Cassazione Civile, Sentenza n. 12002/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Accertamento tributario per il periodo relativo a società estere ritenute "esterovestite" e qualificazione delle stesse come società di fatto con imputazione al contribuente di redditi da partecipazione. In primo e secondo grado i giudici di merito hanno ritenuto non provati gli elementi costitutivi della società di fatto (fondo comune, affectio societatis, compartecipazione ad utili e perdite, manifestazione esterna della qualità di socio). L'Agenzia ha impugnato in Cassazione denunciando: (i) vizio di motivazione; (ii) mancata riunione dei procedimenti e violazione del litisconsorzio necessario; (iii) mancata sospensione del processo in attesa del passaggio in giudicato delle sentenze penali pregiudicanti; (iv) errata valutazione delle presunzioni e della prova presuntiva. Nel corso del giudizio sono emerse sentenze penali irrevocabili di assoluzione per gli stessi fatti e la questione dell'efficacia in sede tributaria dell'art. 21‑bis D.Lgs. 74/2000.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla motivazione e alla sospensione del processo in relazione ai giudizi penali; ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla valutazione delle presunzioni per carenza di censura analitica della valutazione contraria della CTR; ha altresì escluso la necessità di rinvio in relazione all'efficacia dell'art. 21‑bis essendo il ricorso erariale infondato. Condanna dell'Amministrazione al rimborso delle spese di cassazione.
Norme richiamate
Norma richiamata quale titolo dei motivi di cassazione: la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità (in particolare sul vizio di motivazione) e che solo vizi attinenti al "minimo costituzionale" della motivazione sono rilevanti in cassazione
D.lgs. n. 546/1992 (art. 36, comma 2; artt. 14, 60, 61; art. 1)
Richiamato relativamente alle norme sul processo tributario, litisconsorzio necessario e competenze giudiziarie: la Corte valuta che, ove venga esclusa la società di fatto, perde rilievo la censura sul mancato litisconsorzio
art. 132, comma 2, n. 4) cod. proc. civ.
Richiamato nel tema della nullità per motivazione apodittica; la Corte verifica l'esistenza della motivazione minima e la sua logicità
art. 118 Disp. att. cod. proc. civ.
Richiamato nel quadro delle norme procedurali sul contenuto e sulle formalità della motivazione; la Corte verifica la regolarità motivazionale della CTR
La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi
Norma che attribuisce efficacia di giudicato agli accertamenti penali irrevocabili di assoluzione nei giudizi tributari; la Corte osserva la rilevanza della norma ma la questione sulla sua applicabilità non è stata decisa in quanto il ricorso erariale è risultato infondato
art. 337, comma 2 e artt. 295, 336, 297 c.p.c.
La Corte richiama la giurisprudenza che consente al giudice del merito, quando il giudizio pregiudicante è stato deciso ma è impugnato, di scegliere fra tenerne conto ovvero sospendere il processo: la sospensione non è obbligatoria se la sentenza pregiudicante non è passata in giudicato
art. 2247, 2727, 2729, 2696 cod. civ.
Norme richiamate in tema di prove e presunzioni: la Corte ritiene inammissibile la censura dell'Amministrazione perché non ha contestato analiticamente la valutazione dei presupposti probatori svolta dalla CTR
art. 530 c.p.p. (secondo comma)
Riferimento tecnico relativo alle diverse formule di assoluzione penale; la questione sulla rilevanza di tali formule ai fini tributari è stata segnalata ma non decisa dalla Corte
Cost. (art. 111, comma 2; art. 3; art. 24) e CEDU art. 6
Richiami costituzionali e convenzionali in ordine all'economia processuale, ragionevole durata del processo e garanzie del giusto processo; la Corte usa tali principi per motivare la decisione di non disporre rimessione non necessaria
D.P.R. n. 115/2002 (art. 13 comma 1‑quater)
Richiamata in relazione all'esenzione da alcune formalità per le pubbliche amministrazioni soccombenti: la norma non si applica nel caso concreto per ragioni indicate dalla giurisprudenza
Massime di principio
- In materia di "società di fatto" l'Amministrazione deve provare elementi concreti e tipici (fondo comune, affectio societatis, partecipazione ad utili e perdite, manifestazione esterna): l'assenza di tali elementi determina l'accoglimento del ricorso contributivo
- La sospensione del giudizio tributario in presenza di sentenze penali impugnate non passate in giudicato è facoltativa: il giudice del merito può tener conto della sentenza impugnata o sospendere il processo secondo il suo potere discrezionale (art. 337 c.p.c. interpretato dalla giurisprudenza)
- L'efficacia dell'assoluzione penale irrevocabile in sede tributaria ex art. 21‑bis D.Lgs. 74/2000 può precludere valutazioni diverse sui medesimi fatti, ma la Corte di cassazione può ritenere superfluo deciderne l'applicazione se il ricorso tributario è comunque infondato
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione in Cassazione è limitato al cosiddetto "minimo costituzionale": sono censurabili la mancanza totale, la motivazione apparente, il contrasto insanabile o l'incomprensibilità oggettiva, non il semplice dissenso sulla valutazione della sufficienza della motivazione
- Le censure sulla valutazione delle presunzioni e delle prove in fatto devono essere articolate e dimostrate in modo analitico in Cassazione; l'assenza di una critica puntuale alla valutazione di merito rende la censura inammissibile
- Se il giudice di merito esclude la sussistenza della società di fatto e tale accertamento rende prive di rilievo questioni processuali secondarie (es. litisconsorzio necessario), tali questioni possono decadere per irrilevanza nel giudizio di legittimità
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