Cassazione Civile, Ordinanza n. 21374/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente, attivo dal 1995 come intermediario nel commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta, fu sottoposto a questionari e a verifiche sui conti correnti per le annualità 2007 e 2008. L'Ufficio, ritenuti inattendibili i redditi dichiarati e non sufficientemente giustificati vari versamenti e prelevamenti bancari, emise avvisi di accertamento per maggiori IRPEF, IRAP e IVA. Il ricorso introduttivo in primo grado contestava, tra l'altro, la diversa rilevanza probatoria dei versamenti e dei prelevamenti, la mancanza di un processo verbale di constatazione, la giustificazione analitica dei movimenti bancari, il riconoscimento dei costi presuntivi e l'indeterminatezza della sanzione IVA. Nel corso del primo grado fu inoltre eccepita la mancanza agli atti dell'autorizzazione alle indagini bancarie. La CTP accolse solo parzialmente il ricorso. In appello il contribuente ripropose le doglianze, ma la CTR rigettò l'impugnazione. In cassazione il contribuente articolò quattro motivi: 1) la mancata produzione dell'autorizzazione alle indagini finanziarie avrebbe dovuto comportare l'illegittimità dell'accertamento e sarebbe stata, secondo il ricorrente, sostanzialmente confessata dall'Ufficio; 2) omessa pronuncia sull'art. 24 della L. n. 4/1929 in tema di previo PVC; 3) omessa contestazione, da parte dell'Ufficio, delle giustificazioni dei movimenti bancari e violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.; 4) errata applicazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 per avere la CTR applicato un medesimo onere probatorio a versamenti e prelevamenti. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, osservando in sintesi che la questione dell'autorizzazione non era stata dedotta nel ricorso introduttivo ed era quindi un novum in appello, che l'art. 12 dello Statuto del contribuente si applica alle verifiche in loco e non agli accertamenti basati su atti esaminati in ufficio, che la CTR aveva comunque valutato le giustificazioni bancarie escludendone l'idoneità analitica, e che, per le movimentazioni bancarie contestate a un imprenditore, la prova contraria deve essere specifica e analitica sia per i versamenti sia per i prelevamenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente. Ha ritenuto inammissibile la censura relativa all'autorizzazione alle indagini bancarie perché proposta solo in appello e quindi nuova; ha considerato manifestamente infondato il motivo sul previo processo verbale di constatazione, chiarendo che le garanzie dell'art. 12 L. 212/2000 riguardano le verifiche in loco; ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il motivo sulla pretesa non contestazione delle giustificazioni bancarie per difetto di autosufficienza e perché la CTR aveva comunque esaminato la questione; ha infine dichiarato inammissibile il motivo sull'art. 32 d.P.R. 600/1973 perché non si confrontava con la ratio decidendi, ribadendo che la prova contraria deve essere analitica e specifica anche quanto ai prelevamenti per un'attività imprenditoriale. Segue la condanna alle conseguenze di legge, incluso il governo delle spese, non integralmente riportato nel testo fornito.
Norme richiamate
Consente l'accertamento fondato su movimentazioni di conto corrente e determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, che deve fornire prova analitica della estraneità delle singole movimentazioni a fatti imponibili.
È richiamato come base normativa delle indagini finanziarie in materia IVA.
art. 24 L. n. 4/1929
Il ricorrente lo invocava come fonte di un obbligo generalizzato di PVC, ma la Corte non ne accoglie la lettura estensiva.
Le garanzie del contraddittorio e del termine dilatorio si applicano agli accessi, ispezioni e verifiche fiscali svolte nei locali del contribuente, non agli accertamenti derivanti da atti esaminati in ufficio.
Invocato nel primo motivo per sostenere una confessione dell'Ufficio; la Corte non ne riconosce la ricorrenza.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa confessione; la censura è stata ritenuta infondata.
Invocato per criticare la valutazione della prova; la Corte non ravvisa violazioni.
Invocato per omessa pronuncia; la Corte esclude la denunciata omissione perché la CTR si era pronunciata sulla questione.
Invocato per la pretesa mancata contestazione e per l'efficacia probatoria dei fatti non contestati; la Corte ritiene il motivo inammissibile e infondato.
Costituisce il parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dal contribuente.
Richiamato in motivazione come disposizione che tipizza gli accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente.
Richiamato in motivazione come norma che rinvia alle categorie di intervento accertativo.
È evocato implicitamente nella disciplina dell'onere della prova, ribadito in capo al contribuente per la prova contraria alle presunzioni bancarie.
Corte cost. n. 228/2014
La Corte d'appello la aveva ritenuta non pertinente al caso, perché riferita ai lavoratori autonomi e non agli imprenditori.
Sez. U n. 24823/2015
Ribadisce che il contraddittorio endoprocedimentale generalizzato opera solo per i tributi armonizzati o per ipotesi specificamente previste; inoltre l'art. 12, comma 7, L. 212/2000 riguarda gli accertamenti conseguenti ad accessi e verifiche in loco.
Sez. U n. 18184/2013
Richiamata per affermare che il termine dilatorio del contraddittorio decorre dal rilascio del PVC al contribuente solo quando vi sia stato accesso, ispezione o verifica nei locali.
Massime di principio
- Quando il giudizio tributario ha natura impugnatoria, il thema decidendum resta circoscritto ai vizi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo; la deduzione in appello di un vizio non prospettato prima integra un novum inammissibile.
- Le garanzie dell'art. 12 dello Statuto del contribuente, incluso il termine dilatorio dopo il PVC, operano solo per accessi, ispezioni e verifiche svolti nei locali del contribuente e non per accertamenti fondati su documentazione acquisita ed esaminata in ufficio.
- Nelle indagini bancarie, i dati di conto corrente costituiscono idoneo supporto presuntivo dell'accertamento e spostano sul contribuente l'onere di fornire una prova contraria specifica e analitica sulla estraneità di ogni singola movimentazione a fatti imponibili.
- Per superare la presunzione relativa alle movimentazioni bancarie non è sufficiente una giustificazione generica o la mera indicazione del beneficiario del prelevamento: occorrono elementi oggettivi e puntuali che riconcilino ciascuna operazione con la documentazione prodotta.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la critica prescinde dal fondamento decisorio effettivamente adottato dal giudice di merito, il motivo è inammissibile.
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