Sentenza del 10/12/2024 n. 31841 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni notificato il 18 dicembre 2017 per la cessione dell’intero capitale di PFIZER FINANCE ITALY Srl da PWLL a PILSA. Il trasferimento, del valore complessivo di 1.765.709.000 euro, comprendeva 10.000.000 euro di corrispettivo e 1.755.709.000 euro costituiti da riserve e dividendi in natura. L’Agenzia aveva qualificato quest’ultima componente come compensazione volontaria di crediti e debiti reciproci e applicato l’imposta di registro proporzionale dello 0,5%. Dopo il rigetto nei due gradi di merito, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: omessa pronuncia sui motivi d’appello primo e quinto, relativi alla sussistenza della compensazione tassabile; in subordine, motivazione inesistente; violazione delle norme sull’imposta principale e sulle sanzioni; mancata qualificazione dell’imposta richiesta come suppletiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: la CTR del Lazio non aveva esaminato le specifiche censure d’appello sulla pretesa compensazione tassabile, incorrendo in omessa pronuncia. Ha precisato che tale vizio va denunciato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. e che la Corte può verificare gli atti di merito se il ricorso li indica puntualmente, come avvenuto nel caso. Gli altri tre motivi sono rimasti assorbiti e non sono stati decisi nel merito. La sentenza della CTR, che aveva confermato il rigetto della CTP, è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché esamini le censure omesse e regoli anche le spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi stabilita definitivamente né l’esistenza della compensazione imponibile né la debenza dell’imposta e delle sanzioni.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
È pacifico che l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell' art. 112 cod. proc. civ.
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande, eccezioni e istanze ritualmente sottoposte al suo esame; l’omissione integra un vizio processuale.
Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell' art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente, come avvenuto nella specie, ai sensi dell' art. 360 , primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
L’omessa pronuncia va fatta valere in cassazione come error in procedendo ai sensi del n. 4, non come violazione di legge o vizio motivazionale ai sensi dei nn. 3 o 5.
Art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell' art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente, come avvenuto nella specie, ai sensi dell' art. 360 , primo comma, n. 4, cod. proc. civ., che consente alla parte di chiedere - e al giudice di legittimità di effettuare - l'esame degli atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, dell'atto di appello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.
I nn. 3 e 5 non sono il mezzo appropriato per denunciare l’omessa pronuncia; il vizio deve essere prospettato ai sensi del n. 4.
Art. 132 c.p.c.
È stato invocato nel secondo motivo, rimasto assorbito; la Corte non ne ha quindi deciso l’applicazione al caso concreto.
Art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992
È stato invocato nel secondo motivo, rimasto assorbito; la Corte non ne ha quindi deciso l’applicazione al caso concreto.
Art. 42 del D.P.R. n. 131/1986 (TUR)
È stato invocato nei motivi assorbiti in relazione alla distinzione tra imposta principale e suppletiva e alle conseguenze sanzionatorie; la Cassazione non ha risolto tali questioni.
Art. 3-ter del D.Lgs. n. 463/1997
È stato invocato nei motivi assorbiti in relazione alla liquidazione dell’imposta e alla sua qualificazione; la Corte non ha formulato una decisione sul merito della norma.
Massime di principio
- Il giudice d’appello deve esaminare e decidere ciascuna censura specificamente proposta; l’omissione su un motivo autonomo può comportare la cassazione della sentenza e il rinvio.
- In cassazione, l’omessa pronuncia va denunciata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c.; occorre riportare con precisione il motivo originario e indicare l’atto processuale in cui fu proposto, così da consentire la verifica della sua ritualità e decisività.
- L’accoglimento per un vizio processuale non equivale a una decisione favorevole sul merito della pretesa tributaria: nel caso concreto la questione della compensazione e quelle sull’imposta e sulle sanzioni restano affidate al giudice di rinvio.
- Quando alcuni motivi sono assorbiti, non si può desumere dalla sentenza di cassazione una conferma o una smentita delle relative tesi sostanziali; dovranno essere esaminati dal giudice di rinvio nei limiti indicati.
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