Cassazione Civile, Ordinanza n. 30060/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio, all'esito della revisione del classamento di unità immobiliari site in una microzona comunale caratterizzata da significativo scostamento tra valore medio di mercato e valore medio catastale, ha rideterminato classe e rendita di un immobile di proprietà privata. Il contribuente ha impugnato l'atto e il giudice di primo grado ha accolto il ricorso. La CTR del Lazio ha poi respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo non congruamente motivato il provvedimento. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, perché la CTR avrebbe fondato la decisione sulla perizia di parte, limitata a considerare le caratteristiche del singolo immobile; (2) violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000, dell'art. 3 L. n. 241/1990 e delle norme sulla motivazione degli avvisi catastali, perché la CTR non avrebbe ritenuto adeguatamente motivato l'atto impugnato.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate entrambe le censure. Ha confermato il principio secondo cui, nella revisione del classamento ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, la motivazione deve indicare in modo specifico gli elementi concreti che, nella singola microzona e per la singola unità immobiliare, giustificano il diverso classamento; non basta il richiamo allo scostamento statistico, alla microzona o a formule generiche. Ha inoltre ribadito che la motivazione non può essere integrata in giudizio dall'Amministrazione e che la possibilità per il contribuente di difendersi non sana un deficit motivazionale originario. Poiché la CTR si è attenuta a tali principi, valorizzando la perizia di parte e la non significatività del raffronto operato dall'Ufficio, il ricorso è stato rigettato. Le spese sono state compensate per l'evoluzione giurisprudenziale in materia e non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3
norma richiamata come parametro del vizio di violazione di legge dedotto con entrambi i motivi di ricorso
art. 1, comma 335, L. n. 311/2004
consente la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari site in microzone con significativo scostamento tra valori medi di mercato e catastali; l'atto deve però essere motivato con riferimento a elementi concreti della singola microzona e della singola unità
richiesto come base normativa dell'obbligo di motivazione dell'atto tributario/catastale
richiamato quale norma generale sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi
indicato come parametro per individuare gli elementi rilevanti ai fini del diverso classamento, quali qualità urbana, qualità ambientale e caratteristiche edilizie
richiamato per la trattazione camerale non partecipata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude la sua applicazione perché il soccombente è una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
d.l. n. 168/2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e)
richiamato per la disciplina del contraddittorio camerale
Massime di principio
- Nella revisione del classamento catastale effettuata d'ufficio per microzone, l'obbligo di motivazione è particolarmente rigoroso e deve consentire al contribuente di conoscere ex ante le ragioni concrete del diverso classamento.
- Non è sufficiente motivare il provvedimento con il solo richiamo allo scostamento tra valori medi di mercato e catastali, né con riferimenti generici alla microzona o a formule di stile: occorre indicare gli elementi fattuali specifici che incidono sulla singola unità immobiliare.
- Gli elementi motivazionali devono riguardare sia il contesto urbanistico e ambientale della microzona sia le caratteristiche edilizie del fabbricato e dell'unità immobiliare, perché la classe catastale non può essere determinata in modo indistinto per tutti gli immobili della stessa area.
- Il deficit motivazionale dell'atto non può essere sanato dall'Amministrazione nel giudizio di impugnazione, né dalla circostanza che il contribuente sia stato comunque in grado di articolare difese in giudizio.
- In sede di legittimità, il giudice di merito che abbia valutato la sufficienza della motivazione alla luce di elementi concreti e specifici si conforma ai principi consolidati in materia e la sua decisione non è censurabile per violazione di legge se applica correttamente tali criteri.
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