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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40866/2021 del 20/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato avvisi di accertamento e di irrogazione sanzioni relativi all'anno d'imposta 2011, con i quali l'Ufficio recuperava IVA indebitamente detratta e costi ritenuti fittizi, sulla base di un'indagine della Guardia di Finanza che aveva fatto emergere un sistema di società "cartiere" riconducibili a un gruppo societario e operazioni di sponsorizzazione sportive ritenute sovrafatturate e quindi oggettivamente inesistenti. La CTP aveva accolto i ricorsi, ma la CTR aveva riformato la decisione, ritenendo che l'Ufficio avesse fornito elementi presuntivi idonei a dimostrare l'inesistenza delle operazioni e che la contribuente non avesse dato prova dell'effettiva esistenza delle prestazioni, non essendo sufficienti fatture, mezzi di pagamento e regolarità formale della contabilità. In cassazione la società deduceva: 1) omesso esame di fatti decisivi, assumendo che la CTR avesse trascurato documentazione idonea a certificare la realtà dei costi; 2) violazione degli artt. 109 d.P.R. 600/1973, 2697 e 2729 c.c., 39, comma 10, d.P.R. 600/1973, 54, 19 e 21 d.P.R. 633/1972, sostenendo che gli indizi dell'Ufficio non fossero gravi, precisi e concordanti e che la documentazione contabile fosse sufficiente a superarne il valore.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva comunque considerato la documentazione prodotta, ma aveva correttamente affermato che, in presenza di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti basata su elementi indiziari e documentali, la sola correttezza formale della contabilità o l'esibizione dei pagamenti non valgono come prova contraria. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, richiamando il consolidato principio per cui, una volta che l'Amministrazione abbia assolto l'onere di provare l'oggettiva inesistenza delle operazioni, incombe al contribuente provare l'effettività delle operazioni contestate ai fini della detrazione IVA e/o della deduzione dei costi; tale onere non è soddisfatto dalla sola fattura, né dalla regolarità formale delle scritture o dei mezzi di pagamento. La Corte ha inoltre sottolineato che la censura mirava in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito probatorio, preclusa in sede di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese, perché l'Agenzia si era costituita solo per l'eventuale discussione. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è scrutinabile solo nei limiti del nuovo paradigma, non potendo essere usato per ottenere una rivalutazione del merito probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta, non la contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 109 d.P.R. 600/1973

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della deducibilità dei costi, ma la Corte non ne ha ravvisato una violazione nella decisione impugnata.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova dell'effettività delle operazioni, una volta provata dall'Ufficio l'oggettiva inesistenza, grava sul contribuente.

  • art. 2729 c.c.

    Gli indizi dell'Amministrazione devono essere valutati secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza; la CTR li ha ritenuti sufficienti nel caso concreto.

  • art. 39, comma 10, d.P.R. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro dei motivi di diritto, senza che la Corte ravvisasse errori applicativi nella sentenza impugnata.

  • art. 54 d.P.R. 633/1972

    Norma richiamata in tema di rettifica IVA; la Corte ha ribadito il riparto dell'onere probatorio in caso di operazioni inesistenti.

  • art. 19 d.P.R. 633/1972

    La detrazione IVA è esclusa quando il contribuente non provi l'effettiva esistenza delle operazioni fatturate.

  • art. 21 d.P.R. 633/1972

    La mera emissione della fattura non basta a dimostrare la reale esistenza dell'operazione sottostante.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Accertati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di IVA, quando l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche per presunzioni e mediante elementi documentali, l'oggettiva inesistenza delle operazioni fatturate, il contribuente che voglia conservare il diritto alla detrazione deve provare l'effettiva esistenza delle prestazioni nella misura dichiarata.
  • La prova contraria dell'effettività dell'operazione non può dirsi raggiunta con la sola esibizione della fattura, con la regolarità formale delle scritture contabili o con l'allegazione dei mezzi di pagamento, poiché tali strumenti possono essere utilizzati anche per simulare operazioni fittizie o sovrafatturate.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio e del merito probatorio, essendo sindacabile solo l'erronea ricognizione della fattispecie astratta o l'omesso esame nei ristretti limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Quando il giudice di merito abbia ritenuto attendibili elementi indiziari dell'Ufficio idonei a fondare la contestazione di operazioni inesistenti, tale apprezzamento di fatto non è liberamente riconsiderabile in cassazione.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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