Cassazione Civile, Ordinanza n. 23001/2021 del 17/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2006 emessi nei confronti di una società di persone e dei relativi soci, con recupero a tassazione di maggiori ricavi non dichiarati ai fini Irap e Iva, e con imputazione per trasparenza ai soci ai fini Irpef. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dei contribuenti ritenendo, in sintesi, che l'accertamento dovesse coordinarsi con il regime di cui all'art. 39, secondo comma, d.P.R. 600/1973 e che, in presenza di studi di settore rispettati e di importi accertati non superiori al 40% del reddito dichiarato, la pretesa fosse comunque non consentita. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 10 L. 146/1998 e 39 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente precluso l'accertamento per il solo fatto della congruità agli studi di settore. I controricorrenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso e ne hanno chiesto il rigetto.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che l'accertamento impugnato traeva origine da indagini bancarie e che, per tale tipologia di rettifica, non si applica il comma 4-bis dell'art. 10 L. 146/1998, norma riferita esclusivamente agli accertamenti analitico-induttivi basati su presunzioni semplici ex art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 600/1973. Poiché l'accertamento in causa si fondava su indagini bancarie sui conti correnti della società e su omessa fatturazione ai fini delle imposte indirette, la regola invocata dai contribuenti non poteva operare. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La preclusione agli accertamenti per congruità agli studi di settore riguarda solo le rettifiche basate su presunzioni semplici ex art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 600/1973 e non si estende agli accertamenti fondati su indagini bancarie.
comma 2; primo comma, lettera d)
Il richiamo all'art. 39, primo comma, lett. d), serve a delimitare l'ambito applicativo della disciplina sugli studi di settore; la fattispecie concreta, però, è stata qualificata come accertamento da indagini bancarie, estraneo a tale previsione.
La norma sui poteri presuntivi dell'amministrazione è richiamata dalla CTR, ma la Cassazione non la ritiene decisiva rispetto alla diversa disciplina applicabile all'accertamento bancario.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
secondo comma, ultimo periodo
È richiamato nel testo del comma 4-bis dell'art. 10 L. 146/1998 per identificare, insieme all'art. 39, le rettifiche basate su presunzioni semplici cui la preclusione si riferiva.
art. 62-bis d.l. 331/1993 convertito con modificazioni dalla L. 427/1993
È richiamato quale base normativa degli studi di settore, rilevanti ai fini della disciplina invocata dai contribuenti.
art. 10-bis, comma 2, L. 146/1998
È citato nel testo del comma 4-bis come riferimento ai valori di coerenza degli indicatori degli studi di settore.
Massime di principio
- La disciplina che preclude gli accertamenti fondati su presunzioni semplici nei confronti del contribuente congruo agli studi di settore ha portata eccezionale e va interpretata restrittivamente.
- Il limite previsto per i contribuenti congrui agli studi di settore opera solo per gli accertamenti analitico-induttivi espressamente richiamati dalla norma e non per altre forme di accertamento, come quelle basate su indagini bancarie.
- Quando la rettifica fiscale si fonda su elementi acquisiti tramite indagini bancarie e su ulteriori riscontri quali l'omessa fatturazione, non può essere opposta la sola congruità agli studi di settore per escludere la pretesa tributaria.
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