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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31885/2022 del 28/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato il rigetto del suo appello contro due cartelle esattoriali relative a IVA e IRPEF per l'anno d'imposta 2008, oltre alle correlate intimazioni di pagamento. La controversia riguardava la tempestività della notifica delle cartelle, la conseguente interruzione della prescrizione dei crediti erariali e il calcolo degli interessi. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto omessa pronuncia o motivazione apparente, lamentando che la CTR avesse rigettato l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. senza considerare che essa era stata proposta per ottenere gli originali delle relate di notifica al fine di valutare la proponibilità di querela di falso; la questione non riguardava il semplice disconoscimento di copie fotostatiche, come erroneamente ritenuto dal giudice di merito. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 210 e 221 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., assumendo che la pronuncia di merito, negando l'esibizione e decidendo sulla base delle copie, le avesse precluso la facoltà di proporre querela di falso sulle relate di notifica e sulle intimazioni interruttive della prescrizione. Con il terzo motivo ha lamentato violazione dell'art. 221 c.p.c. per avere la CTR ritenuto insindacabile in giudizio la riferibilità delle sottoscrizioni apposte sulle relate ai soggetti destinatari, affermando inoltre che firme illeggibili e mancanza delle generalità del consegnatario non comporterebbero nullità della notifica.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo autosufficiente e fondato: ha osservato che, quando l'originale di un documento non è in possesso della parte e la sua esibizione è necessaria per valutare la proponibilità della querela di falso, il giudice può ordinare l'esibizione nei limiti degli artt. 118 e 210 c.p.c., ma non può sostituirsi alla parte né desumere da una copia fotostatica elementi decisivi senza consentire la verifica sull'originale. In ragione dell'accoglimento del primo motivo, il secondo e il terzo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Lombardia, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare omessa pronuncia e motivazione apparente in relazione al rigetto dell'istanza di esibizione.

  • artt. 111, 112, 131 e 132 c.p.c.

    Richiamati come parametri della censura per omessa pronuncia e difetto di motivazione.

  • art. 210 c.p.c.

    L'esibizione del documento è ammissibile nei limiti previsti dalla norma e può essere disposta quando il documento sia sufficientemente individuato e necessario ai fini della prova; non può essere ordinata d'ufficio per supplire all'inerzia istruttoria delle parti.

  • art. 210 c.p.c. e art. 421 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il potere officioso di esibizione del giudice è discrezionale e subordinato ai presupposti di ammissibilità e necessità probatoria.

  • art. 118 c.p.c.

    Cita, insieme all'art. 210 c.p.c., i limiti e le condizioni dell'ordine di esibizione.

  • art. 94 disp. att. c.p.c.

    Richiamato tra le condizioni che delimitano l'ordine di esibizione documentale.

  • art. 221 c.p.c.

    Evocato nei motivi relativi alla querela di falso e alla contestazione della riferibilità delle sottoscrizioni nelle relate di notifica.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato per sostenere la lesione del diritto di difesa conseguente al diniego di esibizione e alla mancata possibilità di proporre querela di falso.

Massime di principio

  • L'istanza di esibizione di un documento originale è ammissibile quando il documento sia specificamente individuato e la sua acquisizione sia necessaria per la prova di un fatto rilevante, specie se la parte ne ha bisogno per valutare la proponibilità di querela di falso.
  • Il giudice non può usare il potere di esibizione per supplire all'inerzia della parte nell'allegazione o nella produzione dei mezzi istruttori; l'ordine ex art. 210 c.p.c. resta eccezionale e subordinato ai presupposti di legge.
  • Se la controversia verte sulla validità di una notifica documentata da relate prodotte in copia, la parte che contesta la genuinità del documento può avere interesse a ottenere l'originale, poiché la querela di falso non è proponibile nei confronti della sola copia fotostatica.
  • Quando il giudice di merito omette di esaminare la specifica finalità dell'istanza istruttoria e la rigetta per una ragione diversa da quella effettivamente dedotta dalla parte, incorre in vizio di omessa pronuncia o motivazione apparente, con conseguente cassazione della decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniProveNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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