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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07941/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il saldo passivo di un conto corrente assistito da apertura di credito e da ulteriori rapporti collegati, tra cui un pegno su titoli e una fideiussione prestata da un familiare del debitore principale. Gli opponenti contestavano, in sintesi: la validità e le condizioni economiche del conto corrente, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, la correttezza dell'interruzione del fido, la validità di un contratto quadro per servizi di investimento e delle operazioni finanziarie collegate, la disciplina del pegno su titoli e la validità della fideiussione, ritenuta indeterminata nell'oggetto. In appello la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile solo la censura sulla fideiussione per difetto di specificità, ha dichiarato la nullità della capitalizzazione degli interessi sul conto corrente e, all'esito di CTU, ha revocato il decreto ingiuntivo condannando gli opponenti al pagamento del saldo residuo. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 156, comma 3, c.p.c., per avere la Corte d'appello dichiarato inammissibile il motivo relativo alla fideiussione, nonostante la pretesa specificità delle censure e l'asserita omessa pronuncia; 2) omessa pronuncia e violazione di norme sulla nullità/indeterminatezza della fideiussione e sulle fideiussioni omnibus predisposte dall'ABI, oltre ai doveri di correttezza e buona fede; 3) violazione delle norme sulla forma del contratto quadro di investimento e sugli obblighi informativi e di trasparenza dell'intermediario, oltre alla dedotta nullità di un'apertura di credito funzionale all'acquisto di titoli; 4) violazione della disciplina del pegno su titoli e delle norme sulla gestione prudenziale della garanzia, sostenendo che la banca avrebbe dovuto liquidare i titoli al deteriorarsi del rapporto garanzia/debito. La Corte di cassazione ha respinto anche le richieste incidentali della banca di estromissione per intervenuta cessione del credito, affermando che il successore a titolo particolare non può intervenire nel giudizio di legittimità e che il processo resta tra le parti originarie; ha inoltre rilevato che la morte di uno dei ricorrenti nel corso del giudizio di cassazione non interrompe il processo, mentre l'erede può proseguire solo se documenta la successione.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondata la censura sulla fideiussione per difetto di specificità dell'appello e per formazione del giudicato interno sulla validità della garanzia; ha escluso l'omessa pronuncia, perché la Corte d'appello si era comunque espressa dichiarando inammissibile il motivo; ha ritenuto infondate le doglianze sul contratto quadro di investimento, richiamando il principio secondo cui la forma scritta ex art. 23 TUF ha funzione protettiva e risulta rispettata quando il contratto sia redatto per iscritto e sottoscritto dal cliente, non essendo necessaria la firma dell'intermediario; ha giudicato inammissibile, per novità e difetto di autosufficienza, la doglianza sulla natura elusiva dell'apertura di credito collegata a investimenti finanziari; ha infine rigettato le censure sul pegno, affermando che la banca ha solo una facoltà e non un obbligo di vendita dei titoli al diminuire della garanzia e che, comunque, una delle rationes decidendi della Corte d'appello non era stata efficacemente attaccata. Sono state poste le spese a carico dei ricorrenti e disposto l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello deve contenere motivi specifici e riferiti alla decisione impugnata; il rinvio per relationem a scritti di primo grado non soddisfa, di regola, il requisito di specificità.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    La nullità va valutata in funzione della lesione del contraddittorio e non può sanare la mancanza di specificità del motivo di appello nel caso esaminato.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito si è comunque espresso dichiarando inammissibile il motivo.

  • art. 23 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

    La forma scritta del contratto quadro d'investimento ha funzione protettiva e si considera rispettata se il contratto è redatto per iscritto e consegnato al cliente; è sufficiente la sottoscrizione del cliente, potendo il consenso dell'intermediario risultare da comportamenti concludenti.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato come parametro sulla struttura del contratto, ma la Corte ha escluso la nullità prospettata dagli appellanti alla luce della disciplina speciale dell'intermediazione finanziaria.

  • art. 1418, comma 2, c.c.

    La nullità dedotta non è stata accolta, in quanto il requisito formale del contratto quadro è stato ritenuto soddisfatto.

  • art. 1176 c.c.

    Invocato in relazione agli obblighi di diligenza della banca, ma le censure sono state ritenute non decisive o non specificamente dedotte in appello.

  • art. 1375 c.c.

    Invocato in relazione alla correttezza e buona fede, ma senza che emergesse una specifica statuizione di merito utile a fondare l'accoglimento.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato per i doveri di correttezza, senza esito favorevole ai ricorrenti.

  • art. 1850 c.c.

    La disposizione attribuisce alla banca una facoltà di chiedere integrazione della garanzia e, in mancanza, procedere alla vendita dei titoli; non configura un obbligo di dismissione automatica.

  • art. 4 d.lgs. 21 maggio 2004, n. 170

    Anche questa norma è stata letta come attributiva di una facoltà del creditore pignoratizio di vendere o appropriarsi delle attività finanziarie, secondo quanto previsto nel contratto di garanzia.

