Cassazione Civile, Ordinanza n. 31886/2022 del 28/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso ai fini Ires e altri tributi per l'anno d'imposta 2012 ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 600/1973. La Commissione tributaria regionale delle Marche aveva rigettato sia l'appello principale della contribuente, ritenendola carente di interesse perché già vittoriosa in primo grado, sia l'appello incidentale dell'Ufficio, ritenendo illegittimo l'accertamento per avere il contribuente fornito prova contraria sufficiente. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 39 d.P.R. n. 600/1973, per avere la CTR ritenuto raggiunta la prova contraria; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e degli artt. 1, comma 2, e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, nella parte in cui la CTR aveva affermato l'adempimento della prova contraria da parte della contribuente. La società ha resistito con controricorso e ha proposto anche ricorso incidentale, articolato in quattro motivi, rimasto tuttavia assorbito.
La decisione
La Corte ha rilevato d'ufficio che il ricorso principale per cassazione era stato notificato oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., poiché la sentenza impugnata era stata depositata il 27 ottobre 2020 e la notificazione del ricorso era avvenuta via PEC il 28 aprile 2021, quando il termine era scaduto il 27 aprile 2021. Per tale ragione il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile; conseguentemente il ricorso incidentale della contribuente è rimasto assorbito. L'Agenzia delle entrate è stata condannata alla rifusione delle spese di lite del giudizio di legittimità in favore della contribuente. La Corte ha altresì escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in ragione della qualità di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. n. 600/1973
Norma posta a base dell'accertamento tributario contestato; la CTR era stata censurata per avere ritenuto raggiunta la prova contraria del contribuente rispetto all'accertamento effettuato ai sensi di tale disposizione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Invocato come vizio di violazione di legge nel primo motivo del ricorso per cassazione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Invocato come vizio processuale per nullità della sentenza impugnata nel secondo motivo del ricorso per cassazione.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato per denunciare la pretesa nullità della sentenza per motivazione apparente.
artt. 1, comma 2, e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Richiamati per censurare la motivazione della sentenza tributaria regionale, ritenuta apparente.
art. 327 c.p.c.
Norma determinante ai fini dell'ammissibilità: il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile perché notificato oltre il termine semestrale previsto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso la sua applicazione perché la parte soccombente era una pubblica amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il rispetto del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. è requisito di ammissibilità del ricorso; la notificazione eseguita anche solo un giorno dopo la scadenza comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Ai fini del computo del termine lungo di impugnazione, rileva la data effettiva di spedizione/notificazione del ricorso e non l'eventuale attestazione erronea della parte, se smentita dagli atti.
- Quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile per tardività, il ricorso incidentale resta assorbito, non essendo più necessario esaminarne i motivi.
- La parte soccombente qualificabile come amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito non è assoggettata all'ulteriore importo del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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