Cassazione Civile, Ordinanza n. 02295/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva notificato alla contribuente, quale coerede di una socia di una società, un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007. La contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, in sostanza, che non le fosse stato possibile approntare un'adeguata difesa perché all'avviso non sarebbe stato allegato il processo verbale di constatazione (p.v.c.) presupposto. La CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che non vi fosse un obbligo di allegazione, a pena di invalidità, né della delega di firma né dell'atto presupposto, e che fosse sufficiente che il contribuente fosse stato posto in condizione di difendersi. In cassazione la parte ricorrente ha dedotto: 1) omessa pronuncia ex art. 112 e 132 c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992, per non essersi la CTR espressa sulla doglianza relativa all'impossibilità di difesa per mancata allegazione del p.v.c.; 2) violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, dell'art. 42 del d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR escluso la nullità dell'accertamento nonostante la mancata allegazione del p.v.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso anzitutto il vizio di omessa pronuncia, rilevando che la questione della mancata allegazione del p.v.c. era stata in realtà esaminata dalla CTR, sia pure disattendendola. Ha poi dichiarato entrambe le censure manifestamente inammissibili e comunque infondate: da un lato perché il ricorso non riportava il contenuto dell'avviso di accertamento, impedendo di verificare se vi fosse una relazione al p.v.c. o la riproduzione dei suoi contenuti essenziali; dall'altro perché l'obbligo di allegazione ex art. 7 della l. 212/2000 riguarda solo gli atti non già conosciuti integralmente e legalmente o comunque agevolmente conoscibili dal contribuente. Nel caso di socio, e per riflesso dei suoi eredi, la documentazione societaria può essere consultata, con conseguente possibilità di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei documenti giustificativi. La sentenza impugnata è stata quindi confermata nel dispositivo, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma evocata per denunciare il vizio di omessa pronuncia e di motivazione apparente, ma la censura è stata ritenuta infondata perché la questione era stata esaminata dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma evocata per denunciare la violazione di legge in relazione all'obbligo di allegazione del p.v.c.; la Corte ha escluso la fondatezza della censura.
Richiamato come parametro dell'omessa pronuncia; la Corte ha affermato che non vi era omissione, poiché la questione era stata trattata dalla CTR.
Richiamato in relazione alla struttura della sentenza e alla motivazione; non è stato ravvisato il vizio dedotto.
Richiamato come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie; la Corte ha escluso la violazione dedotta.
L'obbligo di allegazione riguarda solo gli atti richiamati in motivazione che il contribuente non conosca già integralmente e legalmente o che non siano comunque agevolmente conoscibili.
Richiamato dalla ricorrente come norma sulla motivazione dell'avviso di accertamento; la Corte non ha ravvisato violazione nella specie.
Richiamato per sostenere una erronea distribuzione dell'onere probatorio; la censura è stata respinta.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte ha valorizzato il difetto di specificità del ricorso per mancata trascrizione della motivazione dell'avviso di accertamento, che impediva il controllo sulla presenza o meno di una relatio al p.v.c.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di omessa pronuncia presuppone che la questione sia stata effettivamente omessa dal giudice di merito; se la sentenza impugnata ha esaminato la questione, pur rigettandola, il vizio non sussiste.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare il requisito di specificità: quando si deduce un vizio relativo alla motivazione di un avviso di accertamento, è necessario riportarne o trascriverne i contenuti rilevanti, così da consentire alla Corte il controllo sulla presenza di richiami ad atti presupposti.
- L'obbligo di allegazione dei documenti richiamati nell'atto amministrativo, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, opera solo per gli atti non già integralmente conosciuti dal destinatario o comunque non agevolmente conoscibili.
- In materia tributaria, il socio di una società e, per estensione, i suoi eredi, possono consultare la documentazione societaria; perciò l'atto presupposto e i suoi documenti giustificativi possono considerarsi agevolmente conoscibili ai fini dell'art. 7 L. 212/2000.
- La mancata allegazione del p.v.c. all'avviso di accertamento non determina automaticamente la nullità dell'atto se il contribuente abbia comunque avuto possibilità di conoscere gli atti presupposti e di difendersi compiutamente.
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