Cassazione Civile, Sentenza n. 11964/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva applicato la legge italiana (art. 25 L. 218/1995) qualora il "oggetto principale" della società si trovi in Italia, e aveva dichiarato nullo il conferimento di poteri da parte della gérante Sofia Borghese a Fabrizio Ferrari (ritenuto incompatibile con art. 2381 c.c.), con conseguente inefficacia dei due conferimenti del Castello di Tor Crescenza. Le ricorrenti contestano l'applicazione della legge italiana sostenendo che la STE è società costituita in Lussemburgo e che gli artt. 49 e 54 TFUE (libertà di stabilimento) ostano all'applicazione generale del diritto nazionale dello Stato ospitante; chiedono quindi l'applicazione del diritto lussemburghese per valutare la validità della procura conferita nel 2010.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (assorbendo il secondo), rilevando che, alla luce della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea (C-276/22 del 25/4/2024), gli artt. 49 e 54 TFUE ostano a una norma nazionale che, in via generale, applica il diritto interno agli atti di gestione di una società costituita in un altro Stato membro anche se svolge la parte principale delle sue attività nel primo Stato. Ne consegue che la Corte d'appello non poteva applicare automaticamente l'art. 2381 c.c. e la legge italiana alla STE; la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma perché accerti, alla luce del diritto lussemburghese applicabile al momento dei fatti (2010), la validità del conferimento di poteri a Fabrizio Ferrari (verificando lo statuto, l'oggetto sociale e l'assetto societario all'epoca). La Cassazione ha altresì richiamato l'onere del giudice di accertare d'ufficio la legge straniera e ha disposto che il giudice di rinvio decida anche sulle spese del giudizio di legittimità e su quelle relative al rinvio pregiudiziale davanti alla Corte UE.
Norme richiamate
legge 218/1995 (disciplina del diritto internazionale privato)
art. 25, art. 60, art. 14
L'art. 25 stabilisce regole di collegamento per la legge applicabile alle società ma la sua seconda parte (applicazione della legge nazionale se in Italia si trova l'oggetto principale) non può essere applicata in modo generale quando confligge con la libertà di stabilimento garantita dagli artt. 49 e 54 TFUE. L'art. 60 disciplina la validità delle procure e dei mandati; l'art. 14 impone al giudice l'accertamento d'ufficio della legge straniera.
art. 2381 c.c., art. 2507 c.c., art. 2475-bis c.c.
L'art. 2381 c.c. (regole italiane sulla delega di funzioni amministrative nelle spa) è stato applicato dalla Corte d'appello per escludere la delega a terzi; la Cassazione ha stabilito che tale applicazione non può avvenire automaticamente quando la società è costituita in altro Stato membro e la materia rientri nella libertà di stabilimento. L'accertamento dell'inefficacia verso terzi e le regole di opponibilità (richiamate dai motivi relativi ad art. 2475-bis) restano subordinati alla preliminare valutazione della validità del conferimento secondo il diritto di costituzione.
Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE)
Gli artt. 49 e 54 TFUE garantiscono la libertà di stabilimento per le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro; la Corte di giustizia ha affermato che tali norme ostano a che uno Stato membro applichi in via generale il proprio diritto nazionale agli atti di gestione di una società stabilita in un altro Stato membro ma che svolge l'attività principale nel primo Stato membro, salvo giustificazioni imperative di interesse generale valutabili caso per caso.
Sentenza Corte di giustizia UE
La Corte di giustizia ha precisato che la libertà di stabilimento copre anche gli atti di gestione relativi ad attività svolte in un altro Stato membro; una normativa nazionale che imponga in via generale l'applicazione del diritto interno agli atti di gestione di società stabilite altrove costituisce un ostacolo alla libertà di stabilimento, salvo che sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale e proporzionata.
diritto lussemburghese (legge del 1915 sulle società)
art. 191, art. 191-bis, art. 710-15 n.4 (novellato 2016)
La disciplina lussemburghese della 'société à responsabilité limitée' nel tempo ha subito riforme. Alla data del conferimento (2010) rilevava la regolamentazione storica (art. 191 e 191-bis) che prevedeva possibilità di nominare mandatari anche non soci; la riforma del 2016 ha introdotto limiti più stringenti (es. delega limitata alla 'gestione giornaliera' secondo art. 710-15 n.4), ma tali novità non sono retroattive: il giudice di merito dovrà verificare quale normativa lussemburghese fosse applicabile nel 2010 e se, secondo essa, il conferimento a Ferrari fosse valido.
Massime di principio
- Se una società è stata costituita conformemente al diritto di un altro Stato membro dell'UE, gli atti di gestione e la loro validità vanno valutati di norma secondo il diritto dello Stato di costituzione: l'applicazione automatica del diritto nazionale dello Stato ospitante è incompatibile con la libertà di stabilimento salvo giustificazioni imperative e proporzionate.
- Il giudice nazionale è tenuto ad accertare d'ufficio il diritto straniero applicabile (anche tramite mezzi informali e con il contributo delle parti) e a verificare la legge estera concreta vigente al momento dei fatti, prima di dichiarare invalidità di atti societari.
- Una restrizione a libertà fondamentali (es. imporre l'applicazione del diritto nazionale) può essere ammessa solo per motivi imperativi di interesse generale (tutela dei creditori, dei soci di minoranza, dei lavoratori, contrasto ad abusi) e va valutata caso per caso, con prova del carattere effettivamente necessario e proporzionato della misura.
- La mera circostanza che una società svolga la maggior parte delle sue attività in uno Stato membro diverso da quello di costituzione non legittima di per sé una presunzione di abuso: occorre dimostrare la creazione di una costruzione puramente artificiosa priva di effettività economica per giustificare un intervento restrittivo.
- Nel valutare la validità di procure e mandati conferiti a terzi, occorre considerare la normativa vigente nello Stato della costituzione al momento del conferimento (le riforme successive non si applicano retroattivamente); se la legge dello Stato di costituzione consentiva la delega, il giudice nazionale non può dichiararne l'inefficacia senza motivazione fondata sul diritto straniero.
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