Cassazione Civile, Ordinanza n. 16584/2023 del 12/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta avverso un precetto con cui il creditore, a fronte di un pagamento ritenuto non integrale, intimava il pagamento di ulteriori somme, tra cui l'IVA sulle spese legali liquidate in un precedente procedimento incidentale di ricusazione e alcune spese borsuali. L'opponente sosteneva che l'IVA non fosse dovuta perché il creditore, essendo un professionista soggetto IVA, avrebbe potuto detrarla ex art. 19 d.P.R. n. 633/1972 e quindi non avrebbe avuto un costo da rifondere. Il Giudice di pace rigettava l'opposizione; il Tribunale confermava il rigetto ritenendo che la natura del procedimento da cui le spese derivavano non consentisse la detrazione dell'IVA, e aggiungeva che non operava la non contestazione su una questione ritenuta di qualificazione giuridica e che la relativa deduzione non era tardiva. In cassazione il soccombente deduceva: 1) motivazione apparente della sentenza d'appello sulla distinzione tra giudizio principale e ricusazione e sulla conseguente non inerenza delle spese; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancato rilievo dei fatti non contestati, consistenti nella fatturazione con ritenuta d'acconto da parte del legale del creditore, nella successiva fatturazione del creditore verso il debitore con scorporo IVA e nella registrazione della fattura nel registro IVA vendite; 3) violazione della disciplina sulle spese processuali e sui parametri forensi per la liquidazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo ritenendo che la motivazione del Tribunale non fosse apparente ma comprensibile e sufficiente. Ha accolto il secondo motivo, affermando che il giudice di merito aveva errato nel non valorizzare i fatti storici non contestati e nel non verificare le conseguenze pratiche di tali fatti, cioè se l'IVA fosse stata in concreto detratta dal creditore oppure rimasta a suo carico; ha chiarito che, in sede di opposizione all'esecuzione, il giudice ordinario non deve decidere la questione tributaria della detraibilità in sé, ma deve accertare se il credito per IVA sulle spese legali corrisponda a un costo effettivamente sopportato dal vincitore e quindi rimborsabile. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto con rinvio al Tribunale di Monza, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
indicato quale base dell'opposizione all'esecuzione proposta avverso il precetto.
richiamato come norma sulla detraibilità dell'IVA, ma la Corte chiarisce che la sua applicazione piena attiene al giudizio tributario e non al giudizio ordinario di opposizione all'esecuzione.
la non contestazione riguarda i fatti storici non contestati e impone di ritenerli provati; non può essere limitata alla sola qualificazione giuridica.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato in relazione alla dedotta nullità per motivazione apparente, ma la Corte esclude la violazione.
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per il vizio di motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
indicato come parametro di censura della nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato per la censura di violazione di legge in tema di spese processuali.
evocato anche quale parametro fiscale per il tema dell'inerenza e della detraibilità dell'IVA.
art. 23, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
richiamato per spiegare che la ritenuta d'acconto su redditi di lavoro autonomo presuppone un soggetto trattato come percettore di redditi da professione.
utilizzato per inferire, dai fatti non contestati, che il creditore era stato trattato come soggetto IVA.
richiamato per delimitare la giurisdizione tributaria sulla questione dell'inerenza/detraibilità dell'IVA.
richiamato nel terzo motivo in tema di condanna alle spese, motivo poi assorbito.
richiamato nel terzo motivo per la liquidazione delle spese di lite, motivo assorbito.
richiamato per l'effetto espansivo interno della cassazione sul capo spese.
art. 111 Cost.
richiamato per il parametro del 'minimo costituzionale' della motivazione.
richiamato per l'inammissibilità del controricorso tardivo.
richiamata per escludere la sospensione feriale dei termini nelle opposizioni esecutive.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, se è contestato il rimborso dell'IVA sulle spese legali liquidate alla parte vittoriosa, il giudice ordinario non deve accertare in via piena la detraibilità fiscale dell'imposta, ma deve verificare se l'IVA sia rimasta effettivamente a carico della parte che ne chiede il rimborso.
- La non contestazione ex art. 115 c.p.c. opera sui fatti storici allegati e non specificamente contestati; il giudice non può svalutarla riducendola a una mera questione di qualificazione giuridica quando l'allegazione riguarda circostanze fattuali da cui derivano conseguenze giuridiche.
- Una motivazione è apparente solo quando sia del tutto priva di reale percorso argomentativo; non è apparente la motivazione che, pur sintetica, affronti criticamente i motivi di gravame e consenta di comprendere la ratio della decisione.
- Ai fini del rimborso delle spese di lite, il vincitore non può conseguire importi che non abbia effettivamente sopportato, poiché la condanna alle spese non può trasformarsi in una locupletazione.
- La fatturazione dell'IVA, la sua registrazione in contabilità e il trattamento fiscale del rapporto possono costituire indici rilevanti per verificare se l'imposta sia stata realmente assolta come costo dal beneficiario della condanna alle spese.
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