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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09656/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2013 emesso per alcuni immobili della società contribuente. La Commissione tributaria regionale, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva confermato il debito IMU ma aveva escluso sanzioni e interessi in primo grado, mentre in appello li aveva ritenuti dovuti, affermando che la contribuente non aveva provato i requisiti per ottenere la riduzione del 50% prevista per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, e che non sussisteva un errore scusabile. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione della disciplina IMU/ICI sull'inagibilità, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente escluso il beneficio per mancata denuncia al comune e per l'uso parziale degli immobili; 2) omesso esame di fatti decisivi, perché la CTR non avrebbe considerato la situazione materiale di grave dissesto e la conoscenza di tali circostanze da parte del comune, già emerse ai fini TARES; 3) violazione della disciplina sanzionatoria tributaria, perché le sanzioni sarebbero state irrogate senza elemento soggettivo e senza tener conto della buona fede.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la riduzione IMU per immobili inagibili o inabitabili richiede non la mera inutilizzabilità, ma una condizione di fatiscenza/inagibilità grave e non superabile se non con interventi edilizi, e che nel caso concreto la CTR aveva compiuto un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, nel senso della mancata prova di tale requisito. Ha inoltre rilevato che le doglianze della ricorrente miravano in sostanza a una rivalutazione del merito, inammissibile in cassazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché proposto in una ipotesi di doppia conforme senza indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado, come richiesto per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: per le sanzioni tributarie è sufficiente la coscienza e volontà della condotta, operando una presunzione di colpa superabile solo provando l'assenza di colpevolezza; nel caso concreto la contribuente non aveva allegato in modo specifico obiettive incertezze normative o ragioni di buona fede inevitabile. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare violazione di legge in relazione alla disciplina IMU e alle sanzioni tributarie.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare omesso esame di fatti decisivi, ma la censura è stata dichiarata inammissibile in presenza di doppia conforme.

  • art. 13, comma 3, lett. b), d.l. n. 201/2011

    riduzione dell'imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati

    la riduzione presuppone una vera condizione di inagibilità/inabitabilità; la mera inutilizzazione o uso parziale non basta.

  • art. 3, comma 2, D.M. n. 28/1998

    richiamato dalla ricorrente come norma sulla disciplina delle condizioni per il trattamento agevolato degli immobili inagibili.

  • art. 30, comma 1, lett. g) ed h), d.l. n. 69/2013 conv. in L. n. 98/2013

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la rilevanza dell'agibilità parziale; la Corte ha escluso che tale richiamo sovvertisse l'accertamento di fatto sulla mancata prova dell'inagibilità rilevante ai fini IMU.

  • art. 8, d.lgs. n. 504/1992

    la giurisprudenza formatasi in materia ICI è stata ritenuta applicabile in via sostanzialmente analoga alla disciplina IMU.

  • art. 10, comma 1, L. n. 212/2000

    richiamato come espressione del principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione.

  • art. 6, comma 4, L. n. 212/2000

    richiamato per il principio per cui al contribuente non può essere richiesta la prova di fatti documentalmente noti all'ente impositore.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    nelle ipotesi di doppia conforme, il vizio di motivazione è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 5, d.lgs. n. 472/1997

    in materia di sanzioni tributarie non basta la mera volontarietà dell'atto, ma è richiesta la coscienza e volontà della condotta, con presunzione di colpa superabile provando l'assenza di colpevolezza.

  • art. 3, L. n. 689/1981

    richiamato come principio generale trasposto in materia fiscale, a fondamento della presunzione di colpa per l'illecito amministrativo tributario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Per ottenere la riduzione IMU per fabbricati inagibili o inabitabili non è sufficiente allegare la mera inutilizzabilità o un uso soltanto parziale del bene: occorre provare una condizione di fatiscenza grave, oggettiva e non superabile se non con interventi edilizi rilevanti.
  • La verifica della sussistenza del requisito di inagibilità è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito; in cassazione non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di nuova valutazione delle prove.
  • La mancata presentazione della specifica denuncia o documentazione non è, da sola, sempre dirimente se lo stato dell'immobile è già noto all'ente impositore; tuttavia resta necessario dimostrare in concreto i presupposti sostanziali del beneficio fiscale.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • In materia di sanzioni tributarie, la responsabilità richiede coscienza e volontà della condotta, operando una presunzione di colpa superabile solo dimostrando un errore inevitabile o una buona fede incolpevole supportata da specifiche circostanze di obiettiva incertezza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaPrescrizione

Testo integrale

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