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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31884/2022 del 28/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009, relativo a IVA e imposte dirette, nell'ambito di un giudizio che era già passato per cassazione con rinvio. In sede di rinvio la CTR Abruzzo aveva accolto solo in parte il ricorso riassunto, ritenendo non provati alcuni costi dedotti e alcune spese sostenute per la ristrutturazione di un immobile asseritamente utilizzato per l'attività. La ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 384 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio non si sarebbe attenuto al principio di diritto della precedente ordinanza di cassazione, omettendo di esaminare spese di rappresentanza per euro 2.324,00; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 384 c.p.c., dell'art. 54 TUIR, degli artt. 1802-1812 c.c. e dell'art. 3, parte seconda, della Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986, assumendo che la CTR non avesse correttamente valutato le prove sull'utilizzo dell'immobile del marito in comodato per l'attività professionale e sulla conseguente deducibilità dei costi.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché le spese di rappresentanza non risultavano comprese tra le questioni oggetto del precedente rinvio e comunque la censura introduceva un profilo non adeguatamente dedotto e trascritto nei gradi di merito. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che esso non coglieva la ratio decidendi dell'ordinanza di rinvio e si risolveva in una richiesta di rivalutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato come base formale delle censure per violazione di legge e nullità processuale, ma la Corte esamina la loro ammissibilità e fondatezza alla luce dei limiti del giudizio di rinvio e dell'autosufficienza del ricorso.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; tuttavia la censura è inammissibile se introduce questioni non comprese nel perimetro del rinvio o non correttamente prospettate.

  • art. 112 c.p.c.

    È evocato per sostenere l'omessa pronuncia, ma la Corte non ravvisa una violazione riferibile al thema decidendum effettivamente devoluto al giudice di rinvio.

  • art. 54 TUIR

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno della deducibilità dei costi, ma la Corte non entra nel merito della corretta applicazione della norma, ritenendo precluso il riesame della valutazione probatoria.

  • artt. 1802-1812 c.c.

    Sono richiamati in relazione al comodato d'uso dell'immobile; la Corte non li interpreta espressamente, limitandosi a rilevare che la questione involge una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito.

  • art. 3, parte seconda, Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986

    È menzionato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma interpretazione da parte della Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto, in dispositivo, dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, i limiti oggettivi della nuova decisione sono determinati esclusivamente dalla sentenza di cassazione che ha disposto il rinvio; il giudice di rinvio non può ampliare o riconsiderare il perimetro delle questioni devolute.
  • La deduzione in cassazione di una questione non trattata nella sentenza impugnata è inammissibile se il ricorrente non allega e dimostra puntualmente di averla già proposta nel giudizio di merito, indicando l'atto processuale in cui ciò è avvenuto, in ossequio al principio di autosufficienza.
  • La violazione dell'art. 384 c.p.c. non può essere prospettata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: la Corte di cassazione non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito.
  • La censura per omessa considerazione di documenti o prove è infondata quando, nella sostanza, mira a sollecitare un diverso apprezzamento del fatto, attività riservata al giudice di merito.
  • Le spese di lite possono essere compensate quando ricorre una situazione di reciproca soccombenza complessiva nel giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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