Cassazione Civile, Ordinanza n. 30721/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente, socio al 50% di una società a responsabilità limitata a ristretta base sociale, ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione di primo grado favorevole al contribuente. La lite nasce da un avviso di accertamento IRPEF 2006 emesso nei confronti del socio per l'attribuzione pro quota di utili accertati in capo alla società. Con l'unico motivo di ricorso il contribuente ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000, sostenendo che l'avviso fosse illegittimo perché non era stato allegato il processo verbale di constatazione richiamato nell'atto, e che non rilevasse la notifica del PVC al rappresentante legale della società e non al socio ricorrente. Ha inoltre contestato, sia pure in modo sintetico, la carenza di motivazione dell'avviso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non si confrontasse con la ratio decidendi della CTR, la quale aveva affermato, da un lato, che non esiste un obbligo generale di notificare al socio il PVC redatto nei confronti della società, e dall'altro che, trattandosi di socio di partecipazione qualificata in una società a ristretta base sociale, egli era comunque in condizione di conoscere gli atti presupposti; inoltre aveva evidenziato che l'avviso conteneva gli elementi di fatto e di diritto necessari e che il richiamo al PVC soddisfaceva l'obbligo motivazionale. La Corte ha anche richiamato l'orientamento per cui l'obbligo di motivazione dell'avviso del socio è soddisfatto dal rinvio per relationem all'accertamento relativo alla società, anche se notificato solo a quest'ultima, perché il socio può consultare la documentazione sociale. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione di legge dedotta dal ricorrente
È stata la norma processuale invocata per denunciare la violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente.
deve essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione
L'obbligo di allegazione riguarda solo gli atti non già legalmente conosciuti dal contribuente; non sussiste un obbligo generalizzato di notificare al socio il PVC redatto nei confronti della società.
L'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere assolto anche mediante rinvio all'accertamento presupposto.
L'amministratore unico è tenuto a informare i soci, circostanza valorizzata per escludere l'ignoranza del PVC da parte del socio.
Il socio ha il potere di consultare la documentazione sociale; per analogia, il principio è stato esteso anche alle società a responsabilità limitata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di accertamenti fiscali emessi nei confronti del socio sulla base di utili accertati in capo alla società, non esiste un obbligo legale dell'Ufficio di notificare al socio il processo verbale di constatazione redatto nei confronti della società, se il contribuente ha comunque legale possibilità di conoscere l'atto presupposto.
- L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento del socio è soddisfatto quando l'atto rinvia per relationem all'accertamento societario e contenga gli elementi di fatto e di diritto idonei a consentire l'esercizio del diritto di difesa.
- La doglianza per violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente è inammissibile se si concentra solo sulla mancata allegazione del PVC senza confrontarsi con l'ulteriore ratio decisiva della sentenza impugnata, relativa alla sufficienza della motivazione e alla conoscibilità dell'atto presupposto.
- Il principio secondo cui il socio può consultare la documentazione della società e prendere visione dell'accertamento presupposto opera, per identità di ratio, anche nelle società a responsabilità limitata a ristretta base sociale.
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