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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01305/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dirigente impugnava, in sede di legittimità, la sentenza d’appello che aveva confermato il rigetto delle sue domande contro il licenziamento per giusta causa intimatogli nel 2013. In primo e secondo grado era stato ritenuto provato che egli avesse posto in essere più condotte disciplinarmente rilevanti, consistite - secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito - nella strumentalizzazione di criticità aziendali per indurre la società ad accettare una risoluzione incentivata del rapporto, in modo incompatibile con il ruolo fiduciario di dirigente apicale. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti nove motivi, con molteplici sotto-motivi, fondati soprattutto su asserite violazioni di norme processuali e sostanziali, vizi motivazionali, errata valutazione delle prove testimoniali e documentali, immutabilità della contestazione disciplinare, onere della prova sulle giustificazioni addotte (minacce e pressioni), nonché sulla proporzionalità della sanzione espulsiva e sul preteso esercizio del diritto di critica.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile. Ha rilevato, in sintesi, che la decisione d’appello era una "doppia conforme" rispetto al primo grado, con conseguente preclusione della censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. nei limiti dedotti; che i motivi erano spesso promiscui, mescolando violazione di legge e vizi di motivazione; e che, sotto la veste di doglianze di legittimità, il ricorrente mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre affermato che la deduzione di cause giustificative dei comportamenti contestati gravava del relativo onere probatorio sul lavoratore e che il controllo di legittimità sulla nozione elastica di giusta causa ex art. 2119 c.c. è limitato alla ragionevolezza della sussunzione, non potendo tradursi in un nuovo giudizio di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e viene dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come parametro delle censure sulla valutazione delle prove; la Corte ribadisce che non consente in cassazione una nuova rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per contestare l'apprezzamento delle prove; la Corte afferma che la critica al convincimento del giudice di merito non è scrutinabile come vizio di legittimità, salvo violazione del minimo costituzionale.

  • art. 2119 c.c.

    La clausola di giusta causa è norma elastica; il sindacato di legittimità è limitato alla ragionevolezza della sussunzione del fatto accertato nella clausola generale.

  • art. 612 c.p.

    Citato nel motivo relativo agli illeciti disciplinari; non emerge una specifica interpretazione della Corte nel testo.

  • art. 629 c.p.

    Citato nel motivo relativo agli illeciti disciplinari; non emerge una specifica interpretazione della Corte nel testo.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte chiarisce che il vizio di cui al n. 5 riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito o per censurare l'interpretazione delle norme.

  • art. 244 c.p.c.

    La doglianza è ritenuta inammissibile perché non trattata in appello e comunque imperniata sulla valutazione di attendibilità dei testimoni, riservata al merito.

  • art. 2697 c.c.

    Il lavoratore che deduce cause di giustificazione dei comportamenti contestati deve provarle; l'onere della prova delle circostanze esimenti resta a suo carico.

  • d.lgs. n. 231/2001

    Citato in relazione ad asseriti inadempimenti aziendali in tema di amianto; la censura è dichiarata inammissibile perché sostanzialmente diretta a una rivalutazione del fatto.

  • art. 7 L. n. 300/1970

    Richiamato per il procedimento disciplinare; la doglianza viene ricondotta a una contestazione della valutazione probatoria e quindi ritenuta inammissibile.

  • art. 24 Cost.

    Citato nel contesto delle doglianze sul procedimento disciplinare; non emerge una autonoma statuizione di principio, perché la censura è assorbita nell'inammissibilità.

  • art. 21 Cost.

    Richiamato nel motivo subordinato sulla proporzionalità della sanzione e sul diritto di critica; la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità sulle clausole generali.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La "doppia conforme" comporta l'inammissibilità della censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • In presenza di "doppia conforme", la censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se le decisioni di primo e secondo grado sono fondate sul medesimo impianto fattuale e logico-argomentativo, anche se la sentenza d’appello aggiunge argomenti ulteriori.
  • Nel ricorso per cassazione non è consentita la mescolanza indiscriminata di doglianze ex art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.: la violazione di legge presuppone fatti già accertati, mentre il vizio motivazionale non può essere usato per rimettere in discussione l’accertamento del fatto.
  • È inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge o di omesso esame di fatti decisivi, miri in realtà a una nuova valutazione delle prove e del merito, poiché il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito.
  • La valutazione dell’attendibilità dei testimoni, la scelta delle prove ritenute decisive e il giudizio di prevalenza tra elementi istruttori appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione salvo violazione del minimo costituzionale della motivazione.
  • In tema di licenziamento per giusta causa, la clausola generale dell’art. 2119 c.c. è sindacabile in cassazione solo per non ragionevolezza della sussunzione del fatto accertato nella nozione normativa, non per una diversa ricostruzione del fatto stesso.
  • Chi invoca circostanze giustificative o esimenti rispetto ai fatti disciplinarmente contestati ne sopporta l’onere probatorio.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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