  • artt. 2784-2807 c.c.

    Richiamati dai ricorrenti sulla disciplina del pegno, ma la Corte ha escluso che imponessero alla banca l'obbligo di monetizzare la garanzia nelle modalità invocate.

  • art. 87 d.lgs. 385/1993

    Citato dai ricorrenti in tema di pegno/operazioni bancarie, ma senza esito favorevole nel giudizio.

  • art. 34 d.lgs. 213/1998

    Richiamato dai ricorrenti in materia di titoli e pegno, ma non incidente sulla decisione finale.

  • art. 2, comma 2, lettera a), l. 10 ottobre 1990, n. 287

    Invocato per sostenere la nullità delle fideiussioni omnibus predisposte dall'ABI, ma la censura non è stata accolta.

  • art. 1956 c.c.

    La questione era già coperta da giudicato interno secondo la Corte, che aveva escluso la violazione da parte della garante.

  • art. 1469, n. 8, c.c.

    Citato dagli opponenti in relazione all'apertura di credito, ma non risulta decisivo nella motivazione finale.

  • art. 21 TUF

    Richiamato per i doveri di diligenza e trasparenza dell'intermediario, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata.

  • art. 30 Regolamento Consob 11522/1998

    Richiamato per la disciplina dei servizi di investimento e della provvista/garanzia, ma la doglianza è stata respinta anche per novità della questione.

  • art. 47 Regolamento Consob 11522/1998

    Richiamato per la disciplina del finanziamento agli investitori; la Corte ha escluso che la questione fosse stata specificamente dedotta in appello.

  • art. 46 Regolamento Consob 11768/1998

    Citato nel ricorso, senza specifico rilievo decisivo nella soluzione adottata.

  • art. 30, comma 2, lettera e), Regolamento Consob 11522/1998

    Richiamato come obbligo di indicare modalità di costituzione e ricostituzione della provvista o garanzia, ma la censura non è stata accolta.

  • art. 1 l. 30 aprile 1999, n. 130

    Richiamato in relazione alla cessione del credito nell'ambito di cartolarizzazione.

  • art. 4 l. 30 aprile 1999, n. 130

    Richiamato in relazione alla cessione del credito nell'ambito di cartolarizzazione.

  • art. 7 l. 30 aprile 1999, n. 130

    Richiamato in relazione alla cessione del credito nell'ambito di cartolarizzazione.

  • art. 110 c.p.c.

    La successione a titolo universale nel processo di legittimità richiede allegazione e documentazione della qualità di erede/successore, con atto notificato alla controparte.

  • art. 372 c.p.c.

    Le produzioni documentali consentite in cassazione possono essere utilizzate per provare la successione a titolo universale.

  • art. 378 c.p.c.

    La memoria illustrativa non è sufficiente, da sola, per introdurre innovazioni soggettive nel processo di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, va dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura contro la declaratoria di inammissibilità di un motivo di appello per difetto di specificità richiede che il ricorrente riproduca nel ricorso, in misura sufficiente, il contenuto della sentenza di primo grado e del motivo di appello, così da consentire alla Corte il controllo diretto del vizio processuale.
  • Il rinvio per relationem a scritti difensivi di primo grado, e in particolare alla comparsa conclusionale, non soddisfa normalmente l'onere di specificità dei motivi di appello, perché la critica deve essere rivolta alla decisione impugnata e non a difese precedenti ad essa.
  • La deduzione di omessa pronuncia è infondata se il giudice di merito ha comunque preso posizione sulla questione, anche dichiarando il motivo inammissibile; in tal caso non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c.
  • Quando sulla validità di un rapporto si è formato giudicato interno, il giudice dell'impugnazione non può rilevare d'ufficio nullità che presuppongano il riesame di quella validità sotto profili diversi.
  • Nel contratto quadro di intermediazione finanziaria, la forma scritta è requisito funzionale di protezione dell'investitore: è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, sottoscritto dal cliente e consegnato allo stesso, non essendo necessaria la sottoscrizione dell'intermediario se il suo consenso risulta altrimenti.
  • La questione nuova in cassazione, specie se implica accertamenti di fatto non compiuti in appello, è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente dove e quando l'abbia dedotta nei gradi di merito.
  • Le norme sulla garanzia pignoratizia e sulla garanzia finanziaria attribuiscono al creditore una facoltà di vendita o escussione della garanzia al deteriorarsi del rapporto di copertura, ma non impongono un obbligo automatico di liquidazione dei titoli.
  • Se una decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggerla, la mancata o insufficiente censura di una di esse rende inammissibili o improcedibili le doglianze sulle altre per difetto di interesse alla cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuoConto correnteIntermediazione finanziariaFideiussionePegno e ipoteca
RamiProcesso civileBancario e finanziarioContrattiObbligazioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazioneInteressi usurariAmmortamento alla franceseEstinzione anticipataObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoBuona fede e correttezza

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