Cassazione Civile, Ordinanza n. 29425/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento relativa a IRPEF, IVA e IRAP per l'anno d'imposta 2000, notificata al contribuente all'esito di attività di accertamento fiscale riferita a più annualità. Il contribuente impugnava la cartella deducendo, in sintesi, vizi di notificazione dell'atto e degli atti presupposti; la CTP dichiarava inammissibile il ricorso per tardività e la CTR confermava. In Cassazione il contribuente ha dedotto tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione inesistente o solo apparente, con violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, D.Lgs. 546/1992; 2) violazione degli artt. 2697 e 2719 c.c. per mancata rilevazione dell'invalidità della notificazione della cartella, in particolare per asserito difetto di prova della notifica e per il disconoscimento delle copie prodotte dall'Ufficio; 3) violazione dell'art. 60 D.P.R. 600/1973 e dell'art. 26 D.P.R. 602/1973 per l'omessa produzione della raccomandata informativa C.A.N. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: la CTR si era limitata ad affermazioni apodittiche sulla tardività del ricorso e sulla regolarità della notifica, senza spiegare le ragioni della decisione né individuare con chiarezza le questioni decise.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha quindi cassato la sentenza della CTR del Veneto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia. Il rinvio è stato disposto perché il giudice di merito dovrà riesaminare la questione con motivazione adeguata e coerente, secondo i principi espressi dalla Cassazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La doglianza è stata veicolata come nullità della sentenza per difetto di motivazione e violazione delle garanzie del processo.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per censurare la carenza motivazionale della sentenza tributaria d'appello.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata per veicolare le censure di violazione di legge sui vizi di notificazione.
Richiamato sul riparto dell'onere della prova in ordine alla notificazione della cartella e alla sua regolarità.
Richiamato in relazione al valore probatorio delle copie fotografiche prodotte in giudizio.
art. 60 D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato quanto alle modalità di notificazione degli atti tributari.
art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato quanto alla notificazione della cartella di pagamento e ai relativi adempimenti.
Massime di principio
- La sentenza del giudice tributario è nulla per motivazione apparente quando si limita a formule apodittiche o generiche che non consentono di comprendere le ragioni della decisione e il percorso logico seguito.
- In sede di impugnazione, la motivazione deve rendere verificabile non solo il risultato decisorio, ma anche le questioni effettivamente esaminate e i presupposti fattuali e giuridici posti a base del rigetto o dell'accoglimento.
- Quando la decisione d'appello è cassata per difetto assoluto o apparente di motivazione, restano assorbite le ulteriori censure che investono il merito della controversia.
- Nel processo tributario, la regolarità della notificazione degli atti impositivi o della cartella di pagamento deve essere scrutinata con un accertamento motivato e non meramente assertivo, specie se il contribuente ne contesta specificamente le modalità e la prova.
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