Cassazione Civile, Ordinanza n. 32538/2023 del 23/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il pagamento di somme pretese in relazione all'esecuzione di un contratto di factoring concluso con una società in accomandita semplice. L'opposizione al decreto è stata rigettata in primo grado e la decisione è stata confermata in appello. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando: (1) violazione o falsa applicazione dell'art. 1815 c.c., degli artt. 2-4 L. n. 108/1996 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che la corte territoriale avesse erroneamente limitato il rilievo dell'usura alla sola usura originaria, escludendo quella sopravvenuta; secondo il ricorrente, nei contratti di conto corrente, sconto anticipi e factoring il plafond di credito sarebbe periodicamente confermato o riformulato, con conseguente illegittimità di pattuizioni che, nel corso del rapporto, superino il tasso soglia; (2) violazione dell'art. 2 L. n. 108/1996 per avere escluso dal calcolo del TEG le commissioni denominate commissioni factoring, plus-factoring e plafond pro-solvendo, che il ricorrente riteneva invece componenti da includere perché remunerazioni comunque collegate al rapporto di finanziamento; (3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserita omissione o cattiva valutazione della consulenza tecnica d'ufficio svolta in giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla distinzione tra usura originaria e usura sopravvenuta, osservando che i principi delle Sezioni Unite in materia di mutuo sono estensibili anche ad altre strutture negoziali aventi causa concreta di finanziamento, salvo che sia dimostrata una effettiva e inequivoca volontà negoziale di rinegoziare o confermare gli interessi in misura usuraria, circostanza non allegata/provata nel caso concreto. Ha inoltre condiviso la valutazione della corte d'appello secondo cui le commissioni factoring, plus-factoring e plafond pro-solvendo erano corrispettivi per servizi estranei al finanziamento e dunque non andavano computate ai fini del superamento del tasso soglia, perché non collegate alla concessione del credito. Infine, ha ritenuto inammissibile la censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. e quella relativa alla c.t.u., poiché miravano in realtà a una rivalutazione del merito e l'interpretazione dei contratti è riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o nei limiti del vizio motivazionale; la corte territoriale aveva comunque esaminato la consulenza tecnica e motivato in modo логico e giuridicamente corretto. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente in tema di usura nei contratti di finanziamento; la Corte ne esclude la violazione nel caso concreto perché non risultano pattuizioni usurarie rilevanti o oneri collegati al credito da computare oltre soglia
la Corte ribadisce che il TEG va determinato includendo commissioni, remunerazioni e spese solo se collegate alla concessione del credito; oneri per servizi estranei al finanziamento restano esclusi dal calcolo
la doglianza è stata ritenuta inammissibile/infondata perché, sotto la veste della violazione dei criteri di valutazione della prova, mirava a ottenere una diversa lettura del merito e degli esiti della c.t.u.
le censure sono state ricondotte ai limiti del sindacato di legittimità: la violazione di legge richiede indicazione specifica dello scostamento dai canoni legali, altrimenti la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito
richiamato per il principio secondo cui, ai fini dell'usura, devono essere conteggiati anche gli oneri collegati alla concessione del credito; il collegamento può essere provato con ogni mezzo ed è presunto in caso di contestualità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
richiamato per l'effetto della doppia conforme e il limite al sindacato sul vizio motivazionale nei ricorsi per cassazione
Massime di principio
- La distinzione tra usura originaria e usura sopravvenuta, affermata in materia di mutuo, può essere estesa anche ad altri contratti aventi causa concreta di finanziamento, salvo prova di una successiva e specifica rinegoziazione o conferma dei tassi in misura usuraria.
- Ai fini della verifica dell'usura devono essere inclusi nel calcolo del TEG solo gli oneri che risultino concretamente collegati alla concessione del credito; corrispettivi per servizi autonomi e estranei al finanziamento non concorrono al superamento del tasso soglia.
- La valutazione dell'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come mera alternativa ricostruzione dei fatti; la censura è ammissibile solo se indica specificamente la violazione dei canoni legali di ermeneutica o un vizio nei limiti consentiti.
- Le doglianze formulate sotto il profilo della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie o della consulenza tecnica d'ufficio.
- Quando il giudice di merito esamini la consulenza tecnica e motivi coerentemente le ragioni del proprio dissenso, la censura di omesso esame o di cattiva valutazione della c.t.u. è infondata.
- In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese di lite e, ricorrendone i presupposti, dell'ulteriore contributo unificato.
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