Cassazione Civile, Sentenza n. 12074/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'accertamento IRES 2008 con riguardo all'indeducibilità di quota di interessi passivi relativi a prestiti obbligazionari (per €227.535) e maggiori ritenute/oneri per €77.256, oltre sanzioni. In cassazione la società ha dedotto: (1) errata determinazione della quota indeducibile degli interessi per aver confrontato tassi non omogenei (Tasso Unico di Sconto/TUS aumentato di 2/3 vs. Tasso di Rendimento Effettivo/TRES considerato su base semestrale); (2) violazione del principio di legittimo affidamento (art.10 legge n.212/2000) sulla base di un precedente accertamento con adesione relativo ad annualità anteriori, che avrebbe dovuto escludere anche le maggiori imposte. L'Agenzia ha proposto ricorso incidentale denunciando contraddittorietà della motivazione della CTR e sostenendo che l'accertamento con adesione relativo al 2005 non può generare affidamento per annualità successive.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ha rigettato integralmente il ricorso principale proposto da Bolaffi S.p.A. (quindi confermata la pretesa dell'Ufficio sul merito). Del ricorso incidentale dell'Agenzia, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile; il secondo motivo è stato accolto: la sentenza della CTR è stata cassata limitatamente al punto relativo all'effetto dell'accertamento con adesione su annualità diverse e la causa è rinviata alla CTR di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per nuovo giudizio su quel punto. È stata disposta la regolazione delle spese e dato atto dell'obbligo della ricorrente al pagamento del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 115
Stabilisce che gli interessi passivi eccedenti il limite derivante dall'applicazione del tasso soglia (di cui al D.P.R. n.600/1973, art.26) sono indeducibili; applicata dalla Corte per affermare che il tasso soglia va determinato al momento di emissione e rimane riferimento per tutta la durata del prestito.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26, comma 1 (terzo periodo)
se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da societa o enti, diversi dalle banche, il cui capitale e rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da quote, l'aliquota del 12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati ...; b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, per le obbligazioni e i titoli similari diversi dai precedenti
Definisce il tasso soglia (doppio del tasso ufficiale o tasso ufficiale aumentato di 2/3 a seconda dei casi). La Corte interpreta che il tasso effettivo va valutato al momento dell'emissione e che il tasso soglia così determinato costituisce limite di deducibilità per tutta la durata del prestito, anche se meccanismi di indicizzazione ne facciano aumentare il rendimento successivamente.
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 10
Il principio di buona fede/legittimo affidamento può incidere sugli aspetti sanzionatori (escludendo o attenuando sanzioni e interessi moratori) ma non può incidere sulla devonoza del tributo ex lege; non legittima una aspettativa sulla interpretazione normativa o sulla non applicazione della pretesa tributaria per annualità diverse.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
Norma richiamata dall'Agenzia in relazione alla motivazione; la Corte osserva che la censura di contraddittorietà della motivazione non è più idonea per la cassazione e che, nel caso, si trattava di un evidente lapsus materiale.
d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 (accertamento con adesione), art. 2, comma 4
L'accertamento con adesione vincola le parti solo per il periodo di imposta oggetto dell'accordo; non produce effetti vincolanti per anni successivi salvo le limitate eccezioni previste dalla norma; non è equiparabile al giudicato con effetti esterni sulle annualità diverse.
codice di procedura civile, art. 360, comma 1 (vizi di motivazione per cassazione)
Base formale per le censure di cassazione (vizi di motivazione, violazione di norme sostanziali o di diritto processuale). Usato dalle parti per enunciare i motivi di ricorso.
codice di procedura civile, art. 132
Richiamato dall'Agenzia per denunciare contraddittorietà della motivazione; la Corte osserva che il vizio denunciato non è censurabile in cassazione e che, peraltro, nel caso sussisteva un mero errore materiale.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 12 (sanzioni)
Norma sanzionatoria applicata dall'Ufficio e oggetto del giudizio di merito; la Corte riafferma che l'affidamento può rilevare sugli aspetti sanzionatori ma non sulla deveza del tributo.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (contributo unificato)
Prevede l'obbligo del pagamento del contributo unificato per l'impugnazione; la Corte dà atto che la ricorrente potrà essere tenuta al pagamento del contributo unificato per la cassazione rigettata.
Massime di principio
- Il 'tasso soglia' previsto dalla normativa tributaria va determinato al momento dell'emissione del prestito e costituisce il limite di deducibilità degli interessi per tutta la durata dell'obbligazione; non conta l'aumento successivo del rendimento dovuto ad indicizzazione per evitare aggiramenti della norma antielusiva.
- Il principio del legittimo affidamento (art.10 Statuto del contribuente) può incidere sulle sanzioni e sugli interessi moratori ma non sulla debenza sostanziale del tributo: un accordo o un comportamento dell'Amministrazione non può impedire l'accertamento del tributo dovuto in presenza degli elementi che ne costituiscono il presupposto impositivo.
- L'accertamento con adesione vincola le parti solo con riferimento al periodo di imposta oggetto dell'accordo e non produce, di regola, effetti vincolanti per periodi d'imposta successivi; non è assimilabile al giudicato.
- Le censure di contraddittorietà della motivazione sono difficilmente accolte in sede di cassazione, specie se riconducibili a errori materiali; in tali casi è necessaria precisa dimostrazione del vizio non già di mero lapsus.
- In situazioni similari, il contribuente che intende fondare un affidamento su comportamenti o accordi dell'Amministrazione dovrebbe ottenere specifiche e chiare formalizzazioni (e valutare i limiti temporali e oggettivi dell'accordo), mentre l'Amministrazione, nel procedere a verifiche per annualità successive, deve rispettare i limiti dell'accertamento con adesione ma resta libera di riaccertare se mutino i presupposti di fatto o emergano elementi nuovi.
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