Sentenza del 11/12/2024 n. 31906 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda sei avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2005-2010, con cui l’Agenzia delle entrate aveva negato la detrazione IVA relativa a fatture emesse dalle ditte individuali «Broker Fa.DA di B.B.» e «Riparazioni Meccaniche di C.C.», ritenute riferite a servizi oggettivamente inesistenti. La società ha impugnato gli avvisi; dopo il rigetto dei ricorsi da parte della Commissione tributaria provinciale di Perugia (sentenza n. 131/08/2013) e la conferma della decisione da parte della Commissione tributaria regionale dell’Umbria (sentenza n. 208/02/2016), ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) nullità per mancata comunicazione dell’avviso di trattazione a uno dei due difensori e mancata lettura dell’avviso da parte dell’altro; 2)-4) vizi di motivazione e contestazione della valutazione delle prove e degli indizi, comprese le dichiarazioni dei fornitori; 5) violazione del diritto di difesa per l’indisponibilità della documentazione contabile sottoposta a sequestro penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi e, quindi, l’intero ricorso. Il primo motivo è stato respinto: la comunicazione dell’avviso a uno solo dei difensori costituiti è sufficiente, mentre il mancato controllo della PEC per un disguido organizzativo non invalida la comunicazione. I motivi dal secondo al quarto sono stati rigettati perché la CTR aveva valutato in modo dettagliato e complessivo gli indizi dell’inesistenza delle operazioni e le censure della società miravano a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione; la motivazione non presentava gli errori denunciati. La Corte ha ribadito che, provata anche per presunzioni l’inesistenza oggettiva delle operazioni, spetta al contribuente dimostrarne l’effettività, e che fatture, scritture formalmente regolari e pagamenti non bastano da soli. Anche il quinto motivo è stato respinto, perché il materiale esaminato dalla CTR era ritenuto esaustivo nonostante l’indisponibilità della documentazione sequestrata. La PSGR S.r.l. è stata condannata a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 20.000 per competenze, oltre spese prenotate a debito; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Ne consegue la sufficienza della comunicazione ex art. 377 cod. proc. civ. ad uno solo dei procuratori costituiti.
Quando una parte è assistita da più procuratori costituiti, l’avviso di trattazione è validamente comunicato anche se inviato a uno soltanto di essi.
La gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno ricavati dal loro complessivo esame, in un giudizio globale e non atomistico di essi (ciascuno dei quali può essere insufficiente), ancorché preceduto dalla considerazione di ognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza e ad un tempo trae vigore dall'altro in vicendevole completamento.
Gli indizi devono essere esaminati prima nei loro aspetti significativi e poi nel loro insieme: la convergenza del quadro complessivo può fondare una presunzione semplice anche quando i singoli elementi, isolatamente considerati, non sarebbero sufficienti.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto.
Quando il ricorso è rigettato, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Negli accertamenti per operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve fornire elementi idonei a dimostrare che le operazioni non sono state effettuate; può farlo anche mediante presunzioni semplici e non deve provare la mala fede del contribuente una volta accertata l’inesistenza oggettiva.
- Una volta fornita tale prova presuntiva, spetta al contribuente dimostrare che i beni o i servizi sono stati effettivamente ricevuti. La sola presenza di fatture, registrazioni contabili regolari o pagamenti non è sufficiente.
- Nel valutare gli indizi occorre considerarli nel loro insieme e nella reciproca connessione. In cassazione non è possibile ottenere una nuova ponderazione delle prove di merito, salvo che sia denunciata e dimostrata la violazione dei criteri giuridici applicabili o un effettivo vizio della motivazione.
- Se sono costituiti più difensori, la comunicazione processuale diretta a uno solo è sufficiente; la mancata lettura dovuta a disfunzioni organizzative o al mancato controllo della PEC non rende invalida la comunicazione.
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