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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31883/2022 del 28/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente ha impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza della CTR Lombardia che, confermando la CTP di Milano, aveva rigettato l'appello contro il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di rimborso IVA relativa agli anni 2003-2006. In sintesi, la contribuente sosteneva di avere diritto al rimborso e censurava la decisione di merito sotto quattro profili: 1) la CTR avrebbe valorizzato una circostanza di fatto dedotta dall'Ufficio solo in appello, e cioè l'inadempimento dell'onere probatorio già in sede amministrativa, in asserita violazione del divieto di domande/eccezioni nuove; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la CTR avrebbe trascurato la documentazione prodotta, in particolare un'autocertificazione del legale rappresentante utilizzata in luogo del registro IVA; 3) contraddittorietà della motivazione, perché la sentenza avrebbe contemporaneamente affermato la mancata produzione documentale e la presenza di carichi pendenti, che al più sospenderebbero il rimborso ma presupporrebbero l'esistenza del credito; 4) violazione della disciplina speciale sul rimborso, sostenendo che, una volta presentata la documentazione prevista dal provvedimento attuativo, il rimborso dovesse seguire automaticamente e che l'Ufficio non potesse pretendere ulteriori prove sull'inerenza dei costi. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i motivi di ricorso e lo ha rigettato. Ha escluso che la pretesa novità dell'eccezione in appello fosse decisiva, perché la ratio decidendi della CTR non era fondata su tale profilo processuale ma sul rigetto nel merito per difetto di prova del diritto al rimborso. Ha poi affermato che il mancato esame dell'autocertificazione non integrava vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., sia perché il documento non era idoneo a dimostrare con certezza il fatto decisivo sia perché l'autocertificazione è priva di efficacia probatoria nel processo tributario. Ha infine escluso la dedotta contraddittorietà tra le argomentazioni della CTR, trattandosi di una motivazione che aggiungeva un ulteriore profilo ostativo senza riconoscere l'esistenza del credito. Quanto al quarto motivo, la Corte ha ribadito che, in materia di rimborso IVA, grava sul contribuente l'onere di provare il presupposto del diritto azionato e che la disciplina richiamata non introduce automatismi né deroga a tale regola. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 2938 c.c.

    È invocato dalla ricorrente nel quadro della censura sulla pretesa introduzione in appello di un'eccezione non consentita.

  • artt. 23 e 57, comma 2, d.lgs. 546/1972

    Sono richiamati dalla ricorrente a sostegno del divieto di nuove eccezioni in appello nel processo tributario.

  • art. 345 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inammissibilità di una nuova eccezione o allegazione in appello.

  • art. 1 d.l. n. 258/2006

    È richiamato come base normativa della disciplina del rimborso invocata dalla contribuente.

  • provvedimento n. 2007/31519

    È richiamato come atto attuativo della disciplina sul rimborso, in relazione alla documentazione da produrre.

  • art. 2, comma 3, del provvedimento n. 2007/31519

    È interpretato dalla ricorrente come fonte di un rimborso automatico una volta prodotta la documentazione richiesta; la Corte esclude che ciò derivi dalla disciplina applicabile.

  • art. 23 d.lgs. n. 472/1997

    È indicato dalla Corte come norma non pertinente al caso, perché riferita alla notifica di atti di contestazione o irrogazione di sanzioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

  • art. 2697 c.c.

    È evocato implicitamente nel principio sul riparto dell'onere della prova, posto a carico del contribuente che chiede il rimborso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rimborso IVA, il contribuente che agisce per ottenere la restituzione deve provare i presupposti del diritto azionato; l'amministrazione non è tenuta a dimostrare il contrario.
  • Il vizio di omesso esame di un documento è deducibile in cassazione solo se il documento trascurato sia idoneo, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, a ribaltare la decisione di merito.
  • L'autocertificazione, nel processo tributario, non ha efficacia probatoria piena e non è sufficiente, da sola, a fondare il diritto al rimborso.
  • La dedotta contraddittorietà della motivazione è configurabile solo quando le rationes siano realmente inconciliabili; non sussiste se il giudice aggiunge un argomento ulteriore senza riconoscere il diritto sostanziale invocato.
  • La disciplina speciale sul rimborso non introduce automatismi in favore del contribuente e non deroga all'onere di provare l'inerenza e gli altri presupposti del credito richiesto.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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