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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19104/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

Un agente della riscossione notificava a un contribuente un'intimazione di pagamento relativa a una pluralità di cartelle di pagamento riferite a tributi e sanzioni per annualità comprese tra il 2000 e il 2012. Il contribuente impugnava l'intimazione davanti al giudice tributario; in primo grado veniva riconosciuta solo la prescrizione quinquennale di alcune cartelle, mentre nel successivo grado di appello l'agente della riscossione otteneva la riforma della decisione e il rigetto dell'appello incidentale del contribuente. In cassazione il ricorrente deduceva sei motivi: 1) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR respinto la censura sull'omessa notifica degli atti presupposti ritenendo nuova in appello incidentale la relativa contestazione; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'esistenza della notifica delle cartelle e degli atti prodromici; 3) omesso esame di un fatto decisivo, sempre in relazione alla mancata notifica delle cartelle e degli atti presupposti; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR desunto l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione da estratti di ruolo e raccomandate senza verificare la materiale produzione degli avvisi e la loro riferibilità alle singole cartelle; 5) violazione dell'art. 5, comma 51, d.l. 953/1982 conv. in l. 53/1983 e dell'art. 2697 c.c. per non avere dichiarato prescritti i crediti per tasse automobilistiche, sanzioni e interessi; 6) violazione degli artt. 2946, 2948 e 2697 c.c. per non avere ritenuto prescritto il credito erariale relativo alle annualità 2000-2004.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: i primi due perché il ricorso non rispettava i requisiti di specificità e autosufficienza, non essendo trascritti il motivo di appello e gli atti notificatori rilevanti; il terzo perché mirava a censurare una questione giuridica sotto forma di omesso esame di un fatto storico; il quarto perché tendeva a ottenere un nuovo giudizio di merito sulla valutazione delle prove e non denunciava un'erronea ripartizione dell'onere probatorio; il quinto e il sesto perché, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, chiedevano in sostanza una rivalutazione del merito sulla prescrizione dei singoli crediti. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    è richiamato per escludere la fondatezza della doglianza sull'introduzione in appello di questioni nuove, ma il motivo è respinto per difetto di specificità e autosufficienza del ricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di omessa pronuncia è respinta perché la questione era stata comunque affrontata nella motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il vizio di violazione di legge non consente di ottenere una rivalutazione del merito o delle prove, ma richiede l'allegazione di una reale difformità rispetto alla norma applicata.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è il parametro invocato per la pretesa omessa pronuncia, ma la Corte esclude il vizio perché la decisione sul punto risultava presente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    l'omesso esame deve riguardare un fatto storico preciso, decisivo e controverso, non una questione giuridica o una deduzione difensiva.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere alla parte sbagliata; non quando si contesta la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 5, comma 51, d.l. n. 953 del 1982 conv. in l. n. 53 del 1983

    è richiamato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione delle tasse automobilistiche, ma la doglianza viene ritenuta inammissibile perché diretta a rimettere in discussione il merito.

  • artt. 2946 e 2948 c.c.

    sono invocati per la prescrizione dei crediti erariali, ma senza indicare un concreto contrasto con la norma, sicché la censura è trattata come richiesta di rivalutazione del fatto.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve indicare e trascrivere o riassumere gli atti e documenti su cui si fonda, altrimenti difetta di autosufficienza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura relativa all'omessa notifica di atti presupposti deve rispettare il principio di specificità e autosufficienza: è necessario indicare e, quando occorra, trascrivere il contenuto degli atti e dei documenti processuali rilevanti, così da consentire il controllo di legittimità.
  • Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se il giudice abbia effettivamente omesso di decidere su una domanda, eccezione o istanza; non sussiste quando la sentenza contiene una motivazione, anche sintetica, sul punto contestato.
  • L'omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non può essere utilizzato per contestare questioni giuridiche, argomentazioni difensive o la valutazione delle risultanze istruttorie.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova; non è deducibile quando si contesta il modo in cui il giudice di merito ha apprezzato le prove o ha selezionato gli elementi istruttori ritenuti più attendibili.
  • Le censure formalmente qualificate come violazioni di legge sono inammissibili se, nella sostanza, mirano a ottenere una nuova valutazione del merito, specie in tema di prescrizione dei crediti, senza indicare un effettivo errore di sussunzione nella norma invocata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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