Sentenza del 11/12/2024 n. 31935 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'avviso di pagamento di Euro 118.706,81 per accise e l'atto di irrogazione di sanzioni per Euro 42.112,04, emessi dopo una verifica relativa agli anni 2011-2016. L'Ufficio aveva disconosciuto il credito d'imposta sul carburante perché le dichiarazioni periodiche della società non indicavano il deposito privato di carburante e la relativa capacità. La società ha impugnato la sentenza n. 426/02/2021 della Commissione tributaria regionale delle Marche, che aveva riformato la decisione favorevole della Commissione tributaria provinciale di Macerata (sentenza n. 1/02/2020), sostenendo con tre motivi: 1) che l'omessa indicazione del deposito fosse una carenza formale, non sanzionata con la decadenza, e che fatture e schede carburante provassero gli acquisti e i consumi; 2) che le sanzioni fossero illegittime e sproporzionate; 3) che la motivazione della sentenza sulle sanzioni fosse apparente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: l'indicazione del deposito, della capacità dei serbatoi e delle attestazioni sull'impiego del carburante è un adempimento sostanziale, essenziale per i controlli dell'Amministrazione e non sostituibile con documenti contabili prodotti successivamente; la sua omissione impedisce il riconoscimento dell'agevolazione. Il secondo motivo è inammissibile, perché la società non ha dimostrato quando avesse tempestivamente formulato le censure sull'applicabilità e sulla proporzionalità delle sanzioni. Il terzo motivo è infondato: benché sintetica, la motivazione della CTR richiamava in modo comprensibile le ragioni per cui era stata negata l'agevolazione e consentiva di controllare il percorso decisionale. La ricorrente è stata condannata a rifondere all'Agenzia delle dogane Euro 7.600,00 per competenze, oltre alle spese prenotate a debito; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, artt. 3, commi 2 e 4, e 4
In definitiva, il motivo va rigettato, dovendosi ribadire il principio secondo cui, in tema di agevolazione d'accise sul gasolio per autotrazione, l'omessa indicazione nella dichiarazione prevista dall' art. 3 , D.P.R. n. 277 del 2000 , dell'eventuale titolarità di depositi o di distributori privati di carburanti, con specificazione della capacità di stoccaggio dei relativi serbatoi, come indicato nel comma 2, nonché delle ulteriori attestazioni richieste dal comma 4 della medesima norma, impedisce il riconoscimento dell'agevolazione.
La dichiarazione del deposito, della capacità dei serbatoi e delle attestazioni sull'uso del carburante costituisce requisito sostanziale per fruire dell'agevolazione sulle accise. La sua omissione non è sanata dalla prova successiva degli acquisti o dei consumi mediante fatture e scritture contabili.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi)
Il giudice d'appello, in sintesi, ha ritenuto che dalla lettura congiunta degli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 277 del 2000 doveva evincersi la necessità della completezza della dichiarazione prescritta, quale presupposto per fruire dell'agevolazione, trattandosi di adempimenti sostanziali e non di carattere formale. Ciò anche in considerazione del principio secondo il quale le norme in materia di agevolazioni o esenzioni fiscali sono di stretta interpretazione ai sensi dell' art. 14 delle preleggi.
Le agevolazioni ed esenzioni fiscali sono soggette a interpretazione stretta: non si può estenderne il riconoscimento a chi non abbia rispettato i requisiti previsti dalla disciplina applicabile.
Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, art. 50
La disposizione è stata invocata dalla società per contestare la legittimità e la proporzionalità delle sanzioni. La Corte non ne ha esaminato nel merito l'applicazione, dichiarando il motivo inammissibile per mancata dimostrazione della tempestiva formulazione delle censure.
Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, nn. 3 e 4
Il motivo risulta inammissibile perché manca ogni riscontro della tempestività della censura nei termini qui formulati (sanzione irrogata fuori dei casi contemplati e assenza di proporzionalità), né la difesa ha indicato quando il motivo, nei suddetti termini, sia stato articolato.
Le censure in cassazione devono essere formulate tempestivamente nei gradi di merito; se il ricorrente non indica quando siano state sollevate, la relativa doglianza è inammissibile. Il vizio di motivazione denunciato ai sensi del n. 4 va invece valutato verificando se la decisione consenta di ricostruire il ragionamento del giudice.
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4
Nel caso di specie il giudice regionale, pur affidando a poche parole la conferma della correttezza dell'atto irrogativo delle sanzioni, in realtà ha inequivocabilmente fatto richiamo a tutto l'apparato argomentativo, in forza del quale ha ritenuto di respingere le ragioni della società rispetto alla decadenza dal beneficio delle agevolazioni. Si tratta dunque di motivazione sintetica ma più che chiara ed esaustiva ai fini della sua validità.
La motivazione della decisione tributaria è valida anche se sintetica, purché, letta nel contesto delle argomentazioni richiamate, renda comprensibili le ragioni della decisione e consenta il controllo del percorso logico.
Costituzione, art. 111, sesto comma
La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione è apparente anche quando, ancorché graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall' art. 111 , sesto comma, Cost.
La motivazione deve raggiungere una soglia minima che renda controllabili la logica e la correttezza del ragionamento decisorio. Non è apparente quando, pur concisa o per relationem, permette tale controllo.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi dell' art. 13 , comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto.
Quando il ricorso è respinto e ricorrono i presupposti processuali, è dovuto un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Per le agevolazioni sulle accise relative al gasolio, la mancata indicazione nella dichiarazione del deposito privato e delle informazioni richieste sulla sua capacità e sull'impiego del carburante può comportare il diniego del beneficio: non è necessariamente una semplice irregolarità formale.
- Fatture, schede carburante e scritture contabili che dimostrino acquisti e consumi non sostituiscono automaticamente gli adempimenti dichiarativi sostanziali richiesti per rendere verificabili i presupposti dell'agevolazione.
- Le contestazioni sulle sanzioni devono essere sollevate tempestivamente nel giudizio di merito e, nel ricorso per cassazione, va indicato dove e quando siano state proposte; in difetto possono essere dichiarate inammissibili senza esame del merito.
- Una motivazione concisa o per relationem non è per ciò solo apparente: è sufficiente se, considerate anche le ragioni richiamate, consente di comprendere e controllare il percorso decisionale.
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