Sentenza del 10/12/2024 n. 31746 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia contestava, per l’anno d’imposta 2011, l’indetraibilità dell’IVA relativa a fatture emesse dalle ditte individuali «Broker Fa.DA di A.A.» e «Riparazioni Meccaniche di B.B.», ritenute riferite a servizi oggettivamente inesistenti. La contribuente impugnò l’accertamento: la Commissione tributaria provinciale di Perugia, con sentenza n. 113/03/2015, respinse il ricorso e la Commissione tributaria regionale dell’Umbria, con sentenza n. 442/03/2016, confermò la decisione. In cassazione PSGR ha articolato cinque motivi: mancata comunicazione dell’avviso di trattazione a uno dei due difensori; contestazione della motivazione e della valutazione complessiva delle prove presuntive; contestazione della valutazione delle dichiarazioni dei fornitori; ulteriori critiche alla valutazione degli elementi probatori; e lesione del diritto di difesa per l’indisponibilità della documentazione contabile sottoposta a sequestro penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi e il ricorso. Il primo motivo è infondato: la comunicazione dell’avviso a uno solo dei procuratori costituiti è sufficiente, anche se la parte ne ha nominati più di uno. I motivi secondo, terzo e quarto sono stati esaminati congiuntamente e rigettati: la CTR aveva valutato in modo dettagliato e complessivo gli indizi dell’inesistenza delle prestazioni, mentre le censure della società miravano a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione. Gli elementi considerati comprendevano le dichiarazioni dei fornitori e dell’amministratore della società, le incongruenze tra attività fatturate e capacità dei fornitori, i pagamenti in contanti e l’assenza di riscontri documentali dei servizi. Il quinto motivo è stato disatteso perché il materiale probatorio già esaminato dalla CTR era ritenuto sufficiente nonostante l’indisponibilità della contabilità sequestrata. La contribuente è stata condannata a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.600,00 per competenze, oltre alle spese prenotate a debito; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Ne consegue la sufficienza della comunicazione ex art. 377 cod. proc. civ. ad uno solo dei procuratori costituiti.
Se la parte è rappresentata da più procuratori, la comunicazione processuale diretta a uno solo dei difensori costituiti è sufficiente; l’eventuale obbligo di informare gli altri attiene ai rapporti interni tra i procuratori.
La giurisprudenza di legittimità ha comunque tracciato il corretto procedimento logico che il giudice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi, in particolare affermando che la gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno ricavati dal loro complessivo esame, in un giudizio globale e non atomistico di essi (ciascuno dei quali può essere insufficiente), ancorché preceduto dalla considerazione di ognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza e ad un tempo trae vigore dall'altro in vicendevole completamento.
La prova presuntiva si costruisce valutando gli indizi nel loro insieme e nel contesto, dopo averne considerato la singola rilevanza: non è corretto isolare gli elementi e trascurare il modo in cui si rafforzano reciprocamente.
Peraltro, ai fini dell'utilizzo degli indizi, mentre la gravità, precisione e concordanza degli stessi permette di acquisire una prova presuntiva, che, anche sola, è sufficiente nel processo tributario a sostenere i fatti fiscalmente rilevanti accertati dalla amministrazione, quando manca tale convergenza qualificante è necessario disporre di ulteriori elementi per la costituzione della prova.
Nel processo tributario indizi gravi, precisi e concordanti possono, anche da soli, fondare l’accertamento. Se manca la convergenza richiesta, occorrono ulteriori elementi; il contribuente conserva la possibilità di fornire prova contraria.
Art. 24 Costituzione
La società ha invocato il diritto di difesa in relazione alla comunicazione dell’udienza a un solo difensore e all’indisponibilità della contabilità sequestrata. La Corte ha respinto le relative doglianze, ritenendo sufficiente la comunicazione a uno dei procuratori e adeguato il materiale probatorio esaminato dal giudice d’appello.
Art. 16 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La norma è stata invocata dalla ricorrente per contestare la comunicazione dell’avviso di trattazione a uno solo dei difensori; la Corte ha respinto la censura, affermando la sufficienza della comunicazione a uno dei procuratori costituiti.
La contribuente ne ha denunciato la violazione per asserita carenza della motivazione. La Corte ha escluso il vizio, rilevando che la CTR aveva esposto una valutazione dettagliata degli elementi indiziari e aveva motivato la conclusione sull’inesistenza delle operazioni.
Art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro richiamato per determinare l’eventuale ulteriore contributo unificato dovuto in misura pari a quello previsto per il ricorso.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione contesta operazioni oggettivamente inesistenti, deve provare l’inesistenza indicando elementi anche presuntivi; una volta fornita tale prova, spetta al contribuente dimostrare che le operazioni sono state effettivamente realizzate.
- Fatture, regolarità formale della contabilità e pagamenti non bastano, da soli, a dimostrare l’effettività delle operazioni contestate, perché possono essere utilizzati per dare apparenza di realtà a operazioni fittizie.
- Gli indizi devono essere valutati globalmente e nel loro reciproco collegamento. In ambito tributario, un quadro di indizi gravi, precisi e concordanti può fondare da solo l’accertamento, ferma la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria.
- In cassazione non è possibile ottenere una nuova ponderazione dei fatti e delle prove solo perché la parte propone una lettura alternativa; occorre individuare un effettivo errore di diritto o un vizio rilevante della motivazione.
- Se una parte ha nominato più procuratori, la comunicazione processuale a uno solo dei difensori costituiti è, di regola, sufficiente; l’eventuale dovere di informare gli altri riguarda i rapporti tra i procuratori.
- L’indisponibilità di documenti sequestrati non comporta automaticamente la violazione del diritto di difesa: occorre valutare se, nel caso concreto, il giudice abbia potuto decidere sulla base degli elementi probatori disponibili.
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