida la sottoscrizione dell’atto da parte del funzionario delegato. I contribuenti hanno resistito e proposto ricorso incidentale, ma il testo non consente di ricostruirne specificamente il contenuto oltre al riferimento alla compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo la sentenza della CTR affetta da motivazione solo apparente, perché la motivazione si limitava a riprodurre le difese delle parti e a formulare affermazioni assertive senza ricostruire in modo intelligibile il percorso logico-giuridico seguito, in particolare quanto alla delega di sottoscrizione degli atti. Il secondo motivo del ricorso principale è stato dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale è stato rigettato. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, sezione staccata di Mestre, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di tutti i gradi.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione; l’assenza o l’apparenza della motivazione integra nullità.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente è deducibile come nullità della sentenza.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione del provvedimento giurisdizionale deve raggiungere il minimo costituzionale di intellegibilità.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

  • art. 4 d.P.R. n. 600 del 1973

    Invocato come parametro sulla sottoscrizione dell’atto impositivo da parte del funzionario delegato, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato in relazione all’onere della prova sulla regolarità della sottoscrizione dell’atto, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando il giudice si limita a una ricostruzione meramente narrativa delle difese o a formule assertive, senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito per giungere al decisum.
  • La nullità per motivazione apparente ricorre anche quando la motivazione sia graficamente esistente ma non consenta alcun controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, restando al lettore solo congetture integrative.
  • Nel processo tributario il giudice deve esplicitare in modo concreto le ragioni della decisione, indicando il percorso di valutazione delle prove e delle contestazioni, così da consentire il controllo di legittimità.
  • Se il primo motivo del ricorso per cassazione determina la cassazione con rinvio, restano assorbiti gli ulteriori motivi che presuppongono la validità della decisione cassata.
  • Quando la sentenza d’appello viene cassata, la statuizione sulle spese è travolta e il giudice di rinvio deve provvedere nuovamente alla regolazione delle spese di ogni fase e grado.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

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