Cassazione Civile, Ordinanza n. 33283/2021 del 10/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società operante nel recupero di rifiuti metallici aveva stipulato una scrittura privata autenticata con un'altra società, avente ad oggetto la cessione dell'"attività di recupero dei rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata" relativa a una specifica autorizzazione provinciale. L'Ufficio ha riqualificato l'atto come cessione di ramo d'azienda e ha emesso avviso di rettifica e liquidazione per maggiore imposta di registro e sanzioni. La contribuente ha impugnato l'atto sostenendo che si trattasse solo di un atto necessario per volturare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, senza trasferimento di azienda o di avviamento, e che la disciplina ambientale applicabile consentisse il subentro con semplice titolo valido o autocertificazione. In cassazione ha dedotto, ex art. 360, n. 5 e n. 3 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi, violazione delle norme sulla nozione di azienda e sulla disciplina del subentro nelle autorizzazioni ambientali, lamentando in particolare il mancato trasferimento di clientela, il mancato subentro nel contratto di locazione e l'insussistenza di un vero ramo aziendale e del relativo avviamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso nella parte formulata come omesso esame di fatti decisivi, perché la sentenza di merito aveva comunque considerato gli elementi fattuali rilevanti, e infondato nella parte prospettata come violazione di legge. Ha affermato che la qualificazione dell'atto come cessione di ramo d'azienda era il risultato di una valutazione di merito fondata su plurimi indici convergenti: denominazione dell'atto, clausole sui debiti aziendali, prezzo distinto per i cespiti e per l'autorizzazione, subentro nell'immobile e clausola di non concorrenza. La diversa lettura proposta dalla ricorrente è stata ritenuta non scrutinabile in sede di legittimità, perché volta a sostituire la valutazione di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna pronuncia sulle spese per la mancata difesa delle parti intimate; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Consente la censura per violazione o falsa applicazione di legge, ma non per ottenere una rivalutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Dopo la riforma del 2012, il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non basta l'omesso esame di singoli elementi istruttori o il mero dissenso sulla valutazione delle prove.
Richiamato per interpretare la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. secondo i criteri ermeneutici generali.
In tema di interpretazione del contratto, la parte che deduce errore di diritto deve indicare i canoni ermeneutici specificamente violati.
L'imposta di registro va applicata in base alla intrinseca natura e agli effetti giuridici dell'atto secondo la sua qualificazione sostanziale.
La nozione legale di azienda è richiamata per valutare se l'atto comporti il trasferimento di un complesso organizzato di beni idoneo all'esercizio dell'impresa.
Richiamato dalla ricorrente per contestare il trasferimento di azienda; la Corte osserva che gli elementi valorizzati dal giudice di merito non contraddicono la disciplina del trasferimento aziendale.
Invocato dalla ricorrente per sostenere che il subentro nell'autorizzazione potesse avvenire senza cessione d'azienda; la Corte non accoglie la censura.
art. 29-nonies, comma 4, d.lgs. 152/2006
Richiamato dalla CTR per escludere che la mera variazione del gestore imponesse necessariamente una cessione di ramo d'azienda, ma la Corte di cassazione ritiene comunque corretto il percorso valutativo del giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Consente l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo per denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
- L'interpretazione di un atto negoziale è questione di fatto riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione anomala, non per ottenere una diversa lettura degli stessi elementi di fatto.
- Quando si discute della natura di un trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda, il giudice può valorizzare complessivamente elementi come la denominazione dell'atto, le clausole sui debiti, il prezzo imputato ai beni, il subentro nei rapporti strumentali e le clausole di non concorrenza, perché tali indici sono sintomatici dell'effettivo trasferimento di un complesso organizzato di beni.
- In materia di imposta di registro, la qualificazione dell'atto deve avvenire secondo la sostanza e gli effetti giuridici dell'operazione, non secondo la sola veste formale adottata dalle parti.
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