Cassazione Civile, Ordinanza n. 36145/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società aveva indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2004 il debito IRAP, ma non aveva poi effettuato il versamento. A seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, l'Ufficio aveva notificato una cartella di pagamento per imposta, interessi e sanzioni. La contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo che le sanzioni non fossero dovute per l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa ex art. 10, comma 3, L. n. 212/2000, richiamando la pendenza, nel periodo utile per il versamento, della questione pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia sulla compatibilità dell'IRAP con il diritto unionale, nonché le conclusioni dell'Avvocato Generale, la giurisprudenza di merito asseritamente contrastante e il dibattito dottrinale. La CTR aveva rigettato l'appello e la società ricorreva in cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 10, comma 3, L. n. 212/2000, per avere la CTR equiparato la pendenza della questione pregiudiziale unionale al "giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria"; 2) violazione della medesima norma per avere escluso l'esimente nonostante la pendenza del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia, le conclusioni dell'Avvocato Generale e gli asseriti contrasti giurisprudenziali e dottrinali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, per le violazioni commesse dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 106/2005, l'art. 10, comma 3, L. n. 212/2000 esclude che la mera pendenza di un giudizio sulla legittimità della norma tributaria integri di per sé obiettiva incertezza normativa. La formula comprende anche la pendenza di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sulla compatibilità comunitaria della norma tributaria, specie in materia IRAP, perché la ratio della novella era proprio quella di neutralizzare il possibile effetto incentivante dell'attesa di una futura caducazione del tributo. La Corte ha inoltre affermato che le conclusioni dell'Avvocato Generale e l'ordinanza di rinvio costituiscono elementi interni a quel giudizio di legittimità comunitaria e non indici autonomi dell'incertezza esimente; quanto ai contrasti di merito e dottrinali, il ricorso è stato ritenuto generico e non autosufficiente, e comunque insufficienti, per numero e contenuto, a fondare un'incertezza inevitabile e scusabile. La soccombenza ha comportato la condanna della ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
è richiamato come base del controllo automatizzato da cui è scaturita la cartella di pagamento
art. 10, comma 3, L. 27 luglio 2000, n. 212
"in ogni caso non costituisce condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria"
la mera pendenza di un giudizio sulla legittimità della norma tributaria, anche se davanti alla Corte di giustizia su profili di compatibilità comunitaria, non integra di per sé l'obiettiva incertezza normativa; l'esimente opera solo se sussistono ulteriori condizioni oggettive di incertezza indipendenti da tale pendenza
art. 1, comma 1, d.l. 17 giugno 2005, n. 106, conv. in L. 31 luglio 2005, n. 156
la novella è letta come intervento volto a scoraggiare l'omissione dei versamenti IRAP in pendenza della questione sulla compatibilità comunitaria del tributo e a tutelare il gettito
art. 1, comma 3, d.l. 17 giugno 2005, n. 106, conv. in L. 31 luglio 2005, n. 156
prevede misure che escludono riduzioni sanzionatorie per omessi versamenti IRAP relativi al saldo 2004 e all'acconto 2005, rafforzando il dovere di versamento
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
richiamato per il principio di economia processuale e sollecita definizione del giudizio
richiamato in relazione alla gestione della camera di consiglio e all'evitare attività processuali superflue
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
indica il vizio dedotto nei due motivi di ricorso, entrambi formulati come violazione di legge
art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato, insieme allo Statuto del contribuente, quale base dell'esimente per incertezza normativa oggettiva
art. 6 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato per distinguere l'incertezza normativa oggettiva dalla mera ignoranza incolpevole del diritto
art. 2, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462
richiamato nel quadro delle disposizioni speciali che escludevano benefici sanzionatori per taluni omessi versamenti IRAP
art. 1, d.l. 7 giugno 2006, n. 206, conv. in L. 17 luglio 2006, n. 234
richiamato come conferma della ratio di assicurare la regolarità dei versamenti IRAP in attesa della pronuncia della Corte di giustizia
Massime di principio
- L'art. 10, comma 3, L. n. 212/2000 non consente di desumere automaticamente l'obiettiva incertezza normativa dalla sola pendenza di un giudizio sulla legittimità della norma tributaria; occorrono elementi ulteriori e autonomi che rendano realmente inevitabile l'incertezza del precetto.
- La pendenza di una questione pregiudiziale unionale sulla compatibilità della norma tributaria non è, di per sé, equivalente a obiettiva incertezza normativa, perché il legislatore può considerarla neutra ai fini sanzionatori e imporre comunque l'adempimento dell'obbligo tributario.
- Le conclusioni dell'Avvocato Generale e l'ordinanza di rinvio alla Corte di giustizia, essendo parti del procedimento sulla legittimità comunitaria, non costituiscono indici autonomi dell'esimente per incertezza normativa.
- Per invocare l'esimente da sanzioni tributarie il contribuente deve allegare e provare specifici elementi oggettivi di incertezza; il richiamo generico a contrasti di merito o dottrinali non è sufficiente, soprattutto se non riprodotto in modo autosufficiente nel ricorso.
- Due sole pronunce di merito, prive di specifica illustrazione del contenuto e della effettiva contrapposizione, non integrano un orientamento giurisprudenziale contrastante idoneo a fondare un'incertezza inevitabile e scusabile.
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