Cassazione Civile, Ordinanza n. 31882/2022 del 28/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che, riformando la decisione favorevole della CTP, aveva ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento notificati agli ex soci di una società a ristretta base partecipativa, in relazione a maggiori utili extracontabili accertati per più annualità. Con il primo motivo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente, lamentando che la CTR non avesse esaminato le sue difese sulla validità della notifica e si fosse limitata a richiamare l'art. 2495 c.c. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 in relazione all'art. 2697 c.c., sostenendo che l'onere di provare l'effettiva percezione del reddito e la distribuzione degli utili extracontabili gravasse sull'Ufficio e non sul socio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la sentenza impugnata non era affetta da motivazione omessa o apparente, poiché consentiva il controllo sul percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito, e richiamando il principio del "minimo costituzionale" della motivazione. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando la legittimità della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa e precisando che, una volta operante tale presunzione, spetta al contribuente fornire la prova contraria, dimostrando che i maggiori utili siano stati accantonati o reinvestiti e non distribuiti. In conseguenza, il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e alla corresponsione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro per censurare la motivazione della sentenza tributaria; la Corte esclude che il provvedimento impugnato ne violi il contenuto minimo.
Usato dal ricorrente per denunciare la carenza di motivazione; la Corte ritiene che la sentenza abbia un apparato motivazionale sufficiente a consentire il controllo di legittimità.
Invocato in relazione alla motivazione della sentenza; la Corte esclude il vizio denunciato.
È il vizio processuale dedotto per la pretesa nullità della sentenza per motivazione apparente.
È il vizio sostanziale dedotto per violazione di legge in tema di presunzione di attribuzione degli utili e riparto dell'onere della prova.
Invocato dal ricorrente nel tentativo di escludere la legittimità dell'accertamento; la Corte conferma invece la correttezza dell'impostazione dell'Ufficio e della CTR.
Richiamato sul riparto dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che, operante la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, grava sul socio la prova contraria.
Richiamato nella motivazione della CTR sulla notificazione degli atti agli ex soci, ma non oggetto di specifica cassazione nel merito da parte della Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per disporre l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nelle sentenze soggette al sindacato di legittimità, il vizio di motivazione è configurabile solo quando la decisione sia priva del minimo costituzionale della motivazione, ossia in caso di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione obiettivamente incomprensibile.
- In tema di imposte sui redditi, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, perché la compagine ristretta implica reciproco controllo e solidarietà nella gestione sociale.
- Una volta operante la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci, l'onere della prova contraria grava sul contribuente, il quale deve dimostrare che i maggiori utili siano stati accantonati o reinvestiti e non distribuiti.
- La mera allegazione che il bilancio della società si sia chiuso in perdita non è sufficiente, di per sé, a vincere la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili.
- Il controllo di legittimità non consente di sostituire alla motivazione del giudice di merito una diversa lettura delle risultanze di causa, quando la decisione sia sorretta da una motivazione logicamente intellegibile e coerente.
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