Sentenza del 11/12/2024 n. 31950 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale relativo all'atto di divisione del 6 aprile 2012, stipulato dal notaio F.F. (rep. 265408/38041). L'Agenzia aveva qualificato l'operazione come permuta e richiesto una maggiore imposta. La divisione riguardava tre comunioni originate da titoli diversi: due successorie, relative alle successioni dei coniugi C.C. e D.D., e una derivante da un acquisto inter vivos. In cassazione, i contribuenti hanno denunciato la violazione dell'art. 34, ultimo comma, del D.P.R. n. 131 del 1986: sostenevano che la norma consente di trattare come un'unica comunione le masse plurime tra gli stessi soggetti quando l'ultimo acquisto deriva da successione, e che E.E. era subentrata per successione nella posizione della madre B.B., senza creare una nuova comunione o modificare i beni da dividere.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'unico motivo di ricorso. Ha stabilito che le tre comunioni originarie erano tra A.A. e B.B. e che l'ultimo acquisto era quello successorio derivante dalla morte di D.D. nel 2006; il successivo subentro di E.E. nella posizione di B.B. ha prodotto soltanto una variazione soggettiva, irrilevante ai fini dell'art. 34, ultimo comma, perché non ha creato una nuova comunione né alterato le masse. La Corte ha quindi cassato la sentenza d'appello, che aveva respinto il ricorso dei contribuenti, e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione. Non è pronunciata una statuizione definitiva sulle spese.
Norme richiamate
Art. 34, ultimo comma, del D.P.R. n. 131 del 1986
Tuttavia, ai sensi dell' art. 34 , ultimo comma, del D.P.R. n. 131 del 1986 , le comunioni tra i medesimi soggetti, che trovano origine in più titoli, sono considerate come una sola comunione se l'ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte.
Le comunioni plurime tra gli stessi soggetti possono essere considerate unitariamente ai fini fiscali se l'ultimo acquisto di quote deriva da successione mortis causa. La successione di un comproprietario, che ne sostituisce un altro senza modificare i beni o le masse, costituisce una variazione soggettiva e non impedisce l'applicazione della norma.
Art. 34, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 1986
Laddove, in sede di divisione, ad un compartecipe siano assegnati beni non corrispondenti alla sua quota divisoria (o addirittura al suo diritto di comproprietà, laddove le masse riguardino soggetti in parte diversi), il negozio non ha gli effetti meramente dichiarativi, propri di una divisione, ma piuttosto, nei limiti dell'eccedenza della quota o del diritto assegnato, si verifica un'attribuzione patrimoniale di contenuto traslativo, assoggettata al regime previsto dall' art. 34 , comma 2, del D.P.R. n. 131 del 1986 , secondo cui i conguagli superiori al cinque per cento del valore della quota di diritto, ancorché attuati mediante accollo di debiti della comunione, sono soggetti all'imposta con l'aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari fino a concorrenza del valore complessivo dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota e con l'aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari per l'eccedenza.
Se l'assegnazione in divisione eccede la quota o il diritto del condividente, l'eccedenza ha natura traslativa. I conguagli superiori al cinque per cento del valore della quota sono tassati secondo le aliquote previste per i trasferimenti, mobiliari o immobiliari, nei limiti indicati dalla norma.
Art. 3 della parte I della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986
Pertanto, in base a tale disposizione agevolativa, la divisione, pur coinvolgendo beni provenienti da diverse comunioni e potendo comportare la permuta di essi tra i condividendi, resta, comunque, soggetta all'aliquota dell'1%, prevista dall'art. 3 della parte I della tariffa allegata al D.P.R. per gli atti dichiarativi, a condizione che i comproprietari delle diverse comunioni siano i medesimi soggetti e che l'ultimo acquisto del o dei beni comuni derivi da una successione mortis causa.
Quando ricorrono i presupposti dell'art. 34, ultimo comma, la divisione delle masse plurime è assoggettata all'aliquota dell'1% prevista per gli atti dichiarativi, anche se comporta l'assegnazione incrociata di beni provenienti da comunioni diverse.
Art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile
È la disposizione processuale indicata dai ricorrenti per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione della norma tributaria. La Corte ha esaminato nel merito la censura così proposta.
Massime di principio
- Per applicare il trattamento fiscale previsto per le masse plurime, occorre verificare che le comunioni derivanti da titoli diversi facciano capo agli stessi comproprietari e che l'ultimo acquisto di quote sia avvenuto per successione mortis causa.
- La successione di uno dei comproprietari da parte di un erede non esclude di per sé il trattamento unitario: se l'erede subentra nella medesima posizione e non vengono aggiunti beni né costituita una nuova comunione, si tratta di una variazione soggettiva irrilevante.
- La norma è eccezionale e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; la sua applicazione dipende quindi dalla verifica puntuale dei presupposti indicati.
- Se, invece, nella divisione un partecipante riceve beni oltre la propria quota o il proprio diritto, l'eccedenza può assumere natura traslativa e comportare l'applicazione della disciplina fiscale dei trasferimenti.
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