Cassazione Civile, Ordinanza n. 05216/2026 del 08/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per Ires, Irap e Iva relativo all'anno d'imposta 2006 nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica già cessata dal 10/07/2006, notificando l'atto all'ex legale rappresentante presso il domicilio eletto. La CTR aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo nullo l'avviso perché emesso verso un'associazione non riconosciuta già estinta. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione degli artt. 11-21 disp. att. c.c. e degli artt. 27, 30, 36 e 38 c.c., sostenendo che per le associazioni non riconosciute non si applica la disciplina liquidatoria delle associazioni riconosciute, che l'ente continua a rilevare per i rapporti non esauriti e che, in caso di scioglimento, la pretesa può essere rivolta all'ultimo legale rappresentante quale soggetto personalmente e solidalmente responsabile ex art. 38 c.c. La Corte ha però rilevato d'ufficio che l'originario ricorso era improponibile, perché l'avviso risultava indirizzato all'ex legale rappresentante e non all'associazione ormai estinta, mentre ad impugnare era stata l'associazione stessa, priva di legittimazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato improponibile l'originario ricorso dell'associazione contribuente, rilevando d'ufficio il difetto di legittimazione della ricorrente in primo grado. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello, ritenendo che l'atto impositivo, essendo diretto all'ex legale rappresentante dell'associazione cessata, non potesse essere impugnato dall'ente estinto. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate integralmente per il consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale nelle more del giudizio.
Norme richiamate
richiamati dall'Ufficio per escludere l'applicazione della liquidazione delle associazioni riconosciute alle associazioni non riconosciute
citato nel motivo di ricorso come norma invocata dall'Ufficio
la Corte osserva che non trova applicazione per le associazioni non riconosciute
citato nel motivo di ricorso come norma invocata dall'Ufficio
per le obbligazioni assunte da chi rappresenta l'associazione rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione; in caso di estinzione la pretesa può essere rivolta all'ultimo legale rappresentante
richiamato dalla Corte per evidenziare che i termini di accertamento Iva decorrono dall'anno successivo alla presentazione della dichiarazione
richiamato dalla Corte per evidenziare il termine di accertamento delle imposte dirette
art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600/1973
richiamato come indice dell'irrilevanza dell'intestazione dell'atto all'ente cessato e della legittimazione del successore
art. 28, comma 5, d.lgs. n. 175/2014
menzionato come eccezione rispetto all'impossibilità di esperire l'azione accertativa direttamente contro il soggetto cessato
art. 382, terzo comma, secondo periodo, c.p.c.
richiamato per la cassazione senza rinvio in caso di improponibilità dell'originario ricorso
norma sul vizio dedotto nel ricorso per cassazione
nel testo è richiamato anche per il termine di accertamento delle imposte dirette
Massime di principio
- Lo scioglimento di un'associazione non riconosciuta non elimina automaticamente la sua soggettività in relazione ai rapporti giuridici ancora pendenti; tuttavia, una volta estinta, l'azione accertativa non può essere esperita direttamente nei suoi confronti, ma deve essere rivolta ai soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'ente.
- Per le associazioni non riconosciute, l'art. 38 c.c. consente di far valere le obbligazioni dell'ente anche nei confronti delle persone che hanno agito in sua rappresentanza, con responsabilità personale e solidale dell'ultimo rappresentante sostanziale.
- Se l'avviso di accertamento è notificato al legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta già cessata, l'impugnazione proposta dall'associazione estinta è improponibile per difetto di legittimazione, e tale vizio è rilevabile d'ufficio anche in cassazione.
- L'intestazione dell'atto all'ente cessato non è decisiva se dal contenuto dell'avviso emerge che la pretesa è indirizzata al soggetto responsabile ex art. 38 c.c. o al successore nella posizione dell'ente.
Come è indicizzato
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