Cassazione Civile, Ordinanza n. 24428/2022 del 08/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
A un contribuente furono notificati tre avvisi di accertamento per maggiori Irpef relative agli anni 2009, 2010 e 2011, fondati sull’emersione di numerose movimentazioni bancarie in accredito e su indici di capacità contributiva, a fronte dell’assenza di redditi dichiarati per le annualità in contestazione. Il contribuente impugnò gli atti deducendo vizi procedimentali e sostenendo che gli accrediti derivassero dalla sua attività lecita e abituale di giocatore e scommettitore. La CTP respinse i ricorsi; la CTR confermò il rigetto ritenendo non provata la provenienza non imponibile delle somme. In cassazione il contribuente articolò cinque motivi: (1) erronea qualificazione dell’accertamento per l’anno 2009, che a suo dire sarebbe stato fondato solo sul redditometro e non su indagini bancarie, con conseguente diverso riparto dell’onere probatorio; (2) violazione dell’art. 2002 c.c. per aver ritenuto inidonee le ricevute di vincita non nominative; (3) violazione dell’art. 115 c.p.c. e nullità per errore di percezione circa il valore probatorio di tali ricevute; (4) violazione dell’art. 7 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 2697 c.c. per mancata considerazione delle dichiarazioni extraprocessuali di terzi prodotte dal contribuente; (5) violazione dell’art. 38, comma 7, d.P.R. 600/1973 per asserita omissione del contraddittorio endoprocedimentale e violazione dei principi di collaborazione e buona fede.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo per difetti di specificità, autosufficienza o perché non colpivano la ratio decidendi; ha ritenuto infondato il quarto motivo, affermando che le dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale hanno, al più, valore indiziario e non possono da sole vincere la presunzione derivante dagli accertamenti bancari. È stata quindi confermata la sentenza della CTR del Lazio, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore importo previsto per il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
terzo comma; settimo comma
richiamato come base del meccanismo accertativo sintetico/redditometrico e delle presunzioni fondate sulle movimentazioni bancarie; il contribuente non può limitarsi ad affermazioni generiche, ma deve fornire prova specifica contraria alla presunzione
invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte reputa le censure inammissibili perché non colgono la ratio e non indicano specificamente i contenuti probatori decisivi trascurati
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato dal ricorrente per dedurre nullità/errore di percezione; la Corte non esamina nel merito la doglianza perché formulata in modo non specifico
invocato in relazione alle ricevute di vincita; la censura è dichiarata inammissibile perché non supera il rilievo, autonomamente decisivo, della mancata corrispondenza tra ricevute e movimenti bancari contestati
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per sostenere l’ammissibilità/valutabilità delle dichiarazioni extraprocessuali di terzi; la Corte ricorda che tali dichiarazioni hanno al più valore indiziario
richiamato in tema di onere della prova; in presenza di accertamenti bancari l’onere di dimostrare la provenienza non imponibile delle somme grava sul contribuente
art. 6 CEDU
richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della parità delle armi e del giusto processo, ma non accolto come idoneo a sovvertire la regola probatoria applicata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per porre a carico del ricorrente l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- In materia di accertamento tributario fondato su movimentazioni bancarie, la presunzione legale di maggiore capacità contributiva impone al contribuente un onere probatorio specifico e analitico sulla provenienza non imponibile delle somme, non essendo sufficiente una generica allegazione della lecita attività svolta.
- Le ricevute o documenti di vincita non nominativi non sono di per sé idonei a dimostrare che il denaro accreditato sui conti del contribuente provenga proprio da quelle vincite, specie se non vi è corrispondenza tra importi e date dei documenti e i versamenti contestati.
- Le dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale possono avere soltanto valore indiziario e non sono, da sole, sufficienti a superare gli esiti di un accertamento bancario supportato da ulteriori elementi probatori dell’Ufficio.
- Nel giudizio di cassazione, le censure sulla valutazione delle prove devono colpire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare specificamente i fatti e i documenti decisivi trascurati; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- La doglianza relativa al mancato contraddittorio endoprocedimentale o alla mancata considerazione di documenti prodotti dal contribuente richiede una precisa indicazione dei documenti asseritamente ignorati e della loro potenziale incidenza sull’accertamento; una critica generica è inammissibile.
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