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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02530/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un accertamento fiscale originariamente emesso nei confronti di una società di capitali a ristretta base partecipativa, con cui l’Ufficio aveva rettificato il reddito d’impresa per l’anno 2006. Sulla base di tale rettifica, l’Amministrazione aveva poi emesso distinti avvisi di accertamento nei confronti dei due soci, assumendo la distribuzione di utili extracontabili e imputando loro un maggior reddito di capitale ai fini IRPEF. I contribuenti avevano impugnato gli atti e la Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva confermato l’annullamento degli avvisi verso i soci, ritenendo che l’annullamento dell’accertamento societario producesse automaticamente effetti anche sui loro atti, in ragione della pregiudizialità tra i giudizi. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione delle norme fiscali e processuali, sostenendo che l’accertamento societario e quello dei soci sono autonomi e non esiste un rapporto di pregiudizialità tale da far dipendere il secondo dal primo; (2) violazione dell’art. 295 c.p.c., deducendo che, se pure vi fosse pregiudizialità, la CTR avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa del giudicato sulla controversia societaria, che non era ancora definitivo; (3) vizio di motivazione apparente, per avere la CTR implicitamente presupposto il giudicato sull’accertamento societario; (4) ulteriore vizio di motivazione apparente, per avere la CTR escluso la sussistenza di utili extracontabili senza adeguata motivazione. I contribuenti hanno resistito anche eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretto il principio secondo cui, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, la validità dell’avviso societario relativo a ricavi non contabilizzati costituisce presupposto indefettibile per la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, poiché al momento della decisione regionale non era ancora formato il giudicato sull’accertamento societario, la CTR avrebbe dovuto sospendere il processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c. in presenza di un rapporto di pregiudizialità necessaria. I motivi terzo e quarto sono rimasti assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 5 TUIR

    richiamato dall’Agenzia nel sostenere l’autonomia degli accertamenti, ma la Corte non ne accoglie l’interpretazione in termini di autonomia assoluta rispetto all’accertamento societario nelle società a ristretta base

  • artt. 40 e 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamati nel primo motivo come norme violate nel riparto dell’accertamento fiscale

  • art. 34 c.p.c.

    richiamato dall’Ufficio insieme al tema della pregiudizialità, ma la Corte fonda la decisione sulla sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in relazione agli effetti del giudicato, che per la Corte rileva solo quando la decisione societaria sia passata in giudicato

  • art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nel primo motivo quale norma processuale del contenzioso tributario

  • art. 295 c.p.c.

    la Corte afferma che la sospensione necessaria si applica anche nel processo tributario quando la definizione di un giudizio costituisca presupposto logico-giuridico indispensabile dell’altro e la decisione antecedente debba produrre effetti di giudicato

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente della sentenza tributaria

  • art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato insieme all’art. 295 c.p.c. per affermare la sospensione necessaria nel processo tributario

  • art. 92 TUIR

    richiamato nel precedente deciso in altro giudizio per il principio di continuità di bilancio, rilevante solo incidentalmente nel testo

  • art. 2697 c.c.

    non espressamente citato, ma la decisione valorizza la struttura presuntiva dell’imputazione degli utili extracontabili ai soci

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l’accertamento di ricavi non contabilizzati in capo alla società costituisce il presupposto logico-giuridico per l’imputazione ai soci degli utili extracontabili presunti.
  • Se il giudizio sull’accertamento societario non è ancora definito con giudicato, il giudizio relativo all’accertamento emesso nei confronti del socio deve essere sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c., perché la decisione sull’antecedente deve poter spiegare effetti di giudicato ed evitare il rischio di conflitto di giudicati.
  • La sospensione necessaria nel processo tributario opera quando fra due giudizi pendenti vi sia un rapporto di pregiudizialità tale che la definizione del primo costituisca presupposto indispensabile del secondo; non è sufficiente un semplice richiamo alla connessione fra controversie.
  • La motivazione della sentenza è apparente quando il giudice si limita a richiamare l’esito di un giudizio pregiudicante senza verificare se esso sia divenuto definitivo e senza confrontarsi con la necessità della sospensione del processo dipendente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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