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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21458/2021 del 27/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha contestato al contribuente, per l'anno d'imposta 2007, un maggior reddito ai fini Irpef determinato con metodo sintetico, sulla base di spese gestionali e incrementi patrimoniali ritenuti incompatibili con il reddito dichiarato. In particolare, la CTR aveva ritenuto incongruo il reddito dichiarato rispetto alle rate del mutuo contratto per l'acquisto di un immobile, anche se cointestato al 50% con il coniuge, rilevando che la moglie aveva dichiarato redditi pari a zero e che non era stata provata la concreta ripartizione del pagamento. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi: con i primi due ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi e in sostanza l'omessa valutazione di documenti e risultanze istruttorie (capacità reddituale, comproprietà dell'immobile, disinvestimento di una polizza, importi delle rate di mutuo); con il terzo ha denunciato violazione dell'art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2729 c.c., contestando l'applicazione del ragionamento presuntivo del redditometro e la mancata attivazione preventiva del contraddittorio, nonché la pretesa applicazione retroattiva della disciplina introdotta dal d.l. 78/2010. L'Agenzia delle Entrate ha resistito chiedendo l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché, nel regime dell'art. 360 n. 5 c.p.c. applicabile alla sentenza impugnata, il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo e non già come censura sulla valutazione delle prove o sulla sufficienza della motivazione; inoltre ha rilevato che i fatti storici dedotti risultavano comunque considerati dal giudice di merito. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che la CTR aveva correttamente applicato il riparto dell'onere probatorio e che la disciplina del redditometro introdotta dal d.l. 78/2010 non era retroattiva; ha inoltre escluso la rilevanza del richiamo al contraddittorio eurounitario, poiché la lite riguardava tributi non armonizzati. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Nel testo applicato nella formulazione successiva alla L. 134/2012, il vizio è denunciabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo e non come contestazione della valutazione delle prove o della sufficienza della motivazione.

  • art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. 600/1973

    La Corte richiama la disciplina dell'accertamento sintetico e conferma che, nel caso concreto, la CTR ha correttamente applicato il relativo ragionamento presuntivo e il riparto dell'onere probatorio.

  • art. 2729 c.c.

    È richiamato in relazione al ricorso contro l'uso delle presunzioni nel redditometro; la Corte non ravvisa errore della CTR nell'applicazione del ragionamento presuntivo.

  • d.l. n. 78 del 2010

    La novella dell'art. 38 richiamata dal ricorrente non è ritenuta retroattivamente applicabile alla fattispecie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È richiamato come parametro dell'importo ulteriore dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di rimettere in discussione la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, ma soltanto di denunciare l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti.
  • L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dalla sentenza impugnata.
  • In tema di accertamento sintetico del reddito, il contribuente può vincere la presunzione dell'Ufficio solo fornendo una prova idonea della diversa provenienza o della diversa imputazione delle somme impiegate per spese o investimenti; la mera allegazione di documenti o di una cointestazione del bene non è sufficiente se non chiarisce la concreta partecipazione al pagamento.
  • La disciplina introdotta dal d.l. 78/2010 in materia di redditometro non si applica retroattivamente ai periodi d'imposta anteriori, salvo diversa previsione legislativa.
  • Il richiamo al contraddittorio eurounitario non è decisivo nelle controversie relative a tributi non armonizzati in ambito UE.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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