Cassazione Civile, Ordinanza n. 29810/2022 del 12/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per IVA e accessori relativi all'anno d'imposta 2002, ai sensi degli artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972, nei confronti di un contribuente. In primo e secondo grado era stata accolta la tesi del contribuente secondo cui le somme non erano dovute perché coperta da agevolazione/sospensione dei termini per i residenti nei Comuni colpiti dagli eventi calamitosi del 2002, con estensione anche alle rate successive alla prima in ragione dell'adesione al condono di cui all'art. 9-bis l. 289/2002. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, mentre l'agente della riscossione ha resistito con controricorso; il contribuente non si è costituito. La Corte aveva disposto la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti del contribuente, ritenendo la prima notifica nulla; tuttavia la rinnovazione non risultava perfezionata con deposito della relativa cartolina e il destinatario non si costituiva.
La decisione
La Corte ha rilevato l'inottemperanza all'ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti del contribuente non costituito, dando atto dell'assenza di prova del perfezionamento della notifica rinnovata. Da tale inadempimento ha fatto conseguire l'estinzione del processo. Ha inoltre dichiarato irripetibili le spese di lite, tenuto conto che entrambe le parti costituite erano tenute all'adempimento della rinnovazione. È stato inoltre escluso il presupposto per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base della cartella di pagamento impugnata
richiamato come base della cartella di pagamento impugnata
richiamato dal giudice di merito quale fonte dell'agevolazione/sospensione invocata dal contribuente
D.M. 14 novembre 2002
richiamato quale atto attuativo della sospensione dei termini per i residenti nei Comuni colpiti dagli eventi calamitosi
D.M. 17 maggio 2005
richiamato quale atto attuativo della sospensione dei termini per i residenti nei Comuni colpiti dagli eventi calamitosi
richiamato in relazione all'adesione al condono clemenziale e alla pretesa estensione della sospensione alle rate successive
applicato per rilevare l'inattività delle parti a fronte dell'ordine di rinnovazione della notificazione e trarne l'estinzione del processo
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per escludere, nel caso concreto, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Quando la Corte ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti di una parte necessaria non costituita, l'adempimento deve risultare provato agli atti; in difetto, l'inottemperanza può determinare l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 307 c.p.c.
- L'estinzione per mancata rinnovazione della notifica travolge il giudizio di cassazione senza esame dei motivi di ricorso, con conseguente irripetibilità delle spese quando la Corte ravvisi che l'onere dell'adempimento gravava sulle parti costituite.
- La mera intrapresa dell'attività di notifica non è sufficiente: occorre la prova del perfezionamento della rinnovazione nei confronti del destinatario indicato dal giudice.
Come è indicizzato
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