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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34716/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, proposta da un contribuente, di un estratto di ruolo e della correlata cartella di pagamento, di cui egli assumeva di essere venuto a conoscenza solo casualmente e che sosteneva non essergli mai state notificate. La CTR aveva accolto l'appello della concessionaria della riscossione, ritenendo regolare la notifica della cartella e, comunque, sanato l'eventuale vizio ai sensi dell'art. 156 c.p.c. In cassazione il contribuente deduceva due motivi: violazione e falsa applicazione dell'art. 139 c.p.c. per l'erroneo riconoscimento della validità della notifica della cartella; violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.p.c. per l'erronea ritenuta sanatoria del vizio di notifica.

La decisione

La Corte ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità originaria del ricorso introduttivo del giudizio, applicando il sopravvenuto art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come interpretato dalle Sezioni Unite n. 26283/2022. Ha osservato che l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, perché è un mero elaborato informatico che riproduce dati della cartella, e che l'impugnazione diretta è ammessa solo nei casi specifici previsti dalla norma sopravvenuta, qui non ricorrenti. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha compensato integralmente le spese per la sopravvenienza normativa e giurisprudenziale intervenuta in corso di giudizio; ha inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 139 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente come parametro della dedotta invalidità della notifica della cartella; la Corte non ne esamina il merito perché assorbito dalla declaratoria di inammissibilità originaria dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.

  • art. 156 c.p.c.

    Invocato per contestare la ritenuta sanatoria del vizio di notifica; la censura non viene esaminata nel merito perché il ricorso è dichiarato inammissibile d'ufficio.

  • art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Come novellato, stabilisce che l'estratto di ruolo non è impugnabile e consente l'impugnazione diretta del ruolo o della cartella solo in specifiche ipotesi di pregiudizio tassativamente indicate.

  • art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146

    La disposizione, convertita con L. n. 215/2021, ha introdotto la modifica dell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973 e si applica ai processi pendenti perché incide sull'interesse ad agire fino al momento della decisione.

  • L. 17 dicembre 2021, n. 215

    Legge di conversione che ha inserito la novella dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973.

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per ribadire che l'oggetto dell'impugnazione è l'atto impositivo o riscossivo, non l'estratto di ruolo in sé.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    È una delle ipotesi tassative in cui la legge consente l'impugnazione diretta del ruolo/cartella invalidamente notificata per il pregiudizio derivante dalla partecipazione a procedure di appalto.

  • art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    È richiamato come ulteriore ipotesi tassativa di pregiudizio che consente l'azione diretta contro ruolo/cartella invalidamente notificati.

  • art. 1, comma 1, lettera a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40

    È richiamato per individuare i soggetti pubblici rilevanti ai fini della speciale tutela prevista dalla novella.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    È richiamato solo per osservare che il ricorrente avrebbe potuto allegare con memoria l'eventuale ricorrenza di una delle ipotesi speciali, ma non lo ha fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato, del quale la Corte dà atto in dispositivo.

  • artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost.

    Citate nel principio di diritto delle Sezioni Unite come parametri rispetto ai quali sono state reputate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma sopravvenuta, con richiamo anche all'art. 6 CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato come parametro convenzionale rispetto al quale sono state ritenute manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della disciplina sopravvenuta.

  • art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    Richiamato come parametro convenzionale rispetto al quale sono state ritenute manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della disciplina sopravvenuta.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo, quale mero elaborato informatico che riproduce i dati della cartella, non è autonomamente impugnabile perché non contiene di per sé una pretesa impositiva o riscossiva distinta dall'atto sottostante.
  • L'impugnazione deve essere rivolta all'atto impositivo o riscossivo effettivamente lesivo; quando la cartella sia stata regolarmente notificata e non contestata, non è ammissibile utilizzare l'estratto di ruolo per aggirare i termini o i limiti dell'impugnazione.
  • La disciplina sopravvenuta che delimita l'azione diretta contro ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata si applica ai processi pendenti, poiché incide sull'interesse ad agire fino alla decisione.
  • L'interesse ad agire contro un ruolo o una cartella invalidamente notificata sussiste solo nei casi tassativi previsti dalla legge, nei quali l'iscrizione a ruolo comporti uno specifico pregiudizio immediato e qualificato.
  • In presenza di una norma sopravvenuta che definisce l'interesse ad agire, il giudice può rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'originaria impugnazione anche in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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