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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31933/2022 del 28/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia riguarda un avviso con cui l'Ufficio aveva rettificato la rendita catastale di un'unità immobiliare censita in categoria D/1, relativa a un parco eolico, includendo nel computo anche il palo/torre di sostegno degli aerogeneratori e determinando una rendita più elevata rispetto a quella proposta con DOCFA dalla società. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che la torre di sostegno fosse componente essenziale e strutturale dell'impianto e quindi da escludere dal calcolo. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando, con un unico motivo, violazione dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre a vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendo che le proprie circolari e la prassi catastale qualificavano le torri e le opere di fondazione come "costruzioni" da includere nella stima diretta perché dotate di solidità, stabilità, consistenza volumetrica e immobilizzazione al suolo, richiamando anche precedente giurisprudenza e la normativa catastale sulle costruzioni.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile ratione temporis l'art. 1, comma 21, L. 208/2015, che, per gli immobili a destinazione speciale e particolare dei gruppi D ed E, impone la stima diretta tenendo conto del suolo, delle costruzioni e degli elementi strutturalmente connessi che ne accrescono qualità e utilità, ma esclude macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. In base a tale criterio, e in continuità con la giurisprudenza più recente, la torre del parco eolico è stata considerata componente funzionale al processo produttivo di energia elettrica e quindi esclusa dalla rendita catastale. La Corte ha valorizzato l'accertamento in fatto del giudice di merito, che aveva ritenuto la torre elemento essenziale e integrato con navicella e rotore. Le spese di legittimità sono state compensate integralmente tra le parti per il recente consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 21, L. 208/2015

    "A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"

    La norma, applicabile alla controversia, segna un cambio di rotta rispetto al regime previgente e impone di escludere dalla stima catastale le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo, anche se strutturalmente connesse o infisse al suolo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata dedotta la violazione di legge come motivo di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È stato dedotto anche il vizio di motivazione nei limiti consentiti dal ricorso per cassazione.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere una non corretta valutazione della prova e del materiale istruttorio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per rinviare alla motivazione di precedente ordinanza resa tra le stesse parti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha escluso la necessità di attestare il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 149 c.p.c.

    Indicato per la notificazione del ricorso per cassazione.

  • art. 27, comma 1, D.L. 137/2020

    Richiamato per la trattazione da remoto in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 16, comma 3, D.L. 228/2021

    Richiamato quale proroga delle modalità di trattazione da remoto.

  • art. 2 del D.M. 28/1998

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'obbligo dichiarativo catastale per le costruzioni.

  • art. 1-quinquies D.L. 44/2005

    Richiamato nella ricostruzione del precedente regime interpretativo sulle costruzioni stabili connesse al suolo e sui beni complessi.

  • art. 1, comma 244, L. 190/2014

    Richiamato come antecedente normativo in materia di impianti funzionali al processo produttivo.

Massime di principio

  • Per gli immobili a destinazione speciale e particolare classificati nei gruppi D ed E, la rendita catastale va determinata con stima diretta, ma vanno esclusi dal valore imponibile i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, anche se ancorati o strutturalmente integrati al fabbricato.
  • Ai fini della rendita non è decisiva la mera immobilizzazione materiale del bene al suolo: ciò che rileva è la sua funzione rispetto al processo produttivo, sicché anche elementi strutturalmente connessi possono essere esclusi se servono solo alla produzione e non alle qualità intrinseche dell'immobile.
  • Nel contenzioso sulla rendita catastale di impianti eolici, la torre di sostegno va inclusa o esclusa in base al suo concreto ruolo funzionale: se è componente essenziale del processo di generazione energetica, e non elemento che accresce autonomamente la qualità o utilità del fabbricato, non concorre alla stima.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto, in modo coerente con il nuovo dettato dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015, che una componente è funzionalmente inserita nel processo produttivo, tale apprezzamento è insindacabile in cassazione se non supportato da specifiche censure di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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