Cassazione Civile, Ordinanza n. 00529/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di accertamento emesso nei confronti di una contribuente per il reddito imputato per trasparenza quale socia al 23% di una società in accomandita semplice, per l'anno d'imposta 2007. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo definitiva, e quindi non più contestabile, la sentenza resa in altro giudizio relativo all'accertamento societario, definito in appello con declaratoria di inammissibilità. L'Agenzia delle entrate ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme sul giudicato e sul regime dell'inammissibilità in appello, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto non ricorribile per cassazione la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello nel giudizio societario; con il secondo ha censurato la decisione perché fondata solo sull'erronea convinzione del passaggio in giudicato di quella sentenza; con il terzo ha dedotto la nullità dell'intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario, sostenendo che dovevano partecipare anche la società e gli altri soci.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ha rigettato il terzo motivo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha chiarito che non era necessario integrare il contraddittorio nel presente giudizio, poiché la società e tutti i soci avevano già partecipato al giudizio relativo all'avviso di accertamento societario. Ha inoltre rilevato che la CTR aveva errato nel considerare definitiva la sentenza di appello resa nel diverso giudizio, confondendo la declaratoria di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. con l'inammissibilità pronunciata con sentenza, soggetta al regime ordinario delle impugnazioni.
Norme richiamate
Richiamato per affermare che il giudicato si forma solo nei casi previsti dal regime ordinario delle impugnazioni; non opera automaticamente nella fattispecie erroneamente ritenuta dalla CTR.
La Corte distingue la declaratoria di inammissibilità con ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. dalla diversa inammissibilità pronunciata con sentenza, sottolineando che solo nel primo caso il ricorso per cassazione investe la decisione di primo grado.
Richiamato insieme all'art. 348-bis c.p.c. per il regime dell'inammissibilità dell'appello e i suoi effetti sulle impugnazioni successive.
Richiamato tra le norme invocate a sostegno della censura sul giudicato e sul regime delle impugnazioni.
Richiamato per negare che nel caso concreto si fosse formato un giudicato idoneo a sorreggere la decisione della CTR.
Invocato dalla ricorrente per contestare la pretesa definitività della decisione resa nel giudizio societario.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso in relazione all'efficacia delle decisioni e alla loro possibile incidenza sul presente giudizio.
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma la Corte risolve la controversia su un errore di diritto della CTR, non su un tema di riparto probatorio in senso stretto.
art. 1 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel terzo motivo in tema di disciplina del processo tributario e del litisconsorzio necessario.
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel terzo motivo come norma sul litisconsorzio nel processo tributario.
art. 59 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla disciplina processuale tributaria applicabile.
Richiamato nel terzo motivo in tema di contraddittorio e partecipazione delle parti necessarie.
Richiamato nel terzo motivo per sostenere la necessità del litisconsorzio nel giudizio tributario.
Richiamato nel terzo motivo tra le norme processuali lamentatamente violate.
art. 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nel terzo motivo con riferimento alla disciplina dell'accertamento dei redditi imputati per trasparenza.
Citato come base normativa dell'imputazione per trasparenza ai soci del reddito della società di persone.
Richiamato dalla Corte in relazione alla sospensione necessaria del processo nei casi di pregiudizialità, per chiarire che la regola non imponeva integrazione del contraddittorio nel caso concreto.
Massime di principio
- Nel giudizio promosso dal singolo socio avverso l'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti per redditi imputati per trasparenza, non è necessaria l'integrazione del contraddittorio quando la società e tutti gli altri soci abbiano già partecipato al giudizio relativo all'avviso di accertamento emesso nei confronti della società.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello contenuta in una sentenza va distinta dall'ordinanza di inammissibilità prevista dagli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.: solo in quest'ultima ipotesi il ricorso per cassazione può indirizzarsi contro la decisione di primo grado; nella prima opera il regime ordinario delle impugnazioni e non si può negare in via automatica la ricorribilità per cassazione.
- La formazione del giudicato non può essere affermata in modo apodittico sulla base di una errata qualificazione processuale della decisione presupposta: occorre verificare la reale natura del provvedimento e il corretto regime delle impugnazioni applicabile.
- Nel processo tributario, il litisconsorzio necessario va valutato in concreto alla luce della partecipazione effettiva di tutti i soggetti necessari al giudizio pregiudiziale, poiché la necessità di integrazione del contraddittorio viene meno se tutti i litisconsorti hanno già preso parte al processo relativo all'atto presupposto.
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