Cassazione Civile, Ordinanza n. 19267/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
Una società aveva ottenuto nel febbraio 2022 un finanziamento assistito da garanzia pubblica. Successivamente la mandataria del gestore del fondo aveva chiesto l’ammissione al passivo della liquidazione giudiziale per un credito residuo, con surroga di MCC per la quota garantita. Il curatore si era opposto sostenendo, in sintesi, che il finanziamento fosse nullo o comunque inefficace per violazione della disciplina sulla concessione della garanzia e per carenza di corretta istruttoria sul merito creditizio, anche in relazione a una pretesa omessa verifica della posizione fiscale e previdenziale del debitore (certificato dei carichi pendenti e DURC), oltre a chiedere accertamenti incidentali su fatti di reato e, in subordine, l’inefficacia ai sensi degli artt. 2901 c.c. e 165 CCII e l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. Il tribunale aveva accolto l’opposizione della banca/intermediario, ritenendo non provata la conoscenza o conoscibilità della decozione e non doverosa, in quel caso, l’acquisizione della documentazione fiscale e del DURC. La liquidazione giudiziale ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi: violazione dell’art. 1176, comma 2, c.c. per errata ricostruzione della diligenza professionale dovuta nella verifica del merito creditizio; motivazione apparente/illogica; omesso esame di fatti decisivi; travisamento di fatti probatori; e in particolare censura della tesi per cui la banca sarebbe sempre esonerata dall’acquisire dati fiscali se bilanci e dichiarazioni dei redditi risultano allineati. La resistente ha difeso la correttezza della decisione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quinto motivo, ha dichiarato assorbiti gli altri e ha cassato il decreto del tribunale di Napoli con rinvio al medesimo tribunale in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto ammissibile il primo motivo perché il giudizio di diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c. è sindacabile come violazione di legge quando il giudice di merito lo applichi in contrasto con i principi dell’ordinamento e con gli standard valutativi del diritto vivente. Nel merito ha affermato che la disciplina unionale, le linee guida EBA, gli orientamenti di Banca d’Italia e la normativa secondaria nazionale impongono una valutazione istruttoria del merito creditizio che, specie per finanziamenti alle imprese assistiti da garanzia pubblica, non può escludere in assoluto e sempre l’acquisizione di informazioni sulla posizione fiscale del richiedente. È stato ritenuto erroneo il principio affermato dal tribunale secondo cui la banca non sarebbe tenuta, in ogni caso, a richiedere e esaminare certificato dei carichi fiscali pendenti e DURC quando bilanci e dichiarazioni dei redditi siano formalmente coerenti: tale affermazione è stata giudicata troppo assoluta e contraria al quadro normativo, oltre che intrinsecamente contraddittoria, poiché la coincidenza tra bilanci e dichiarazioni è fisiologica e non esaurisce la verifica del merito creditizio. Il rinvio è stato disposto per nuovo esame della controversia alla luce di tali principi.
Norme richiamate
La diligenza professionale della banca nella valutazione del merito creditizio è una clausola generale da riempire alla luce dei principi dell’ordinamento e degli standard valutativi del contesto sociale; la sua applicazione può essere censurata in cassazione se il giudice di merito ne dà una lettura incompatibile con il diritto vivente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Consente il sindacato di legittimità sull’erronea applicazione della clausola generale di diligenza professionale quando sia denunciata una violazione di diritto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato per la denuncia di motivazione apparente o illogica del decreto impugnato.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È richiamato per l’omesso esame di fatti decisivi e per il travisamento di fatti probatori.
art. 39, comma 1, decreto-legge n. 201/2011
È evocato dalla curatela come parametro violato, ma la Corte non fonda la decisione su tale disposizione.
art. 107 T.F.U.E.
È evocato dalla curatela come parametro violato, ma la Corte non fonda la decisione su tale disposizione.
Richiamato in via subordinata dalla curatela per l’inefficacia dell’operazione, ma resta assorbito.
Richiamato in via subordinata dalla curatela per l’inefficacia dell’operazione, ma resta assorbito.
Richiamato in via subordinata come eccezione di inadempimento, ma resta assorbito.
Richiamato per evidenziare che le dichiarazioni dei redditi derivano dai dati di bilancio, sicché la loro coincidenza non prova di per sé la completezza della verifica istruttoria.
regolamento UE n. 651/2014
art. 21, comma 15 (e versione successiva comma 15/16)
Gli intermediari finanziari devono agire con buona fede e con la diligenza di un gestore professionale, applicando le migliori prassi e la vigilanza regolamentare.
Orientamenti EBA/GL/2020/06
sezione 5; allegato 2; sezione 8
Per la concessione dei prestiti gli enti devono utilizzare informazioni adeguate e supportate da elementi probatori; se i dati non sono prontamente disponibili devono raccoglierli anche da terzi e banche dati pertinenti. Nella valutazione del merito creditizio assumono rilievo anche la posizione fiscale, le evidenze dei pagamenti fiscali e le passività fiscali.
nota Banca d’Italia n. 13 del 20/7/2021
Gli orientamenti EBA sulla concessione e il monitoraggio dei prestiti assumono valore di orientamenti di vigilanza.
circolare Banca d’Italia n. 285 del 17/12/2013
Allegato A n. 2; Rischio di credito e di controparte
Nella fase istruttoria le banche devono acquisire tutta la documentazione necessaria per un’adeguata valutazione del merito di credito sotto il profilo patrimoniale e reddituale.
provvedimento Banca d’Italia del 19/1/2015
Definisce il sistema dei controlli come insieme di regole, strutture e processi volti anche alla misurazione e prevenzione dei rischi di credito e di mercato.
comunicazione Banca d’Italia del 10/4/2020
Per i finanziamenti garantiti dallo Stato le banche devono tenere conto delle finalità di sostegno economico e degli ulteriori elementi informativi disponibili sul profilo di rischio dei richiedenti.
Massime di principio
- Il giudizio sulla diligenza professionale dell’intermediario nella concessione del credito è una clausola generale che, se applicata in modo incompatibile con i principi dell’ordinamento e con gli standard valutativi consolidati, può essere censurata in cassazione come violazione di legge.
- Nella valutazione del merito creditizio di un’impresa, soprattutto quando il finanziamento è assistito da garanzia pubblica, l’intermediario non può limitarsi ai soli bilanci e alle dichiarazioni dei redditi formalmente coerenti, ma deve considerare anche le informazioni fiscali e previdenziali rilevanti, ove necessarie a una istruttoria adeguata.
- Non esiste un’esenzione assoluta e preventiva dall’acquisizione di documentazione fiscale e previdenziale per il solo fatto che i dati contabili appaiano allineati; al contrario, la necessità di ulteriori verifiche dipende dal caso concreto e dagli indici di rischio emergenti.
- La perfetta corrispondenza tra bilancio e dichiarazioni fiscali non è di per sé indice di affidabilità rafforzata, poiché la dichiarazione dei redditi deriva fisiologicamente dai dati di bilancio e non sostituisce l’istruttoria sul complessivo profilo patrimoniale, reddituale e fiscale del richiedente.
- Le fonti regolamentari e di vigilanza in materia bancaria impongono una due diligence sostanziale e aggiornata, comprensiva del ricorso a banche dati e informazioni terze quando i dati forniti dal cliente non consentano una valutazione sufficiente del rischio di credito.
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