Cassazione Civile, Ordinanza n. 34817/2024 del 29/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione automatizzata della dichiarazione dei redditi Modello Unico PF 2009 per l'anno d'imposta 2008, sostenendo che la dichiarazione non fosse omessa e che la pretesa fosse illegittima; contestava inoltre la misura della ripresa e l'applicazione della disciplina agevolativa/rateale connessa ai versamenti. I giudici di merito avevano annullato la cartella. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione delle norme sul controllo automatizzato delle dichiarazioni (artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972), sostenendo che il disconoscimento di un credito d'imposta, risultante da incongruenze nei dati dichiarativi, poteva avvenire mediante iscrizione a ruolo senza previo avviso di recupero; con il secondo ha denunciato la violazione della normativa agevolativa per i contribuenti colpiti dagli eventi sismici, lamentando che la sentenza non avesse considerato la tardività dell'istanza di rateazione/riduzione e, soprattutto, che la domanda del contribuente riguardasse solo il primo acconto IRPEF 2008 e non anche il saldo IRPEF 2008 oggetto della cartella.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ha cassato la sentenza della C.T.R. del Molise e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, per un nuovo esame. In particolare, la Corte ha affermato che il disconoscimento del credito d'imposta, quando deriva dal controllo automatizzato di dati dichiarati dal contribuente e delle loro incongruenze, può legittimamente essere effettuato con iscrizione a ruolo senza previo avviso di recupero. Ha inoltre ritenuto inammissibile la doglianza sulla tardività della domanda di definizione/rateazione per difetto di specificità, ma fondata la censura relativa alla contraddittorietà della sentenza impugnata, nella parte in cui aveva annullato integralmente la pretesa senza distinguere tra il primo acconto, oggetto del beneficio richiesto, e il saldo IRPEF 2008, che non risultava ricompreso nei benefici invocati. Il giudice di rinvio dovrà quindi verificare nel merito la spettanza del credito d'imposta disconosciuto e la debenza degli importi richiesti a titolo di saldo IRPEF 2008, regolando anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Consente il controllo automatizzato delle dichiarazioni e l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta quando la contestazione deriva da dati dichiarati dal contribuente e dalle incongruenze rilevate, senza necessità di previo avviso di recupero.
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
In materia di IVA, consente il controllo automatizzato e l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta nelle ipotesi di contestazione basata su dati dichiarati e incongruenze, senza previa emissione di avviso di recupero.
art. 25, comma 5-bis, d.l. n. 78 del 2009, conv. in l. n. 102 del 2009
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la tardività della richiesta di abbattimento/riduzione del debito tributario.
art. 6, commi 4-bis e 4-ter, d.l. n. 185 del 2008, conv. in l. n. 2 del 2009
Richiamato quale base della disciplina agevolativa invocata dal contribuente per la definizione/riduzione dei versamenti.
art. 3, commi 2 e 2-bis, d.l. n. 162 del 2008, conv. in l. n. 201 del 2008
Richiamato quale disciplina della comunicazione/istanza necessaria per fruire dei benefici fiscali connessi agli eventi sismici.
art. 2, comma 1, d.l. n. 61 del 2008, conv. in l. n. 103 del 2008
Richiamato insieme alle altre disposizioni agevolative sui versamenti e carichi sospesi per i territori colpiti dal sisma.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nel controllo automatizzato delle dichiarazioni tributarie, il disconoscimento di crediti o detrazioni fondato su dati dichiarati dal contribuente e sulle incongruenze emergenti non richiede un previo avviso di recupero, perché non implica apprezzamenti discrezionali o valutazioni complesse.
- Il contribuente, pur potendo contestare la cartella impugnando l'iscrizione a ruolo, conserva l'onere di provare in giudizio i presupposti sostanziali del credito o della detrazione di cui invoca il riconoscimento.
- La censura in cassazione che deduca la tardività di un'istanza o di una domanda agevolativa deve essere specifica e autosufficiente, con indicazione degli atti e dei dati necessari al controllo della tempestività.
- È viziata per contraddittorietà la decisione di merito che annulli integralmente una pretesa fiscale senza distinguere tra le diverse componenti del debito, quando solo una parte di esse rientri nell'ambito dell'agevolazione o sospensione invocata dal contribuente.
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