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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30648/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall’attività svolta da un analista programmatore presso il Consorzio operativo del gruppo bancario, per un lungo periodo (dal novembre 1999 al febbraio 2014). Il tribunale aveva ritenuto che il rapporto fosse in realtà subordinato e imputabile alla banca, nonostante la formale allocazione presso soggetti terzi o appaltatori, e aveva condannato la banca al pagamento delle differenze retributive entro il limite della prescrizione quinquennale. La corte d’appello, respinto l’appello principale della banca, aveva escluso la prescrizione quinquennale per il periodo lavorato e riconosciuto le differenze retributive per l’intero rapporto, escludendo il TFR. In cassazione la banca deduceva: (i) violazione di legge e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che mancassero gli indici della subordinazione e che l’inserimento nell’organizzazione e la direzione da parte di dipendenti della banca non bastassero a provare un rapporto subordinato; (ii) violazione della disciplina sull’interposizione/appalto e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la prestazione fosse resa per il consorzio e che la banca avesse solo distaccato propri dipendenti; (iii) violazione degli artt. 2697 e 2948 c.c., contestando che la prescrizione dei crediti retributivi decorresse dalla cessazione del rapporto.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. per difetto di deducibilità in presenza di doppia conforme e ha respinto nel merito i primi due motivi, qualificandoli come tentativo di ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove. Ha inoltre rigettato il terzo motivo, confermando il principio per cui, per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato privi di una tutela reale di stabilità nei termini precedenti alle riforme, la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre dalla cessazione del rapporto. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna della banca alle spese e al raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1662 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non decisivo nella ratio della decisione

  • art. 2094 c.c.

    la subordinazione va accertata attraverso indici sintomatici e valutazione complessiva delle risultanze istruttorie

  • art. 2697 c.c.

    non vi è inversione dell’onere probatorio se il giudice valorizza elementi allegati e dimostrati dal lavoratore; il motivo non può risolversi in richiesta di rivalutazione del merito

  • art. 409, n. 3, c.p.c.

    indicato nel ricorso come norma processuale di riferimento per la controversia di lavoro

  • art. 1 L. n. 1369/1960

    richiamato per escludere la genuinità dell’appalto nella fase iniziale del rapporto e per ricondurre la prestazione al datore sostanziale

  • art. 29 D.Lgs. n. 276/2003

    richiamato dalla ricorrente in tema di appalto, ma il motivo è stato respinto perché volto a contestare l’accertamento di fatto

  • art. 30 D.Lgs. n. 276/2003

    richiamato dalla ricorrente in tema di distacco; la Corte non ha ravvisato errore nel giudizio di merito sull’imputazione del rapporto

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la deduzione di violazione di legge non può mascherare una richiesta di rivalutazione del fatto

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    inammissibile in presenza di doppia conforme

  • art. 2948 c.c.

    per i crediti retributivi, in assenza di regime di stabilità reale, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto

  • art. 2935 c.c.

    il termine prescrizionale inizia quando il diritto può essere fatto valere, cioè dalla cessazione del rapporto nei rapporti privi di stabilità

  • L. n. 92/2012

    le riforme hanno inciso sul regime di stabilità del rapporto di lavoro, rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione

  • D.Lgs. n. 23/2015

    unitamente alla L. n. 92/2012 ha determinato un sistema privo della precedente stabilità generalizzata del rapporto

  • art. 18 L. n. 300/1970

    la varietà delle tutele previste dopo la riforma mostra che non vi è più un regime uniforme di stabilità reale

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato

  • Cass. S.U. n. 34476/2019

    il ricorso per cassazione è inammissibile se, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mira in realtà a una rivalutazione dei fatti

  • Cass. n. 14434/2015

    la subordinazione si accerta tramite indici sintomatici quali collaborazione, continuità e inserimento nell’organizzazione aziendale

  • Cass. n. 11959/2023

    conferma che la subordinazione è un accertamento di fatto fondato su valutazione complessiva degli indici sintomatici

  • Cass. n. 8758/2017

    richiamata a sostegno dell’idea che la parte ricorrente non può chiedere una diversa lettura del compendio probatorio

  • Cass. n. 26246/2022

    richiamata quale precedente sul decorso della prescrizione dei crediti di lavoro dalla cessazione del rapporto nei nuovi assetti di tutela

Massime di principio

  • La sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato si accerta in fatto sulla base di un apprezzamento complessivo di indici sintomatici quali continuità della prestazione, collaborazione, inserimento nell’organizzazione aziendale ed assoggettamento al potere direttivo; tale valutazione è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità, non come nuova ricostruzione del merito.
  • Anche l’individuazione del datore di lavoro sostanziale, in contrasto con la titolarità formale del rapporto, è questione di fatto che dipende dalla concreta organizzazione della prestazione e dagli elementi istruttori acquisiti.
  • Il motivo di ricorso formalmente prospettato come violazione di legge o omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando mira, in realtà, a ottenere una rivalutazione delle prove e dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile nei limiti ordinari stabiliti dal codice di rito.
  • Per i crediti retributivi maturati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato privi di un regime di stabilità reale, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto, non durante il suo svolgimento, secondo il combinato disposto degli artt. 2948 e 2935 c.c.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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