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Sentenza

Sentenza del 11/12/2024 n. 31938 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di pagamento per il recupero dell’agevolazione sulle accise del gasolio, inizialmente quantificato in 5.860,82 euro e poi rideterminato in autotutela in 5.706,18 euro. Per il 2014 ATC aveva chiesto di compensare 169.490,98 euro di agevolazioni; l’Agenzia contestava la quota relativa al gasolio usato su otto filobus ibridi, poiché il carburante alimentava un generatore che ricaricava le batterie, senza azionare direttamente le ruote. La società sosteneva che il beneficio spettasse comunque, essendo il gasolio impiegato per il trasporto pubblico di passeggeri. Dopo l’accoglimento del ricorso da parte della Commissione tributaria provinciale di La Spezia e il rigetto dell’appello dell’Ufficio da parte della Commissione tributaria regionale della Liguria, l’Agenzia ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.P.R. n. 277/2000, degli artt. 54 e 55 del Codice della strada, dell’art. 5 del D.L. n. 452/2001 e dell’art. 1, comma 645, della L. n. 208/2015. Sosteneva che l’agevolazione fosse limitata agli autoveicoli e non comprendesse i filoveicoli.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha stabilito che l’agevolazione compensa i costi del carburante sostenuti nell’esercizio di determinate attività di trasporto su strada, e non favorisce una particolare categoria tecnica di veicoli: è quindi applicabile anche ai filobus ibridi, quando il gasolio alimenta le batterie necessarie al trasporto pubblico di passeggeri. La questione della classificazione dei filobus come autoveicoli o filoveicoli è stata ritenuta non decisiva; non si tratta di estendere analogicamente un’agevolazione, ma di applicarla alla finalità tutelata dalla disciplina. L’Agenzia è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio di cassazione: 3.000 euro per competenze, 200 euro per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 5, commi 1, 2 e 3, del D.L. 28 dicembre 2001, n. 452

    Se questa spetta per l'esercizio di una delle attività economiche per le quali, in via evidentemente eccezionale e previa la autorizzazione del Consiglio UE, l'Italia ha ritenuto di riconoscere una agevolazione, poco interessa la caratteristica tecnica del mezzo di trasporto, essendo invece assorbente che attraverso tale mezzo, rientrante o meno nella definizione resa dal codice della strada, sia esercitata l'attività di trasporto pubblico di persone.

    L’agevolazione prevista per il trasporto pubblico di passeggeri dipende dall’attività esercitata e dall’impiego del gasolio per tale attività, non dalla classificazione del mezzo come autoveicolo secondo il Codice della strada. Comprende quindi anche il gasolio usato per alimentare le batterie di filobus ibridi.

  • D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277

    Dunque, tanto la disciplina agevolativa introdotta dal D.P.R. n. 277 del 2000, in materia di trasporto merci per conto terzi, quanto quella introdotta dal D.L. 452 del 2001 (che ha ampliato con l'art. 5 l'area applicativa delle agevolazioni per il trasporto su strada all'esercizio di trasporto di passeggeri) trova il suo assenso nella decisione del Consiglio UE per la consapevolezza che il costo del gasolio per autotrazione, pur costituendo un combustibile inquinante, ordinariamente da disincentivare con accise più pesanti, tuttavia, in ragione dell'aumento del prezzo della materia prima e delle caratteristiche economiche e sociali del trasporto su strada in Italia, giustificava al contrario (in quel tempo), l'introduzione di misure compensative.

    La disciplina originaria agevola il gasolio impiegato nel trasporto merci su strada per conto terzi; la sua ratio, come chiarita dalla Corte, è compensare i costi sostenuti per l’attività di trasporto, e non agevolare una specifica tipologia di veicolo.

  • Art. 54 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Il problema che dunque pone l'Agenzia delle dogane, il non essere, cioè i filobus compresi nel concetto di autoveicolo, così come delineato nell'art. 54 della L. n. 285 del 1992 (codice della strada ratione temporis vigente), è di per sé un falso problema.

    La definizione di autoveicolo contenuta nel Codice della strada non determina il perimetro dell’agevolazione in esame: è decisivo che il mezzo sia impiegato nell’attività di trasporto pubblico di passeggeri.

  • Art. 55 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    La questione sollevata dall'ufficio ricorrente, che sostiene la non spettanza del beneficio quando il gasolio sia utilizzato su tali mezzi -mezzi che, secondo lo stesso art. 55 cit. possono essere dotati anche di motore ausiliario, pur non elettrico, e che comunque, possono distinguersi a loro volta nelle categorie previste dall'art. 54 (comma 3 dell'art. 55)- perché esclusi dalla definizione normativa di "autoveicolo", è invece infondata perché eccentrica proprio rispetto al presupposto dell'agevolazione.

    La possibile dotazione del filobus di un motore ausiliario non elettrico non esclude il beneficio. La classificazione del mezzo come filoveicolo anziché autoveicolo è estranea al presupposto dell’agevolazione, se il gasolio è utilizzato nell’attività di trasporto pubblico.

  • Decisione del Consiglio dell’Unione europea n. 362 del 2002

    In altri termini, ad essere agevolata, non è la tipologia del mezzo, ma l'attività economica esercitata attraverso il trasporto su strada.

    La decisione europea, che autorizza riduzioni delle accise per ragioni specifiche, sostiene una misura compensativa dei costi del trasporto su strada. La Corte ne ricava che il criterio rilevante è l’attività economica agevolata, non la categoria tecnica del veicolo.

Massime di principio

  • Per le agevolazioni sulle accise del gasolio destinate al trasporto pubblico di passeggeri, occorre verificare che il carburante sia impiegato nell’esercizio dell’attività agevolata; non è decisivo che il mezzo rientri nella definizione di autoveicolo del Codice della strada.
  • L’uso indiretto del gasolio non esclude di per sé il beneficio: può essere agevolabile anche quando serve a produrre l’energia elettrica che alimenta le batterie e consente al mezzo di trasportare passeggeri.
  • Il principio non rende agevolabile qualsiasi consumo di gasolio: restano necessari l’appartenenza del contribuente alle categorie e lo svolgimento delle attività previste dalla disciplina, nonché il collegamento funzionale tra il carburante e il trasporto su strada agevolato.
  • In questo caso la Corte ha ritenuto che l’interpretazione non costituisca analogia estensiva di un beneficio fiscale, perché i filobus sono inclusi in base alla finalità e al presupposto dell’agevolazione, cioè l’esercizio del trasporto pubblico di persone.

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