Cassazione Civile, Ordinanza n. 30533/2021 del 28/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti della società per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2010. I giudici di merito avevano annullato l’atto perché notificato prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, senza che fossero state ravvisate specifiche ragioni di urgenza. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione o falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, dell’art. 54 d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c. Sosteneva che, quanto al recupero dell’IVA, trattandosi di tributo armonizzato, il contribuente avrebbe dovuto dimostrare la cosiddetta prova di resistenza, cioè indicare le difese che avrebbe potuto spendere se il contraddittorio endoprocedimentale fosse stato attivato tempestivamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che l’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 non distingue tra tributi armonizzati e non armonizzati e che, nel caso di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’attività, la nullità dell’atto impositivo per violazione del termine dilatorio di sessanta giorni discende direttamente dalla norma interna. Ha quindi escluso che, per l’IVA, il contribuente debba fornire la prova di resistenza richiesta in altri casi dalla giurisprudenza unionale. Il ricorso è stato rigettato e l’Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità in favore della società contribuente.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
La violazione del termine di sessanta giorni dopo la conclusione delle operazioni di controllo comporta la nullità dell’atto impositivo; la disciplina vale in generale per tutti i tributi, senza distinzione tra armonizzati e non armonizzati, e assorbe la prova di resistenza.
Norma richiamata dalla ricorrente a sostegno del recupero IVA, ma non idonea a superare la nullità derivante dalla violazione del contraddittorio endoprocedimentale.
Richiamato per sostenere che gravasse sul contribuente l’onere di provare le difese che avrebbe potuto svolgere; la Corte esclude tale onere nei casi coperti dall’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura è stata proposta denunciando violazione o falsa applicazione di legge.
È richiamata la trattazione in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale semplificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la debenza dell’ulteriore contributo unificato, perché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nei casi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, la violazione del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 determina la nullità dell’atto impositivo.
- La tutela del contraddittorio endoprocedimentale prevista dallo Statuto del contribuente opera in modo unitario per tutti i tributi, senza distinguere tra tributi armonizzati e non armonizzati.
- Quando la nullità dell’atto discende direttamente da una specifica previsione interna sul contraddittorio, non è richiesto al contribuente di dimostrare la prova di resistenza tipica di altri contesti elaborati dalla giurisprudenza unionale.
- L’onere di allegare le difese che il contribuente avrebbe potuto svolgere non può essere imposto nei casi in cui la legge nazionale sanziona espressamente con la nullità la violazione del contraddittorio preventivo.
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